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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 1981

Cassazione n. 32264/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2026 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 12804/2026 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Messina del 26 febbraio 2025 con la quale è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 186, comma 2, d.lgs. 285/1992, formu-lando due motivi di ricorso.

Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione difensiva relativa alla nullità o inutilizzabilità del risultato dell'alcoltest per il mancato avviso circa il diritto all'assistenza difensiva.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. 2.

I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa-zione).

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva-zione della Corte di Appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

3.1. Per quanto riguarda il lamentato mancato avviso preliminare circa la fa-coltà della persona sottoposta al test alcolemico di farsi assistere da un difensore di fiducia, va ricordato che Sez. 4, n. 27110 del 15/09/2020, Rossi, Rv. 279958 - 01, ebbe a chiarire che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore, ex art. 114 disp. ari. cod. proc. per., può essere dato senza formalità, non essendo, a tal fine, necessaria l'attestazione di alcuna formula sacramentale, purché lo stesso sia idoneo al raggiungimento dello scopo.

E nel solco di quella pronuncia è stato costantemente ribadito il principio secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della 2• N. 12804/2026 R.G. facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante, spettando al giudice valutare, fornendone rigorosa motivazione, la precisione e completezza della te-stimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell'avviso e la tempestività dell'avvertimento (in ultimo Sez. 4, n. 35844 del 18/06/2021, Tommasini, Rv. 281976 — 01; in precedenza la conforme Sez. 4, n. 14621 del 04/02/2021, Sforza, Rv. 280833 — 01 che aveva chiarito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore, di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., non deve necessariamente essere dato in forma scritta, non es-sendo ciò richiesto da nessuna norma del codice di rito).

Ebbene, la Corte distrettuale ha ritenuto che la circostanza che l'imputato sia stato informato della possibilità di farsi assistere da un legale di fiducia emerga dal compendio probatorio che evidenzia come l'imputato sia stato informato sin da subito, alle 20.10 (pag 3 sentenza ricorsa ove sì dà conto che di tanto si dà atto nella richiesta dei CC all'ospedale).

3.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, la motivazione resa dalla Corte di appello in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche è priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali e in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 2 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419- 01), in particolar modo evidenziando che le concrete modalità del fatto, sia in ordine alla condotta di guida che a quella successiva in sede di controllo dei CC, nonché la personalità dell'imputato, come desumibile dai suoi numerosi e gravi precedenti penali, non lasciano emergere elementi positivi tali da giustificarne il riconoscimento.

Il provvedimento impugnato appare pertanto conforme all'orientamento con-solidato di questa Corte di legittimità, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a magyi3r ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensura-tezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Ry.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01; Sez. 3, n, 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa dì inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente alN. 12804/2026 R.G. pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.Mmende.

Così deciso il 14/07/2026 Il C igliere este rnore Il Presidente c nz P [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATA 2 8 AGO 2026 L'ASSISTENTE • IU Doti .ssa Katii nte 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2026 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 12804/2026 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Messina ha confermato la pronuncia del Tribunale di Messina del 26 febbraio 2025 con la quale è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 186, comma 2, d.lgs. 285/1992, formu-lando due motivi di ricorso. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione difensiva relativa alla nullità o inutilizzabilità del risultato dell'alcoltest per il mancato avviso circa il diritto all'assistenza difensiva. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. 2. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassa-zione). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva-zione della Corte di Appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. 3.1. Per quanto riguarda il lamentato mancato avviso preliminare circa la fa-coltà della persona sottoposta al test alcolemico di farsi assistere da un difensore di fiducia, va ricordato che Sez. 4, n. 27110 del 15/09/2020, Rossi, Rv. 279958 - 01, ebbe a chiarire che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore, ex art. 114 disp. ari. cod. proc. per., può essere dato senza formalità, non essendo, a tal fine, necessaria l'attestazione di alcuna formula sacramentale, purché lo stesso sia idoneo al raggiungimento dello scopo. E nel solco di quella pronuncia è stato costantemente ribadito il principio secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della 2• N. 12804/2026 R.G. facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante, spettando al giudice valutare, fornendone rigorosa motivazione, la precisione e completezza della te-stimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell'avviso e la tempestività dell'avvertimento (in ultimo Sez. 4, n. 35844 del 18/06/2021, Tommasini, Rv. 281976 — 01; in precedenza la conforme Sez. 4, n. 14621 del 04/02/2021, Sforza, Rv. 280833 — 01 che aveva chiarito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore, di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., non deve necessariamente essere dato in forma scritta, non es-sendo ciò richiesto da nessuna norma del codice di rito). Ebbene, la Corte distrettuale ha ritenuto che la circostanza che l'imputato sia stato informato della possibilità di farsi assistere da un legale di fiducia emerga dal compendio probatorio che evidenzia come l'imputato sia stato informato sin da subito, alle 20.10 (pag 3 sentenza ricorsa ove sì dà conto che di tanto si dà atto nella richiesta dei CC all'ospedale). 3.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, la motivazione resa dalla Corte di appello in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche è priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali e in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 2 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419- 01), in particolar modo evidenziando che le concrete modalità del fatto, sia in ordine alla condotta di guida che a quella successiva in sede di controllo dei CC, nonché la personalità dell'imputato, come desumibile dai suoi numerosi e gravi precedenti penali, non lasciano emergere elementi positivi tali da giustificarne il riconoscimento. Il provvedimento impugnato appare pertanto conforme all'orientamento con-solidato di questa Corte di legittimità, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a magyi3r ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensura-tezza dell'imputato (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Ry.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01; Sez. 3, n, 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa dì inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente alN. 12804/2026 R.G. pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.Mmende. Così deciso il 14/07/2026 Il C igliere este rnore Il Presidente c nz P [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATA 2 8 AGO 2026 L'ASSISTENTE • IU Doti .ssa Katii nte 4
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