CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30147/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 17/12/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 06/07/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 628, primo e secondo comma, cod. pen., 337 e 61, n. 2), cod. pen., e 582 e 585 cod. pen, in relazione all'art. 576 commi 1 e 2, 61 n. 2, 337, 582, 585 in relazione agli artt. 576, n. 1), e 61, n. 2), cod. pen. Ritenuto che l'unica doglianza proposta, con cui si contesta la violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina impropria, è priva di specificità perché meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in proposito, le pag. 3 e 4 della sentenza impugnata sull'arco temporale tra la sottrazione e l'uso della violenza ritenuto tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta a impedire al derubato di tornare in possesso del bene sottrattogli e di assicurare al Calise l'impunità). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso