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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03977/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3996/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SEMPLICE, domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA,VIA G.P. [OSCURATO:PERSONA], N. 63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 278, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente – -nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO TORINO; -intimati - avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di TORINO n. 1718/2018 depositata il01/10/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio innanzi al Tribunale di Torino la società semplice [OSCURATO:PERSONA] (‘[OSCURATO:PERSONA]’) e Domenico B arbatano , chiedendo dichiararsi l'inefficacia, inesistenza , nullità , annullabilità e comunque l'invalidità assoluta dell'atto di compravendita concluso d a [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] data [OSCURATO:DATA_NASCITA], come diqualunque atto dispositivo compiuto dalla [OSCURATO:PERSONA] in danno delle ragioni di [OSCURATO:PERSONA], nonché chiedendo la restituzione a suo favore dell'intero stabile oggetto della compravendita sito in Torino,composto da 14 alloggi e 12 box.

Asostegno della sua pretesa, affer ma va l'attore di aver avuto casuale conoscenza dell'avvenuta compravendita del complesso immobiliare di sua proprietà sopra descritto a favore della società [OSCURATO:PERSONA], effettuata da Domenico B arbatano munito di procura notarile rilasciata apparentemente dallo stesso attore e autenticata dal notaio [OSCURATO:PERSONA] data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Allegava l'attore la falsità del documento d'identità utilizzato dal Barbatano, dichiaratosi nipote del proprietario, nella formazione della procura speciale ed esibito al notaio [OSCURATO:PERSONA] e proponeva, perciò , querela di falso avverso la procura speciale, chiedendo che fosse dichiarata la falsità del documento e l'inefficacia, inesistenza , nullità della procura speciale.

1.1. Autorizzata la chiamata in causa del terzo,notaio [OSCURATO:PERSONA],il Tribunale di Torino d ichiarava la falsità del la procura speciale ; inefficace il contratto di vendita stipulato il 05.04.2013 tra [OSCURATO:PERSONA]- nella falsa qualità di procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] - e la Medea U no ; condannava la società convenuta a restituire all'attore l'immobile sito in Torino; respingeva la domanda di responsabilità professionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] U no nei confronti del notaio [OSCURATO:PERSONA].

2. La pronuncia veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], innanzi alla Corte d'Appello di Torino che rigettava il gravame, confermando integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Torino osservando, per quel che qui ancora rileva: - la sentenza del Tribunale non ha violato la natura del procedimento per querela, posto che è pacifico che sia possibile pronunciare con un’unica sentenza sia sulla falsità, che nel merito della domanda principale, e considerando che la valutazione del Tribunale si è fondata sul confronto tra i diversidocumenti prodotti in causa; -quanto alla responsabilità professionale del notaio, il Tribunale ha esaminato documenti che il notaio non aveva a disposizione (ad es., la vera carta di identità di [OSCURATO:PERSONA]), nonché gli ulteriori elementi posti dal notaio a fondamento del proprio convincimento circa l’identità della persona qualificatasi come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ad es.: le dettagliate informazioni ricevute da Arbore sulla documentazione relativa agli immobili promessi in vendita, ottenute nel corso di numerosi colloqui).

3. Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per [OSCURATO:PERSONA] società semplice, affidandolo a due motivi.

Si difendevano con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](nella loro qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell'adunanza tutte le parti depositavano memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge, exart. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 2699 e 2700 cod. civ. per mancato espletamento del giudizio incidentale diquerela di falso, al fine di accertare l'effettiva falsità del documento d'identità utilizzato per l'accertamento dell'identità del dichiarante.

La motivazione censurata si riduce, a giudizio della ricorrente, ad una motivazione apparente, in quanto si limita ad affermare apoditticamente la correttezza dell'operato del giudice di prime cure.

L'unica motivazione resa della Corte d’Appello è costituita dalla comparazione tra fotocopie, senza che fosse stato disposto il sequestro degli originali, né consulenza tecnica d'ufficio sulle sottoscrizioni, né sono stati ammessi altri mezzi istruttori, arrivando con ciò a validare il giudizio di falsità dell'atto pubblico espresso dal giudice di prime cure senza tener conto dei criteri richiesti dalla Corte di legittimità in ordine alla sufficienza della motivazione (Cass. Sez. 5, n. 24784 del 04.12.2015).

Il confronto tra diversi documenti non è affatto avvenuto tra i documenti citati dalla sentenza, ma su mere e anonime fotocopie prive di qualsiasi attestazione di conformità e di cui si ignora formazione e provenienza.

1.1. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.

1.2. E’ infondata la censura della ricorrente laddove giudica apodittica la riproposizione, testuale e virgolettata, del passo motivazionale del Tribunale.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la sentenza d'appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019, Rv. 654951 – 01; conf. da: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2397 del 03/02/2021, Rv. 660394 – 01; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23997 del 02/08/2022, Rv. 665373 -01).

Nel caso di specie, la Corte territoriale, dopo aver riportato integrali passaggi della motivazione del giudice di prime cure, ne ha condiviso criticamente i contenuti rapportandoli anche alle questioni prospettate dall’allora appellante (v. sentenza, p. 12 penultimo capoverso; p. 13, 4° capoverso) correggendone l’interpretazione data da quest’ultima. [OSCURATO:PERSONA], infatti, affermava che il Tribunale avesse fondato la sua decisione sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (che, nel contesto della truffa perpetrata, aveva assunto l’identità di [OSCURATO:PERSONA]), la Corte d’Appello ha precisato che alla decisione il Tribunale era pervenuto sulla base delle risultanze probatorie documentali rappresentate dalla c arta di identità (veritiera) del Marchetti, da quella falsificata da Arbore nonché dal cartellino di rilascio della carta di identità falsificata; a giudizio della Corte territoriale, invece, le dichiarazioni di Arbore,quale indagato, così come la perizia di parte del grafologo sono state utilizzate solo ad colorandum.

1.3. Tanto precisato, le doglianze della ricorrente –che si risolvono nel riproporre i motivi di appello – sono inammissibili.

La lamentata apparenza della motivazione ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass SU n. 2767/2023; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15495 del 2022Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145, ex multis; ma già S.U. n. 22232/2016).

A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto (S.U., n. 8053 del 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).

Nel caso di specie, come si è detto innanzi, la Corte d’Appello si è riportata al convincimento del giudice di prime cure spiegandone i contenuti e condividendoli in maniera argomentativa.

1.3.1. In definitiva, la doglianza si traduce in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione.

Come è noto, invero, in tema di procedimento civile sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. sez. 2, n. 19717/2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. e 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ., con riferimento all'art. 49 legge 16 febbraio 1913, n. 89 e legge 10 maggio 1976 n. 333, con riferimento alla valutazione richiesta al notaio per l'identificazione del dichiarante e del mancato ricorso a fidefacienti, nonché del rispetto probatorio relativo.

La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene accertata la particolare diligenza del notaio, in quanto la motivazione meramente apodittica, seguita dalla riproposizione testuale e virgolettata del passo motivazionale del Tribunale, assume le proprie argomentazioni su due presupposti logico-giuridici criticabili.

Innanzitutto, le circostanze esposte dal Notaio a propria discolpa sono state oggetto di contestazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale.

Del resto, aggiunge la ricorrente, la prova dell'espletamento della particolare diligenza da parte del Notaio deve essere fornita del debitore: l'onere della prova negativa non può essere posto a carico del creditore che la invoca (Cass. Sez.

U., n. 12477 del 21.05.2018).

Quanto al secondo presupposto, l’aver il n otaio acquisito ulteriori elementi per l’identificazione del rappresentato, la ricorrente denuncia un palese ribaltamento degli elementi probatori, poiché le dichiarazioni rese dal sedicente [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) sostengono il contrario rispetto alle circostanze ricostruite dal notaio per sostenere la propria diligenza nel verificare l’identità di [OSCURATO:PERSONA].

Ciò in palese contrasto rispetto a quanto affermato dalla Corte di legittimità in tema di responsabilità del notaio per erroneo accertamento dell’identità, che richiede una motivazione logica e congrua, rispetto alla quale gli ulteriori elementi di accertamento devono essere effettivi e tali da costituire presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass. Sez. 3, n. 29321 del 07.12.2017).

2.1. Il motivo è inammissibile.

Innanzitutto, l a doglianza non attinge alla ratio decidendi , agli effetti dell'art. 366, comma 1, n. 4, cod.proc . c iv . : la Corte d’Appello non ha invertito l’onere della prova, ma ha semplicemente fatto ricorso al principio di non contestazione, ex art. 115, comma 1, cod. proc. civ., affermando che (v. sentenza, p. 15, 4° capoverso) le circostanze esposte (attinenti, cioè, al comportamento di Arbore presentatosi come Marchetti, idoneo, perciò, ad ingenerare affidamento nel notaio; i diversi colloqui intercorsi tra n otaio e il truffatore; le informazioni e le prove documentali fornite da Arbore; il fatto che il notaio [OSCURATO:PERSONA], dinanzi ai dubbi e perplessità espressi da figlio del legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anch’egli di professione notaio, aveva suggerito di far intervenire all’atto di stipula della compravendita il venditore personalmente: suggerimento che, invece, Medea decise di non accogliere - evidentemente allettata dall’importante riduzione del prezzo di vendita della palazzina- affidando il rogito , redatto infine per falsa procura , a notaio diverso anche dal collega di studio del notaio Molino)non erano state contestate dall’odierna ricorrente.

Né la [OSCURATO:PERSONA], nel mezzo di gravame ( v. ricorso, p. 14 , 3° capoverso; p. 1 5, 2° capoverso) ha specificato dove e come avrebbe invece contestato dette circostanze (difettando così il mezzo di autosufficienza, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.: da ultimo, ex multis: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30723 del 2019), limitandosi in sede di legittimità a sostenere che il notaio [OSCURATO:PERSONA] avrebbe attestato, passivamente e senza attività di conferma, l’identità del soggetto che stava rilasciando procura a vendere.

2.1.1. Quanto al secondo profilo della censura, proprio in applicazione dei principi affermati nelle sentenze di questa Corte riportate dallo stesso ricorrente(Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29321 del 07/12/2017, Rv. 646654 – 01; Cass. Sez.

U, Sentenza n. 12477 del 21/05/2018, Rv. 648275 -01) esso è inammissibile , in quanto attiene alla valutazione dell’accertamento della diligenza del professionista demandato al giudice del merito, il cui giudizio è incensurabile in cassazione se motivato in maniera congrua e logica, come innanzi dimostrato.

3. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso; le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore di ciascun controricorrente, in €6.000,00 per compensi, oltre ad €200,00 per esborsi, al rimborso forfettario nella misura del 15%ed agli accessori di legge.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulterior

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3996/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SEMPLICE, domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA,VIA G.P. [OSCURATO:PERSONA], N. 63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 278, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente – -nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO TORINO; -intimati - avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di TORINO n. 1718/2018 depositata il01/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio innanzi al Tribunale di Torino la società semplice [OSCURATO:PERSONA] (‘[OSCURATO:PERSONA]’) e Domenico B arbatano , chiedendo dichiararsi l'inefficacia, inesistenza , nullità , annullabilità e comunque l'invalidità assoluta dell'atto di compravendita concluso d a [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] data [OSCURATO:DATA_NASCITA], come diqualunque atto dispositivo compiuto dalla [OSCURATO:PERSONA] in danno delle ragioni di [OSCURATO:PERSONA], nonché chiedendo la restituzione a suo favore dell'intero stabile oggetto della compravendita sito in Torino,composto da 14 alloggi e 12 box. Asostegno della sua pretesa, affer ma va l'attore di aver avuto casuale conoscenza dell'avvenuta compravendita del complesso immobiliare di sua proprietà sopra descritto a favore della società [OSCURATO:PERSONA], effettuata da Domenico B arbatano munito di procura notarile rilasciata apparentemente dallo stesso attore e autenticata dal notaio [OSCURATO:PERSONA] data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Allegava l'attore la falsità del documento d'identità utilizzato dal Barbatano, dichiaratosi nipote del proprietario, nella formazione della procura speciale ed esibito al notaio [OSCURATO:PERSONA] e proponeva, perciò , querela di falso avverso la procura speciale, chiedendo che fosse dichiarata la falsità del documento e l'inefficacia, inesistenza , nullità della procura speciale. 1.1. Autorizzata la chiamata in causa del terzo,notaio [OSCURATO:PERSONA],il Tribunale di Torino d ichiarava la falsità del la procura speciale ; inefficace il contratto di vendita stipulato il 05.04.2013 tra [OSCURATO:PERSONA]- nella falsa qualità di procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] - e la Medea U no ; condannava la società convenuta a restituire all'attore l'immobile sito in Torino; respingeva la domanda di responsabilità professionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] U no nei confronti del notaio [OSCURATO:PERSONA]. 2. La pronuncia veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], innanzi alla Corte d'Appello di Torino che rigettava il gravame, confermando integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Torino osservando, per quel che qui ancora rileva: - la sentenza del Tribunale non ha violato la natura del procedimento per querela, posto che è pacifico che sia possibile pronunciare con un’unica sentenza sia sulla falsità, che nel merito della domanda principale, e considerando che la valutazione del Tribunale si è fondata sul confronto tra i diversidocumenti prodotti in causa; -quanto alla responsabilità professionale del notaio, il Tribunale ha esaminato documenti che il notaio non aveva a disposizione (ad es., la vera carta di identità di [OSCURATO:PERSONA]), nonché gli ulteriori elementi posti dal notaio a fondamento del proprio convincimento circa l’identità della persona qualificatasi come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ad es.: le dettagliate informazioni ricevute da Arbore sulla documentazione relativa agli immobili promessi in vendita, ottenute nel corso di numerosi colloqui). 3. Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per [OSCURATO:PERSONA] società semplice, affidandolo a due motivi. Si difendevano con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](nella loro qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell'adunanza tutte le parti depositavano memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge, exart. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 2699 e 2700 cod. civ. per mancato espletamento del giudizio incidentale diquerela di falso, al fine di accertare l'effettiva falsità del documento d'identità utilizzato per l'accertamento dell'identità del dichiarante. La motivazione censurata si riduce, a giudizio della ricorrente, ad una motivazione apparente, in quanto si limita ad affermare apoditticamente la correttezza dell'operato del giudice di prime cure. L'unica motivazione resa della Corte d’Appello è costituita dalla comparazione tra fotocopie, senza che fosse stato disposto il sequestro degli originali, né consulenza tecnica d'ufficio sulle sottoscrizioni, né sono stati ammessi altri mezzi istruttori, arrivando con ciò a validare il giudizio di falsità dell'atto pubblico espresso dal giudice di prime cure senza tener conto dei criteri richiesti dalla Corte di legittimità in ordine alla sufficienza della motivazione (Cass. Sez. 5, n. 24784 del 04.12.2015). Il confronto tra diversi documenti non è affatto avvenuto tra i documenti citati dalla sentenza, ma su mere e anonime fotocopie prive di qualsiasi attestazione di conformità e di cui si ignora formazione e provenienza. 1.1. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile. 1.2. E’ infondata la censura della ricorrente laddove giudica apodittica la riproposizione, testuale e virgolettata, del passo motivazionale del Tribunale. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la sentenza d'appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019, Rv. 654951 – 01; conf. da: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2397 del 03/02/2021, Rv. 660394 – 01; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23997 del 02/08/2022, Rv. 665373 -01). Nel caso di specie, la Corte territoriale, dopo aver riportato integrali passaggi della motivazione del giudice di prime cure, ne ha condiviso criticamente i contenuti rapportandoli anche alle questioni prospettate dall’allora appellante (v. sentenza, p. 12 penultimo capoverso; p. 13, 4° capoverso) correggendone l’interpretazione data da quest’ultima. [OSCURATO:PERSONA], infatti, affermava che il Tribunale avesse fondato la sua decisione sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (che, nel contesto della truffa perpetrata, aveva assunto l’identità di [OSCURATO:PERSONA]), la Corte d’Appello ha precisato che alla decisione il Tribunale era pervenuto sulla base delle risultanze probatorie documentali rappresentate dalla c arta di identità (veritiera) del Marchetti, da quella falsificata da Arbore nonché dal cartellino di rilascio della carta di identità falsificata; a giudizio della Corte territoriale, invece, le dichiarazioni di Arbore,quale indagato, così come la perizia di parte del grafologo sono state utilizzate solo ad colorandum. 1.3. Tanto precisato, le doglianze della ricorrente –che si risolvono nel riproporre i motivi di appello – sono inammissibili. La lamentata apparenza della motivazione ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass SU n. 2767/2023; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15495 del 2022Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145, ex multis; ma già S.U. n. 22232/2016). A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto (S.U., n. 8053 del 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914). Nel caso di specie, come si è detto innanzi, la Corte d’Appello si è riportata al convincimento del giudice di prime cure spiegandone i contenuti e condividendoli in maniera argomentativa. 1.3.1. In definitiva, la doglianza si traduce in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione. Come è noto, invero, in tema di procedimento civile sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. sez. 2, n. 19717/2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. e 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ., con riferimento all'art. 49 legge 16 febbraio 1913, n. 89 e legge 10 maggio 1976 n. 333, con riferimento alla valutazione richiesta al notaio per l'identificazione del dichiarante e del mancato ricorso a fidefacienti, nonché del rispetto probatorio relativo. La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene accertata la particolare diligenza del notaio, in quanto la motivazione meramente apodittica, seguita dalla riproposizione testuale e virgolettata del passo motivazionale del Tribunale, assume le proprie argomentazioni su due presupposti logico-giuridici criticabili. Innanzitutto, le circostanze esposte dal Notaio a propria discolpa sono state oggetto di contestazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale. Del resto, aggiunge la ricorrente, la prova dell'espletamento della particolare diligenza da parte del Notaio deve essere fornita del debitore: l'onere della prova negativa non può essere posto a carico del creditore che la invoca (Cass. Sez. U., n. 12477 del 21.05.2018). Quanto al secondo presupposto, l’aver il n otaio acquisito ulteriori elementi per l’identificazione del rappresentato, la ricorrente denuncia un palese ribaltamento degli elementi probatori, poiché le dichiarazioni rese dal sedicente [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) sostengono il contrario rispetto alle circostanze ricostruite dal notaio per sostenere la propria diligenza nel verificare l’identità di [OSCURATO:PERSONA]. Ciò in palese contrasto rispetto a quanto affermato dalla Corte di legittimità in tema di responsabilità del notaio per erroneo accertamento dell’identità, che richiede una motivazione logica e congrua, rispetto alla quale gli ulteriori elementi di accertamento devono essere effettivi e tali da costituire presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass. Sez. 3, n. 29321 del 07.12.2017). 2.1. Il motivo è inammissibile. Innanzitutto, l a doglianza non attinge alla ratio decidendi , agli effetti dell'art. 366, comma 1, n. 4, cod.proc . c iv . : la Corte d’Appello non ha invertito l’onere della prova, ma ha semplicemente fatto ricorso al principio di non contestazione, ex art. 115, comma 1, cod. proc. civ., affermando che (v. sentenza, p. 15, 4° capoverso) le circostanze esposte (attinenti, cioè, al comportamento di Arbore presentatosi come Marchetti, idoneo, perciò, ad ingenerare affidamento nel notaio; i diversi colloqui intercorsi tra n otaio e il truffatore; le informazioni e le prove documentali fornite da Arbore; il fatto che il notaio [OSCURATO:PERSONA], dinanzi ai dubbi e perplessità espressi da figlio del legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anch’egli di professione notaio, aveva suggerito di far intervenire all’atto di stipula della compravendita il venditore personalmente: suggerimento che, invece, Medea decise di non accogliere - evidentemente allettata dall’importante riduzione del prezzo di vendita della palazzina- affidando il rogito , redatto infine per falsa procura , a notaio diverso anche dal collega di studio del notaio Molino)non erano state contestate dall’odierna ricorrente. Né la [OSCURATO:PERSONA], nel mezzo di gravame ( v. ricorso, p. 14 , 3° capoverso; p. 1 5, 2° capoverso) ha specificato dove e come avrebbe invece contestato dette circostanze (difettando così il mezzo di autosufficienza, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.: da ultimo, ex multis: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30723 del 2019), limitandosi in sede di legittimità a sostenere che il notaio [OSCURATO:PERSONA] avrebbe attestato, passivamente e senza attività di conferma, l’identità del soggetto che stava rilasciando procura a vendere. 2.1.1. Quanto al secondo profilo della censura, proprio in applicazione dei principi affermati nelle sentenze di questa Corte riportate dallo stesso ricorrente(Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 29321 del 07/12/2017, Rv. 646654 – 01; Cass. Sez. U, Sentenza n. 12477 del 21/05/2018, Rv. 648275 -01) esso è inammissibile , in quanto attiene alla valutazione dell’accertamento della diligenza del professionista demandato al giudice del merito, il cui giudizio è incensurabile in cassazione se motivato in maniera congrua e logica, come innanzi dimostrato. 3. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso; le spese seguono la soccombenza come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore di ciascun controricorrente, in €6.000,00 per compensi, oltre ad €200,00 per esborsi, al rimborso forfettario nella misura del 15%ed agli accessori di legge. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulterior