CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19064/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ul ricorso iscritto al n.3710/2019 R.G., proposto DA il Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Genova (presso gli Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA]), ove elettivamente domiciliato (indirizzi p.e.c.per le notifiche e le comunicazioni: per la prima,[OSCURATO:EMAIL]; per il secondo, l [OSCURATO:EMAIL] ), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la “[OSCURATO:PERSONA] AffitaliaS.r.l.”, con sede in Milano,in persona dell’amministratore delegato pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], tutti con studio in Padova, CIMP ACCERTAMENTOelettivamente domiciliata (con nuovo atto di nomina) presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma , giusta procura in calce al contro ricorso di costituzione n el presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale della Liguria il 19 ottobre 2018, n. 1358/05/2018; dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del d.l 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in virtù della proroga disposta dall’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23 giugno 2023 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Comune di Genova ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Liguria il 19 ottobre 2018, n. 1358/05/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di liquidazione delcanone per l’installazione dei mezzi pubblicitari per l’anno 2010 (terza rata e quarta rata), per l’importo di € 16.584,00, ha accolto l’appello proposto dalla “[OSCURATO:PERSONA] S. r . l. ” n ei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria provinciale diGenova il 15 ottobre 2014, n. 1920/01/2014, con compensazione d elle spese giudiziali . [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto chel’importo versato dalla contribuente in sede di autoliquidazione fosse congruo, dovendo disapplicarsi le tariffe approvate dall’ente impositore per l’anno 2010 per violazione del limite fissato del combinato disposto degli artt. 62 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 , e 7 - octies della legge 31 marzo 2005, n. 43. Il Comune di Genova ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale per la cassazione della medesima sentenza. La “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” ha resistito con controricorso. In corso di causa, a seguito di transazione della controversia con accordo del 31 novembre 2021, il Comune di Genova ha rinunciato a l ricorso. Con conclusioni scritte, il P.M. ha chiesto di dichiarare l’estinzione del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a cinquemotivi. 1.1 Con il primo motivo, si denuncia il difetto di giurisdizione del giudice adito, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la giurisdizione sulla presente controversia spettavaal giudice tributario; 1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt.2909 cod. civ. e 324, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per non essere stato tenuta in conto dal giudice di secondo grado la formazione del giudicato esterno sulla sentenza del Consiglio di Stato in ordine all’accertata legittimità della delibera di istituzione del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e della delibera di approvazione della relativa tariffa; 1.3 Con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato accolto deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione carente o apparente in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice tributario, al potere di disapplicazione degli atti amministrativi da parte del giudice tributario ed alla illegittimità della delibera di approvazione della tariffa relativa al canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari; 1.4 Con il quarto motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per essere stataomessa dal giudice di secondo grado ogni statuizione sulle questioni di cui al terzo motivo; 1.5 Con il quinto motivo, si denuncia violazione degli artt. 62 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e 7-octies della le gge 31 marzo 2005, n. 43,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la delibera di approvazione della tariffa relativa al canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari avevaoltrepassato il limite del 25% all’incremento massimo applicabile sulla tariffa relativa all’imposta comunale sulla pubblicità; 2. In corso di causa, a seguito di transazione della controversia, il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione, che è stata accettata dalla controricorrente. 2.1 La rinuncia del ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta daidifensori munit i di procura speciale, è stata accettata e sottoscritta dai difensor i della controricorrente (art. 390, terzo comma, c od. proc . civ. ); pertanto, il procedimento deve essere dichiarato estinto per rinunciaal ricorso;2.2 s tante l’accettazione della rinuncia, in conformità all’accordo raggiunto tra le parti, si deve disporre la compensazione delle spese giudiziali(art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.). 2.3infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, co mma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 , n. 228, circa l'obblig o per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante:Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno2022, n. 19599; Cass., Sez. 5^, 9 maggio 2023, n. 12456). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorsoe compensa le spese giudiziali. Così deciso a Roma nell a camera di