CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 19698/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2294 - controricorrente –avverso la sentenza n. 71/2022 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 01/04/2022 R.G.N. 228/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del07/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dirigenti medici distruttura semplice, assegnati a ricoprire il ruolo di responsabileNumero registro generale 22385/2022di direzione dei distretti sanitari di Camerino ([OSCURATO:PERSONA])N umero sezionale 2294/2026Numero di raccolta generale 19698/2026e Matelica-[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) da febbraio 200D0a ta pubblicazione 13/06/2026a dicembre 2011 senza soluzione di continuità, hannoconvenuto in giudizio l’A.S.U.R. Marche per veder accertato illoro diritto a percepire le differenze retributive maturate ai sensidel CCNL di categoria, in relazione allo svolgimento dell’incaricodi direzione di struttura complessa del proprio distretto sanitarionel periodo da ottobre 2007 a dicembre 2011, a tal fineinvocando l’ultrattività del giudicato formatosi, all’esito diprecedente giudizio, sulle sentenze del Tribunale del Lavoro diCamerino n. 50/2011 e n. 62/2011 di condanna dell’Aziendaconvenuta al pagamento delle differenze retributive maturate almedesimo titolo da febbraio 2000 a settembre 2007. I dirigentihanno, altresì, chiesto la condanna dell’ASUR al risarcimento deldanno per revoca illegittima ante tempus, appena un anno dalrinnovo triennale, dell’incarico di direzione di strutturacomplessa dei succitati Distretti, avvenuta con determina256/AV3 del 9.12.2011.2. Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo legittima larevoca degli incarichi e non dovute le differenze retributive.3. La Corte di appello di Ancona ha respinto l’appello econfermato la decisione di prime cure, ritenendo che agliappellanti spettasse soltanto l’indennità sostitutiva ex art. 18CCNL 8 giugno 2000 dirigenza medico-veterinaria e non iltrattamento economico proprio della qualifica di dirigentetitolare di struttura complessa. La Corte di merito, tuttavia, nonha condannato l’ASUR al pagamento dell’indennità disostituzione, ritenendo che non fosse parte del petitum delpresente giudizio.3.1. Inoltre, il Collegio, in aderenza ai principi statuiti in meritodalla giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 18901/2019 e n.Numero registro generale 22385/202237269/2021), ha escluso l’asserita ultrattività del giudicatoN umero sezionale 2294/2026Numero di raccolta generale 19698/2026rappresentato dalle sentenze n.50/2011 e n.62/2011, in quantDoa ta pubblicazione 13/06/2026l’assetto organizzativo di ASUR Marche che emerge dagli attiprodotti (prospetto degli incarichi dirigenziali allegato al CCI del17.06.2007, determina n. 469/2009 per Camerino) a partire dal2007 ha prodotto una situazione di fatto e giuridica diversa daquella presa in considerazione dalle sentenze invocate: gliappellanti sono stati incaricati di coprire il posto resosi vacanteper assenza del titolare della figura apicale di titolaredell’incarico di direzione di struttura complessa nell’ambito deldistretto di appartenenza. Pertanto, in ragione di quantostatuito da Cass. n. 21565/2018, la sostituzione nell'incarico didirigente medico del S.S.N., ai sensi dell'art. 18 CCNL dicategoria, non si configura come svolgimento di mansionisuperiori, poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unicodella dirigenza sanitaria, non trovando dunque applicazionel’art. 2103 cod. civ..4. I dirigenti medici domandano la cassazione con ricorsoarticolato in tre motivi cui resiste con controricorso ASURMarche.5. Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., art. 113, comma 1,cod. proc. civ., art. 115, comma 1, cod. proc. civ. e art. 416,comma 3, cod. proc. civ., e la falsa applicazione dell'art. 437,comma 2, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 cod. proc. civ. nella parte in cui la sentenza impugnata hanegato la condanna al pagamento dell’indennità di sostituzioneritenendo che non fosse compresa nel “petitum” dei ricorrenti,Numero registro generale 22385/2022e questo a fronte di una domanda, da parte dei ricorrenti, dNi umero sezionale 2294/2026Numero di raccolta generale 19698/2026pagamento di tutti i compensi spettanti in relazione allDoa ta pubblicazione 13/06/2026svolgimento di determinate mansioni. La sentenza impugnataè, quindi, in palese violazione dei principi di diritto enunciati dagiurisprudenza consolidata della Cassazione (da ultimo Cass. n.23195/2021 e Cass., n.4541/2022).1.1. Il motivo è fondato alla luce dei precedenti richiamati nellacensura cui il Collegio intende dare continuità (Cass. n.23195/2021; Cass. n. 4541/2022).1.2. I ricorrenti hanno agito in giudizio per ottenere le differenzeretributive asseritamente spettanti per aver svolto incarichi didirezione di struttura complessa nel periodo da ottobre 2007 aldicembre 2011.1.3. Rileva il Collegio che secondo il consolidato orientamentodi questa Corte che si intende qui ribadire, in materia di pubblicoimpiego contrattualizzato, la sostituzione nell'incarico didirigente medico del S.S.N., ai sensi dell'art. 18 del CCNLdirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non siconfigura come svolgimento di mansioni superiori poichéavviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenzasanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c. e alsostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, masolo la prevista indennità c.d. sostitutiva, senza che rilevi, insenso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine disei mesi (o di dodici, se prorogato) per l'espletamento dellaprocedura per la copertura del posto vacante, dovendosiconsiderare adeguatamente remunerativa l'indennitàsostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e,quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost. (cfr. Cass. 03/09/2018 n.21565 e 03/08/2015 n. 16299 oltre a Cass. 01/10/2008 n.24373 citata dalla Corte territoriale). Nell'ambito della dirigenzasanitaria, infatti, non trova applicazione l'art. 2103 c.cN.u mceoron re gistro generale 22385/2022Numero sezionale 2294/2026riferimento al mancato riconoscimento delle mansioni suNpuemrerioo dri ir,a ccolta generale 19698/2026pubblico impiego privatizzato, che è sancita in via generaledall'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 e che trova origine nelfatto che la qualifica dirigenziale non esprime una posizionelavorativa caratterizzata dallo svolgimento di determinatemansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale aricoprire un incarico dirigenziale, è ribadita per la dirigenzasanitaria, inserita in un unico ruolo distinto per profiliprofessionali e in un unico livello, dall'art. 15-ter del d.lgs. n.502 del 1992 e dall'art. 28, comma 6, del c.c.n.l. 8 giugno 2000(cfr. Cass. n. 91/2019).1.4. Si tratta di principi di carattere generale che trovanoapplicazione anche nel caso in cui l'assegnazione avvenga nonper rimediare ad una temporanea assenza o in attesa delladesignazione del titolare per effetto di una proceduraconcorsuale, ma anche laddove vi si provvedanell'immediatezza della riorganizzazione della struttura.1.5. In questo quadro può essere accolto il motivo chegiustamente si duole della erroneità della decisione nella partein cui neppure esamina, ritenendo nuova la domanda, il suodiritto a percepire l'indennità sostitutiva specificamente previstadalla disciplina collettiva.1.6. A fronte di una domanda di pagamento di tutti i compensispettanti in relazione allo svolgimento di determinate mansioni,compensi analiticamente riportati nel conteggio allegato alricorso di primo grado, non può essere considerata nuova larichiesta avanzata dagli odierni ricorrenti di vedersi riconosciutaquanto meno quell'indennità sostitutiva che, lo si è ricordato,spetta al dirigente medico preposto di fatto, atteso che si haintroduzione di una domanda nuova per modificazione Nudmeelrola re gistro generale 22385/2022Numero sezionale 2294/2026"causa petendi", non consentita in appello, quando il faNtutmoe rco hdi era ccolta generale 19698/2026giustifica la pretesa sia alterato nei suoi elementi materiali, Dea ta pubblicazione 13/06/2026quindi, non sia in questione solamente una sua diversaqualificazione giuridica, cosa che qui non è avvenuta, essendosii ricorrenti limitati a specificare il titolo in base al quale le sommechieste dovevano essere comunque, almeno in parte,riconosciute. Si tratta in sostanza di semplice puntualizzazionedel dato normativo invocato a sostegno della domanda che noncostituisce "mutatio libelli" ed integra una mera difesa in puntodl diritto, sicché può essere effettuata in ogni stato e grado delgiudizio (cfr. Cass. n. 23481/2014 ed inoltre Cass. n.34541/2019 con riguardo specifico alla preposizione a strutturacomplessa successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n.229 del 1999).1.6. Conseguentemente, la Corte di appello dovrà statuire inordine alle differenze retributive non percepite relativamenteall’indennità di sostituzione di cui all’art. 18 CCNL Compartosanità come riconosciuta in sentenza e non liquidate, trattandosiin sostanza di semplice puntualizzazione del dato normativoinvocato a sostegno della domanda che non costituisce "mutatiolibelli" ed integra una mera difesa in punto di diritto, deducibilein ogni stato e grado del giudizio.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 2909cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.,per non avere la sentenza impugnata valutato l’effettopreclusivo del giudicato di cui alle sentenze n. 50/2011 e n.62/2011 pronunciate tra le stesse parti e inerenti le medesimequestioni, ritenendo che le stesse “non spiegano alcuna efficaciapreclusiva di un diverso accertamento oltre il periodo iviconsiderato, tenuto conto dei più che sufficienti elementi in attiche attestano, con riguardo agli anni successivi al 200N7u,m euron re gistro generale 22385/2022Numero sezionale 2294/2026assetto organizzativo dell’A.S.U.R. MARCHE incompatibilNeu mceoron d i irla ccolta generale 19698/2026riconoscimento della titolarità degli incarichi di direzione dDai ta pubblicazione 13/06/2026struttura complessa in capo ai ricorrenti”, fondando taledecisione sulla valutazione del [OSCURATO:PERSONA] 17 luglio 2007, senza avvedersi però, che risultava unelemento ontologicamente e cronologicamente già “versato nelvaso processuale” oggetto delle sentenze passate in giudicatononché in altri documenti, sempre già oggetto di trattazionenelle cause passate in giudicato. Anche la determina n. 496 del13 luglio 2009 posta dalla Corte di appello alla base della propriadecisione costituisce elemento inconferente, in quanto riguardasolo l’avviso pubblico per il formale conferimento dell’incaricoquinquennale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e nonil conferimento o la revoca dell’incarico già attribuito ai ricorrentied oggetto di sentenza. La Corte, inoltre, ha deciso in violazionedel principio di diritto enunciato dalla Cassazione, purerichiamato dal giudice di merito, secondo cui l'efficacia delgiudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non è impeditadall'autonomia dei periodi, soltanto però in riferimento aglielementi costitutivi della fattispecie originante l'obbligazionerelativa ad un determinato periodo che assumano caratteretendenzialmente permanente... ’’ (così Cass. n. 37269/2021 inparte motiva).2.1. Il motivo è infondato.2.2. La Corte di Appello ribadisce correttamente che “lasentenza passata in giudicato non contiene puntualiaccertamenti circa la situazione di fatto che possa dirsiperpetuata oltre l’anno 2007; essa si limita a qualificare ildistretto come struttura complessa e da tale affermazione traela conseguenza della spettanza delle voci retributive richiesteNumero registro generale 22385/2022rispetto all’attività svolta fino all’anno 2007; tale decisione,N umero sezionale 2294/2026Numero di raccolta generale 19698/2026quindi, non spiega alcuna efficacia preclusiva di un diversDoa ta pubblicazione 13/06/2026accertamento oltre detto periodo, tenuto conto che, conriguardo agli anni successivi al 2007, si è realizzato un assettoorganizzativo dell’ASUR incompatibile con il riconoscimentodella titolarità degli incarichi di direzione complessa in capo airicorrenti”.2.3. In altri termini, la Corte non ha condiviso quanto dedottoin ricorso secondo cui “Le parti sociali nel sottoscrivere ilcontratto collettivo integrativo del 17 luglio 2007 accludono adesso un prospetto degli incarichi dirigenziali da cui sievincerebbe in maniera inequivocabile come i due ricorrenti ….fossero gli unici effettivi responsabili dei distretti loro affidati”.La Corte distrettuale, viceversa, ha ritenuto che “l'esame delprospetto svela in maniera altrettanto univoca che i ricorrentinon vengono indicati quali titolari dell'incarico di direttori deidue distretti di Camerino e di [OSCURATO:PERSONA], bensìvengono incaricati di coprire il posto resosi vacante per assenzadel titolare. Tanto si deduce chiaramente dalla dicitura inseritanello spazio destinato a segnalare il nominativo del titolaredell'incarico di struttura che per l'appunto con riguardo ai duedistretti in questione contempla espressamente la vacanzadell'incarico di struttura complessa e di seguito l'assegnazionea ciascun ricorrente nell'ambito del medesimo distrettodell'incarico di struttura semplice.”2.4. La Corte di Appello di Ancona ha correttamente verificatola infondatezza delle pretese avversarie fondate su una erratavalutazione di ultrattività del giudicato di contenziosi pregressie non sullo stato di fatto e di diritto sopravvenuto comerisultante dal CCI del 17 luglio 2007 non esaminato neiprecedenti giudizi.Numero registro generale 22385/20222.5. Al riguardo, la Corte ha dunque fatto buon governo deNi umero sezionale 2294/2026Numero di raccolta generale 19698/2026principi affermati dalla Cass. n. 18901/2019 richiamati iDna ta pubblicazione 13/06/2026sentenza secondo cui «in tema di rapporto di impiegoprivatizzato, il diritto a ricevere le retribuzioni proprie dellemansioni superiori rispetto a quelle di formale inquadramentosorge, di tempo in tempo, in ragione del concreto esercizio diesse e non dà luogo a modificazioni definitive del rapporto sottoil profilo dell'acquisizione della corrispondente migliore qualifica(art. 52, co. 1, seconda parte d. Igs. 165/2001 e,precedentemente, art. 25 d. Igs. 29/1993, come modificato dald. Igs. 80/1998), con la conseguenza che il giudicato maturatorispetto a periodi in cui è stato riconosciuto il diritto a taliretribuzioni superiori, per esservi stato esercizio dellecorrispondenti mansioni, non pone a carico del datore di lavorol'onere di allegare e dimostrare, rispetto ai periodi successivi,per i quali il lavoratore rivendichi il persistere del diritto alledifferenze retributive, il verificarsi di mutamenti fattuali,spettando al lavoratore la prova in concreto di avere continuatoa svolgere mansioni superiori rispetto a quelle diinquadramento. Il pregresso giudicato può peraltro risultarevincolante, una volta accertato il reiterarsi dell'esercizio dellamedesima attività e a condizione del permanere della medesimadisciplina collettiva, rispetto alla qualificazione di tale attivitàcome inerente mansioni superiori ed alle conseguenzeretributive che ne derivano; inoltre, quanto precedentementeaccertato, può costituire dato istruttorio utilizzabile, overitenuto utile e pertinente, per l'apprezzamento giudiziale, in sédel tutto autonomo, relativo al periodo oggetto della nuovacontroversia» (per tutte, Cass., n. 18901/2019 in partemotiva).Numero registro generale 22385/20223. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 132,N umero sezionale 2294/2026Numero di raccolta generale 19698/2026comma 2 n. 4, cod. proc. civ., 18 disp. att. cod. proc. civ., 111Da, ta pubblicazione 13/06/2026comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod.proc. civ.. (motivazione meramente apparente e palesementeillogica), nella parte in cui la Corte di Appello di Ancona respingela domanda dei ricorrenti di declaratoria di illegittimità dellarevoca degli incarichi della Direzione dei Distretti di Matelica eCamerino attuata con la determina n. 256/AV3 del 09.12.2011motivando che è “inutile l’indagine sulla lamentata revoca diincarico, posto che nessun incarico di direzione di strutturacomplessa risulta mai ad essi formalmente conferito, ed afortiori revocato” atteso che, palesemente ed “ictu oculi” dallasola lettura delle conclusioni dell’atto di appello, la richiesta diaccertamento della illegittimità della revoca dell’incarico econseguente richiesta risarcitoria, è completamente sconnessae indipendente dall’attribuzione di un incarico “di direzione distruttura complessa”, ma riguarda comunque il fatto storicodella revoca dell’incarico, a prescindere dalla qualificazione dellostesso (se di direzione di struttura complessa ovvero di“sostituzione” nella direzione dei suddetti distretti).3.1. Il motivo è infondato.3.2. Le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto chel'anomalia motivazionale, implicante una violazione di leggecostituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo checomporta la nullità della sentenza solo nel caso di "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di"motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile" (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054del 2014). Si è ulteriormente precisato che di "motivazioneapparente" o di "motivazione perplessa e incomprensibile" puòparlarsi laddove essa non renda "percepibili le ragioni Nudmeelrola re gistro generale 22385/2022Numero sezionale 2294/2026decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivaNummeeron dti era ccolta generale 19698/2026inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazionDea ta pubblicazione 13/06/2026del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivocontrollo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice" (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016).3.3. Il che non ricorre nella specie in quanto è certamentepercepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corteterritoriale per respingere le domande risarcitorie dei dirigentimentre altro è se il ragionamento espresso sia conforme o menoa diritto, ma si tratta di questione evidentemente diversarispetto a quella che rende nulla la sentenza.4. In conclusione, va accolto il solo primo motivo di ricorso conrigetto nel resto. La sentenza impugnata va cassata in relazioneal motivo accolto con rinvio alla Corte territoriale indicata indispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi alprincipio di diritto enunciato ai punti da 1.1. a 1.6. e statuendoanche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta nel resto.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte di appello di Ancona in diversa composizionealla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudiziodi cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 07 maggio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 22385/2022Numero sezionale 2294/2026Numero di raccolta generale 19698/2026Data pubblicazione 13/06/2026