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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 36454/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 7 luglio 2021, decidendo su rinvio della Corte di Cassazione, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt.610 e 582 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono l'irragionevolezza e la sproporzione nella determinazione della pena inflitta in violazione dell'art. 133 cod. pen., non è consentito in questa sede, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e nella presente sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), che - nel caso di specie - non ricorrono; Considerato, in ogni caso, che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante, v.

Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197); Rilevato che il secondo motivo, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale, è manifestamente infondato, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il rigetto appare sorretto da logica ed adeguata motivazione, stante il richiamo ai plurimi precedenti penali e alla personalità dell'imputato, tali da non consentire la prognosi favorevole richiesta dall'art.164 cod. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 7 luglio 2021, decidendo su rinvio della Corte di Cassazione, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt.610 e 582 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono l'irragionevolezza e la sproporzione nella determinazione della pena inflitta in violazione dell'art. 133 cod. pen., non è consentito in questa sede, in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e nella presente sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), che - nel caso di specie - non ricorrono; Considerato, in ogni caso, che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante, v. Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197); Rilevato che il secondo motivo, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale, è manifestamente infondato, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il rigetto appare sorretto da logica ed adeguata motivazione, stante il richiamo ai plurimi precedenti penali e alla personalità dell'imputato, tali da non consentire la prognosi favorevole richiesta dall'art.164 cod. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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