CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 febbraio 2026
Cassazione n. 14199/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E di POTENZAUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con ordinanza del 27 novembre depositata in data 28 novembre 2025 enotificata in data 1° dicembre 2025 il Tribunale di Potenza in composizionemonocratica quale giudice dell’esecuzione ha respinto la richiesta di correzione dierrore materiale della sentenza ex art.444 cod. proc. pen. del Giudice per leindagini preliminari del Tribunale della stessa città del 23 settembre 2025irrevocabile in data 16 ottobre 2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cuinon era stata valutata dal giudice la concessione del beneficio della sospensionecondizionale della pena.2.Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore articolando una serie dimotivi ed in particolare l’erronea applicazione dell’art.130 cod. proc. pen.;l’omessa pronuncia del giudice dell’esecuzione nell’esercizio dei suoi poteri suibenefici di legge; il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione diufficio dei benefici previsti dagli artt.163,164 cod. pen.3. Il ricorso è stato deciso nelle forme di cui all’art.610 comma 5bis cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile perché intempestivo.Come risulta dall’esame degli atti processuali l’ordinanza è stata notificata indata 1° dicembre 2025 con termine per l’impugnazione pari a gg. 15.Il termine per la impugnazione scadeva dunque in data martedì 16 dicembre2025.Il ricorso è stato presentato via PEC in data giovedì 18 dicembre 2025 edunque dopo la scadenza del termine ultimo.2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20/02/2026Il consigliere estensore Il PresidenteEgle [OSCURATO:PERSONA]