Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26510/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 novembre 2022, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione di opere abusive, impartito all'esito del processo per reato urbanistico concluso con sentenza di applicazione pena emessa dalla Pretura di Acireale il 24 ottobre 1997, divenuta definitiva.

2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, l'istante ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, violazione di legge - richiamandosi anche gli artt. 32 e 47 Cost. e l'art. 8 CEDU - e vizio di motivazione per aver il giudice dell'esecuzione omesso la verifica degli esiti e dei tempi dei ricorsi proposti al T.A.R. avverso i provvedimenti amministrativi sfavorevoli adottati dal Comune di Acicastello con riguardo all'immobile oggetto dell'ordine di demolizione.

Secondo il ricorrente, dagli atti sottoposti alla valutazione del giudice dell'esecuzione era possibile desumere che la domanda di condono edilizio pendente con riguardo alle opere abusive oggetto dell'ordine di demolizione fosse definibile in tempi brevi, essendo stata fissata nel mese di aprile 2023 la trattazione anche del ricorso proposto avverso il provvedimento di diniego del condono reso dal Comune.

2.1. Con il secondo motivo si lamenta il vizio di motivazione "in ordine ai criteri di estensione dell'ordine demolizione disposta dal Giudice dell'Esecuzione" e si lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il giudice nell'affermare che l'ordinanza del T.A.R. richiamata dall'istante non riguardasse anche il provvedimento di diniego del condono benché la stessa fosse stata resa nell'unico procedimento risultante dalla riunione dei tre distinti ricorsi giurisdizionali proposti.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato e generico, non confrontandosi il ricorrente con le argomentazioni svolte nell'ordinanza impugnata.

Ed invero, in questa si osserva innanzitutto che con riguardo al ricorso proposto contro il diniego di condono edilizio il T.A.R. non aveva disposto la sospensiva del provvedimento impugnato, a differenza di quanto accaduto con riguardo ai provvedimenti impugnati con gli altri due ricorsi proposti, concernenti la demolizione amministrativa delle opere e l'acquisizione dell'area di sedime al patrimonio comunale.

Come ha correttamente e non illogicamente affermato itpe_ • giudice dell'esecuzione, le questioni sollevate con tali ultimi ricorsi sono insuscettibili di riverberarsi sull'ordine di esecuzione impartito dal giudice penale.Si è quindi non illogicamente osservato come non vi fosse alcun elemento nuovo rispetto al rigetto di precedente istanza di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] - divenuta definitiva a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione dal medesimo proposto contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione (v. sent. Sez. 3, n. 33648 del 08/07/2022) - in cui già si sottoponeva la questione della pendenza del ricorso proposto contro il diniego di condono edilizio.

L'ordinanza, inoltre, aggiunge che il provvedimento di diniego di condono trova fondamento in un'articolata istruttoria che aveva rilevato la totale modifica dello stato dei luoghi, con realizzazione di ulteriori opere abusive, rispetto alla situazione dell'immobile fatta oggetto della richiesta di sanatoria.

3.2. Il secondo motivo è assolutamente generico perché privo di una compiuta - e comprensibile - articolazione delle ragioni di fatto e diritto sul quale si fonda ed è comunque manifestamente infondato Va in primo luogo osservato che l'argomentazione svolta in tale motivo non rispecchia la riassuntiva definizione dello stesso data nella rubrica, posto che il ricorso non spende parola sulla censurata estensione dell'ordine di demolizione e richiama una massima concernente il principio di proporzione, senza in alcun modo spiegarne la rilevanza nel caso di specie.

Si equivoca, inoltre, l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata, la quale è chiara nel precisare che l'ordinanza sospensiva adottata dal T.A.R. non riguarda gli effetti del provvedimento amministrativo di diniego del condono oggetto del (pur riunito) ricorso e non illogicamente ribadisce l'irrilevanza della mera fissazione dell'udienza di trattazione dell'unitario giudizio amministrativo, anche alla luce di quanto già deciso nel precedente incidente di esecuzione e dei ribaditi rilievi circa la correttezza delle ragioni addotte nel provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di condono, rilievi che il generico ricorso in alcun modo censura.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 novembre 2022, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione di opere abusive, impartito all'esito del processo per reato urbanistico concluso con sentenza di applicazione pena emessa dalla Pretura di Acireale il 24 ottobre 1997, divenuta definitiva. 2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, l'istante ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, violazione di legge - richiamandosi anche gli artt. 32 e 47 Cost. e l'art. 8 CEDU - e vizio di motivazione per aver il giudice dell'esecuzione omesso la verifica degli esiti e dei tempi dei ricorsi proposti al T.A.R. avverso i provvedimenti amministrativi sfavorevoli adottati dal Comune di Acicastello con riguardo all'immobile oggetto dell'ordine di demolizione. Secondo il ricorrente, dagli atti sottoposti alla valutazione del giudice dell'esecuzione era possibile desumere che la domanda di condono edilizio pendente con riguardo alle opere abusive oggetto dell'ordine di demolizione fosse definibile in tempi brevi, essendo stata fissata nel mese di aprile 2023 la trattazione anche del ricorso proposto avverso il provvedimento di diniego del condono reso dal Comune. 2.1. Con il secondo motivo si lamenta il vizio di motivazione "in ordine ai criteri di estensione dell'ordine demolizione disposta dal Giudice dell'Esecuzione" e si lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il giudice nell'affermare che l'ordinanza del T.A.R. richiamata dall'istante non riguardasse anche il provvedimento di diniego del condono benché la stessa fosse stata resa nell'unico procedimento risultante dalla riunione dei tre distinti ricorsi giurisdizionali proposti. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato e generico, non confrontandosi il ricorrente con le argomentazioni svolte nell'ordinanza impugnata. Ed invero, in questa si osserva innanzitutto che con riguardo al ricorso proposto contro il diniego di condono edilizio il T.A.R. non aveva disposto la sospensiva del provvedimento impugnato, a differenza di quanto accaduto con riguardo ai provvedimenti impugnati con gli altri due ricorsi proposti, concernenti la demolizione amministrativa delle opere e l'acquisizione dell'area di sedime al patrimonio comunale. Come ha correttamente e non illogicamente affermato itpe_ • giudice dell'esecuzione, le questioni sollevate con tali ultimi ricorsi sono insuscettibili di riverberarsi sull'ordine di esecuzione impartito dal giudice penale.Si è quindi non illogicamente osservato come non vi fosse alcun elemento nuovo rispetto al rigetto di precedente istanza di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] - divenuta definitiva a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione dal medesimo proposto contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione (v. sent. Sez. 3, n. 33648 del 08/07/2022) - in cui già si sottoponeva la questione della pendenza del ricorso proposto contro il diniego di condono edilizio. L'ordinanza, inoltre, aggiunge che il provvedimento di diniego di condono trova fondamento in un'articolata istruttoria che aveva rilevato la totale modifica dello stato dei luoghi, con realizzazione di ulteriori opere abusive, rispetto alla situazione dell'immobile fatta oggetto della richiesta di sanatoria. 3.2. Il secondo motivo è assolutamente generico perché privo di una compiuta - e comprensibile - articolazione delle ragioni di fatto e diritto sul quale si fonda ed è comunque manifestamente infondato Va in primo luogo osservato che l'argomentazione svolta in tale motivo non rispecchia la riassuntiva definizione dello stesso data nella rubrica, posto che il ricorso non spende parola sulla censurata estensione dell'ordine di demolizione e richiama una massima concernente il principio di proporzione, senza in alcun modo spiegarne la rilevanza nel caso di specie. Si equivoca, inoltre, l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata, la quale è chiara nel precisare che l'ordinanza sospensiva adottata dal T.A.R. non riguarda gli effetti del provvedimento amministrativo di diniego del condono oggetto del (pur riunito) ricorso e non illogicamente ribadisce l'irrilevanza della mera fissazione dell'udienza di trattazione dell'unitario giudizio amministrativo, anche alla luce di quanto già deciso nel precedente incidente di esecuzione e dei ribaditi rilievi circa la correttezza delle ragioni addotte nel provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di condono, rilievi che il generico ricorso in alcun modo censura. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa
Sentenza Cassazione n. 26510/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris