Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02465/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l' ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P. del Tribunale di BARIudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letto/udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Simone PERELLI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, decidendo in sede di rinvio conseguente all'annullamento pronunciato con sentenza n. 38074 del 20/06/2018 della I Sezione di questa Corte, ha revocato la sospensione condizionale riconosciuta a [OSCURATO:PERSONA] con le seguenti due sentenze: 1) sentenza del Tribunale di Bari del 03/10/2008, irrevocabile il 24/05/2011; 2) sentenza del Tribunale di Bari del 30/01/2008, irrevocabile il 25/02/2009; ravvisando la efficacia pregiudicante della condanna in seguito inflitta al Caradonna con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Bari del 10/05/2010, irr. il 07/06/2012, per un fatto commesso il 12/02/2004 ( controlla), trattandosi di condanna per fatto anteriore ai primi due reati, già giudicati con sentenza definitiva, passata in giudicato successivamente.

2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, il quale denuncia violazione dell'art. 168 cod. pen. sostenendo che il Tribunale di Bari sarebbe incorso nel medesimo errore, già censurato dal Giudice di legittimità nell' interpretazione dell'art. 168, commi 1 e 2 c.p. poiché, anche con riferimento alla sentenza emessa dal G. U.P. di Bari in data 10/5/2010, non ricorrevano i presupposti per disporre la revoca della sospensione condizionale disposta nella sentenza del 3/10/2008. 0;1 [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

1. Come premesso, il difensore si duole che il Tribunale di Bari ha disposto, in sede esecutiva, la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con due distinte sentenze a [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che il G.E. avrebbe nuovamente interpretato in maniera erronea l'art. 168, commi 1 e 2 c.p., poiché, a suo dire, anche con riferimento alla sentenza emessa dal G.U.P. di Bari in data 10/5/2010 non ricorrevano i presupposti per disporre la revoca del beneficio concesso con la sentenza del 3/10/2008. 2.L'assunto è errato.

L'art. 168, co. 1 cod. pen. prevede che "Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato: [...] 2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art. 163".

2.1. Per costante indirizzo giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 168 comma 1 n. 2 cod. proc. pen., implica che la condanna, per delitto anteriormente commesso, sia diventata irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio, e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso (Sez. 4,n.45716 de111/11/2008; Sez. 1 n. 39867 del 24/09/2012, Rv. 253368; Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017).

2.2. Con orientamento altrettanto pacifico si afferma che l'anteriorità del reato successivamente giudicato va commisurata alla data di irrevocabilità della sentenza che concede il beneficio della sospensione condizionale della pena e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce ( Sez. 2, n. 1577 del 20/07/1979 (dep. 1980 ) Rv. 144222; conf. ex plurimis Sez. 4, n. 38010 del 19/09/2002 Rv. 2231; Sez. 1, n. 605 del 03/12/2004 (dep. 2005) Rv. 230541; Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015 (dep. 2016 ), Rv. 265724; Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Rv. 280056). 3.Di tali principi il Tribunale di Bari ha fatto corretta applicazione.

Giova ricordare che le sentenze che avevano concesso la sospensione condizionale, revocata con il provvedimento impugnato, erano le seguenti: - Tribunale di Bari del 3/10/2008, irr.

Il 24/05/2011; - Tribunale di Bari del 30/01/2008, irr.

Il 25/02/2009.

Mentre la condanna che ha assunto efficacia pregiudicante è, invece, quella inflitta successivamente inflitta con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Bari, il 10/05/2010, irr. il 07/06/2012, per fatto commesso il 12/02/2004. 4.11 Tribunale di Bari ha, dunque, fatto corretta applicazione dei principi sopra evocati, dal momento che ha considerato la efficacia pregiudicante ai fini della revoca di diritto assunta dalla sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Bari il 10 maggio 2010, irrevocabile il 07/06/2012.

Correttamente ha considerato la sopravvenuta condanna, per un fatto commesso anteriormente a quelli per i quali era stata concessa la sospensione condizionale, idonea a fondare la revoca del beneficio già concesso, trattandosi di una condanna per fatto anteriore a quelli oggetto delle due sentenze del Tribunale di Bari, poc'anzi richiamate, ma passata in giudicato successivamente alle altre due.

Poiché il ricorrente alla data in cui aveva riportato, nei termini stabiliti, un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata quella precedentemente sospesa, superava i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p., era doverosa la revoca del beneficio della sospensione condizionale da parte del G.E., che l'ha correttamente dichiarata.

D'altro canto, si ritiene che il giudice dell'esecuzione possa procedere d' ufficio alla revoca della sospensione condizionale della pena nel caso in cui si tratti di revoca di diritto, e che il provvedimento che la dispone ai sensi dell'art. 168 co. 3 cod. pen. abbia natura dichiarativa ( Sez. 1, n. 16243 del 07/04/2010 Rv. 247241) in quanto essa ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono "ope legis" e possono essere rilevati in ogni momento sia dal giudice della cognizione sia, in applicazione del comma primo bis dell'art. 674 cod. proc. pen., dal giudice dell'esecuzione (Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017 Rv. 272429). 4.1.La valutazione operata dal giudice di merito nella ordinanza impugnata è, d'altro canto, pienamente rispettosa del dictum della sentenza rescindente nella quale si era affermato che nel nuovo esame il Tribunale di Bari " dovrà attenersi al principio enunciato e, semmai, valutare se, rispetto alla sospensione condizionale della pena concessa al ricorrente con le due sentenze ora menzionate (Tribunale di Bari 3-10-2008, irrevocabile il 24-5-2011; Tribunale di Bari 30-1-2008, irrevocabile il 25-2-2009), possa, eventualmente assumere efficacia pregiudicante la condanna in seguito inflitta al Caradonna con sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Bari il 10-5-2010, irrevocabile il 7-6-2012, per un fatto commesso il 12-2-2004" ( sent. Sez.

I n. 38074/18).

4.2. La doglianza difensiva risulta, dunque, del tutto infondata, laddove tenta di accreditare la tesi della erronea valutazione del Giudice che concesse il beneficio, e l'impraticabilità della strada dell'incidente di esecuzione, giacche è vero che il giudice dell'esecuzione non può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, che fossero documentalmente note al giudice della cognizione (Sez.

U. n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381), ma, per quanto chiarito, la fattispecie in scrutinio non ha nulla a che vedere con tale evenienza, giacchè, lo si ripete, quando vennero pronunciate le sentenze del Tribunale di Bari, non era ancora intervenuta la condanna definitiva pronunciata dal G.U.P. del 10/05/2010 ( Sez. 1, n. 30710 del 10/05/2019 Rv. 276408).

5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l' ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P. del Tribunale di BARIudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letto/udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Simone PERELLI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, decidendo in sede di rinvio conseguente all'annullamento pronunciato con sentenza n. 38074 del 20/06/2018 della I Sezione di questa Corte, ha revocato la sospensione condizionale riconosciuta a [OSCURATO:PERSONA] con le seguenti due sentenze: 1) sentenza del Tribunale di Bari del 03/10/2008, irrevocabile il 24/05/2011; 2) sentenza del Tribunale di Bari del 30/01/2008, irrevocabile il 25/02/2009; ravvisando la efficacia pregiudicante della condanna in seguito inflitta al Caradonna con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Bari del 10/05/2010, irr. il 07/06/2012, per un fatto commesso il 12/02/2004 ( controlla), trattandosi di condanna per fatto anteriore ai primi due reati, già giudicati con sentenza definitiva, passata in giudicato successivamente. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, il quale denuncia violazione dell'art. 168 cod. pen. sostenendo che il Tribunale di Bari sarebbe incorso nel medesimo errore, già censurato dal Giudice di legittimità nell' interpretazione dell'art. 168, commi 1 e 2 c.p. poiché, anche con riferimento alla sentenza emessa dal G. U.P. di Bari in data 10/5/2010, non ricorrevano i presupposti per disporre la revoca della sospensione condizionale disposta nella sentenza del 3/10/2008. 0;1 [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Come premesso, il difensore si duole che il Tribunale di Bari ha disposto, in sede esecutiva, la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con due distinte sentenze a [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che il G.E. avrebbe nuovamente interpretato in maniera erronea l'art. 168, commi 1 e 2 c.p., poiché, a suo dire, anche con riferimento alla sentenza emessa dal G.U.P. di Bari in data 10/5/2010 non ricorrevano i presupposti per disporre la revoca del beneficio concesso con la sentenza del 3/10/2008. 2.L'assunto è errato. L'art. 168, co. 1 cod. pen. prevede che "Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato: [...] 2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art. 163". 2.1. Per costante indirizzo giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 168 comma 1 n. 2 cod. proc. pen., implica che la condanna, per delitto anteriormente commesso, sia diventata irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio, e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso (Sez. 4,n.45716 de111/11/2008; Sez. 1 n. 39867 del 24/09/2012, Rv. 253368; Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017). 2.2. Con orientamento altrettanto pacifico si afferma che l'anteriorità del reato successivamente giudicato va commisurata alla data di irrevocabilità della sentenza che concede il beneficio della sospensione condizionale della pena e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce ( Sez. 2, n. 1577 del 20/07/1979 (dep. 1980 ) Rv. 144222; conf. ex plurimis Sez. 4, n. 38010 del 19/09/2002 Rv. 2231; Sez. 1, n. 605 del 03/12/2004 (dep. 2005) Rv. 230541; Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015 (dep. 2016 ), Rv. 265724; Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Rv. 280056). 3.Di tali principi il Tribunale di Bari ha fatto corretta applicazione. Giova ricordare che le sentenze che avevano concesso la sospensione condizionale, revocata con il provvedimento impugnato, erano le seguenti: - Tribunale di Bari del 3/10/2008, irr. Il 24/05/2011; - Tribunale di Bari del 30/01/2008, irr. Il 25/02/2009. Mentre la condanna che ha assunto efficacia pregiudicante è, invece, quella inflitta successivamente inflitta con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Bari, il 10/05/2010, irr. il 07/06/2012, per fatto commesso il 12/02/2004. 4.11 Tribunale di Bari ha, dunque, fatto corretta applicazione dei principi sopra evocati, dal momento che ha considerato la efficacia pregiudicante ai fini della revoca di diritto assunta dalla sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Bari il 10 maggio 2010, irrevocabile il 07/06/2012. Correttamente ha considerato la sopravvenuta condanna, per un fatto commesso anteriormente a quelli per i quali era stata concessa la sospensione condizionale, idonea a fondare la revoca del beneficio già concesso, trattandosi di una condanna per fatto anteriore a quelli oggetto delle due sentenze del Tribunale di Bari, poc'anzi richiamate, ma passata in giudicato successivamente alle altre due. Poiché il ricorrente alla data in cui aveva riportato, nei termini stabiliti, un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata quella precedentemente sospesa, superava i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p., era doverosa la revoca del beneficio della sospensione condizionale da parte del G.E., che l'ha correttamente dichiarata. D'altro canto, si ritiene che il giudice dell'esecuzione possa procedere d' ufficio alla revoca della sospensione condizionale della pena nel caso in cui si tratti di revoca di diritto, e che il provvedimento che la dispone ai sensi dell'art. 168 co. 3 cod. pen. abbia natura dichiarativa ( Sez. 1, n. 16243 del 07/04/2010 Rv. 247241) in quanto essa ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono "ope legis" e possono essere rilevati in ogni momento sia dal giudice della cognizione sia, in applicazione del comma primo bis dell'art. 674 cod. proc. pen., dal giudice dell'esecuzione (Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017 Rv. 272429). 4.1.La valutazione operata dal giudice di merito nella ordinanza impugnata è, d'altro canto, pienamente rispettosa del dictum della sentenza rescindente nella quale si era affermato che nel nuovo esame il Tribunale di Bari " dovrà attenersi al principio enunciato e, semmai, valutare se, rispetto alla sospensione condizionale della pena concessa al ricorrente con le due sentenze ora menzionate (Tribunale di Bari 3-10-2008, irrevocabile il 24-5-2011; Tribunale di Bari 30-1-2008, irrevocabile il 25-2-2009), possa, eventualmente assumere efficacia pregiudicante la condanna in seguito inflitta al Caradonna con sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Bari il 10-5-2010, irrevocabile il 7-6-2012, per un fatto commesso il 12-2-2004" ( sent. Sez. I n. 38074/18). 4.2. La doglianza difensiva risulta, dunque, del tutto infondata, laddove tenta di accreditare la tesi della erronea valutazione del Giudice che concesse il beneficio, e l'impraticabilità della strada dell'incidente di esecuzione, giacche è vero che il giudice dell'esecuzione non può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, che fossero documentalmente note al giudice della cognizione (Sez. U. n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381), ma, per quanto chiarito, la fattispecie in scrutinio non ha nulla a che vedere con tale evenienza, giacchè, lo si ripete, quando vennero pronunciate le sentenze del Tribunale di Bari, non era ancora intervenuta la condanna definitiva pronunciata dal G.U.P. del 10/05/2010 ( Sez. 1, n. 30710 del 10/05/2019 Rv. 276408). 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa
Sentenza Cassazione n. 02465/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris