CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 35773/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 32361-2018proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], rappr e se ntat a e difes a dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e ANGELO CACCIATOREper procurain calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da gli Avvocat i M ICHELE SESTA e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO N. 9834/2018 del TRIBUNALE DI MILANOdepositatoil 4/10/ 20 18 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 0 / 10 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il Tribunale di Milano, con decreto del 4 ottobre 2018, ha respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] - Sez. 1 - CC del 1 0 ottobre 20 2 3 in liquidazione avverso lo stato passivo di AIPA Agenzia Italiane per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinariaper ottenere la restituzione delle somme riscosse da quest’ultima quale concessionaria, per suo conto, del servizio di riscossione ditributi locali (TARSU e TIA) o, in subordine, per ottenere l’ammissione in prededuzione del relativo credito, già ammesso al passivo, ma con il solo riconoscimento della sua collocazione privilegiata ai sensi dell’art. 2752, ult. comma, c.c. 2.1. Il tribunale: i) ha ritenuto priva di pregio l’argomentazione dell’opponente secondo cui il denaro, benché bene tipicamente fungibile, fosse nel la specie suscettibile di essere “ individuato ” e “ separato ”, evidenziando come l’individuazione non possa avere ad oggetto “una somma intesa come valore complessivo ..., a maggior ragione nell’ipotesi di denaro dematerializzato e contabilizzato in un rapporto di conto corrente bancario”; ii) ha accertato in fatto che “AIPA riscuoteva per conto della societ̀ committente le somme dovute a titolo di imposta in forza di un rapporto concessorio, agendo quindi in veste di mandatario all’incasso con obbligo di riversare le somme all’ente (una volta contabilizzate le anticipazioni e gli aggi)”; iii) ha conseguentemente affermato che, una volta incassato, il denaro si confondeva col patrimonio di AIPA, stante l’operatività della regola generale secondo cui, in tema di beni fungibili, la proprietà passa al soggetto che ne consegue la disponibilità, salvo l’obbligo di trasferire l’equivalente, ed ha escluso che nel caso in esame tale regola potesse essere derogata per il solo fatto che le somme incassate da AIPA di spettanza dell’opponente venivano riversate su un conto corrente alla stessa “dedicato”, ma comunque intestato alla concessionaria; iv) ha infine rilevato che, per le stesse ragioni, era inammissibile anche la domanda diretta a riconoscere carattere prededucibile [OSCURATO:SOCIETA] - Sez. 1 - CC del 1 0 ottobre 20 2 3 all’obbligazione accertata in capo alla GE.S.A. sicché, coerentemente, il commissario aveva ritenuto che l’opponente vantasse nei confronti del concessionario esclusivamente un’azione personale da rapporto obbligatorio, in quanto titolare di un diritto di credito, come tale azionabile mediante insinuazione al passivo a norma dell’art. 93 l.fall.. 3.1. [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso notificato in data 31/10/2018, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione del decreto. 3.2. La Procedura ha resistito con controricorso e depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. La ricorrente denuncia con il primo motivo la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1188 c.c., rilevando per un versoche il concessionario della riscossione dei tributi va qualificato quale mero adiectus solutionis causa , ovvero collettore di somme di denaro dai contribuenti verso l’ente impositore, e non cessionario dei relativi crediti, e , per l’altro, che, secondo quanto affermato da Cass. pen. n. 18161/2012, il denaro riscosso dal pubblico ufficiale o dall’ incaricato di pubblico servizio per conto di un ente pubblico entra immediatamente a far parte del patrimonio della P.A. e non già di quello del soggetto che lo ha riscosso, il quale non ne acquista in alcun modo la proprietà. 4.2. Col secondo motivo lamenta la v iolazione e la falsa applicazione dell’art. 1782 c.c., deducendo che la circostanza della sussistenza di un conto corrente – seppure intestato ad AIPA- dedicato esclusivamente al deposito delle somme da quest’ultima riscosse per suo conto integrerebbe il requisito della “doppia separazione patrimoniale” in presenza del quale [OSCURATO:SOCIETA] - Sez. 1 - CC del 1 0 ottobre 20 2 3 questa Corte ha ritenuto ammissibile la domanda di rivendica di somme di denaro ex art. 103 l. fall. 4.3. Con il terzo motivo deduce v iolazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.. 4.4. Con il quarto motivodenuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 183, comma 7, c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.. 4.5. Con il quinto motivosi duole dell’omesso esame dei fatti decisiv i dedotti nei mezzi istruttori che il tribunale ha dichiarato inammissibili. 4.6. Questa Corte, con ordinanza n. 23477 del 2020, in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame, dopo avere osservato che: - “ c ol primo motivo, il ricorrente assume che il rapporto intercorrente tra la GE.S.A., quale ente impositore di taluni tributi, e l ’ AIPA, concessionario della riscossione dei relativi tributi, dev’essere ricondotto alla figura giuridica dell’adiectus solutonis causa”delineata dall ’ art. 1188 c.c. e che, pertanto, “ … gi ̀ nel periodo in cui il denaro viene riscosso e pur staziona nelle mani del concessionario, esso già risulta di proprietàdell’ente impositore … ” ; - “ h a perci ò errato il giudice milanese -cos̀ si puntualizza ancora - a contentarsi della figura del mandatario all’incasso per inquadrare la posizione del concessionario, come pure ha errato nel ritenere che le somme da questi incassate siano confluite nel suo patrimonio personale”; ha ritenuto che il motivo non meritasse di essere accolto, rilevando, per un verso, che il decreto impugnato “… correttamente circoscrive la sua indagine alla situazione che segue l’avvenuto pagamento nelle mani di chi -pur non essendo creditore -risulta comunque legittimato a ricevere la prestazione (nella specie, sulla base di un apposito rapporto contrattuale col [OSCURATO:SOCIETA] - Sez. 1 - CC del 1 0 ottobre 20 2 3 creditore medesimo)” e, per altro verso, che “ il titolo pubblicistico dell’obbligazione tributaria non vale - in s ́ - a rendere non fungibile il denaro che, nel concreto, risulta utilizzato per il suo adempimento; ń provoca automatici fenomeni di individuazione e/o separazione dei relativi pezzi monetari”. 4.7. Sempre nella richiamata ordinanza, questa Corte ha puntualizzato che: a) “ c ol secondo motivo, il ricorrente rileva che nella specie si ̀ senz ’ altro verificata un fenomeno di doppia separazione patrimoniale” e che, “ in questa prospettiva ” , “l’acquisto della propriet̀ di una quantit ̀ di denaro da parte di chi la riceve non avviene in modo automatico, essendo per contro necessario che colui che la ha ricevuto abbia anche la possibilit̀ di servirsene, come mostra in particolare la norma dell’art. 1782 cod. civ.”, laddove, “nella specie concreta”, “ le somme venivano riscosse, a titolo di tributi, da AIPA, per conto e nell’interesse di GE.S.A.”, la quale “ provvedeva a farle confluire in apposito conto corrente bancario, aperto in relazione a quanto previsto dall’art. 2 del capitolato speciale d’appalto”, mentre “AIPA non aveva alcuna disponibilit̀ o altra possibilit ̀ di servirsi delle somme riscosse”;b) “col terzo motivo, il ricorrente sostiene che il decreto del Tribunale milanese ha violato il canone ermeneutico dell’interpretazione secondo la comune intenzione delle parti, come comprensivo del relativo comportamento anche successivo alla conclusione dell’accordo, di cui all’art. 1362 cod. civ.; e ha pure violato quello dell’interpretazione sistematica, di cui all’art. 1363 cod. civ.”, deducendo: - “ so tto il primo profilo, … che … l ’ apertura, specificamente prevista in contratto (art. 2 del capitolato d’appalto) di due appositi conti correnti - uno bancario, l ’ altro postale -veniva concordata al solo, unico ed esclusivo fine di far [OSCURATO:SOCIETA] - Sez. 1 - CC del 1 0 ottobre 20 2 3 confluire le somme riscosse da AIPA a titolo di TARSU e di TIA all’interno degli stessi, senza peraltro prevedere il riversamento di ulteriori somme riscosse a diverso titolo o nell’interesse di altri soggetti, diverso da GE.S.A.”; -“sotto il secondo profilo, che da una serie di clausole poste nel capitolato di appalto …si desume che il Tribunale di Milano ha errato laddove ha ritenuto, in violazione del canone ermeneutico ex art. 1363 cod. civ., che il denaro, riscosso a titolo di TARSU e TIA, una volta confluito nei conti correnti aperti ad hoc si sia confuso con il restante patrimonio di AIPA, considerato che dalle anzidette clausole contrattuali si evince, in modo chiaro ed evidente, la volont̀ di entrambe le parti di tenere separate le predette somme dal patrimonio di AIPA, al fine di preservarne l’individuabilità e, quindi, la propriet̀ di GE.S.A . ”; c) “c ol quarto motivo, il ricorrente contesta la decisione del giudice milanese di avere ritenuto la controversia non necessitante di attivitàistruttoria”, laddove, al contrario, “occorreva … disporre l ’ esibizione degli estratti conto relativi al conto accesso presso [OSCURATO:PERSONA]; … ammettere prova testimoniale in punto di destinazione esclusiva di tale conto ad accogliere le somme rivenienti dall’avvenuta riscossione dei tributi”; d) “col quinto motivo, il ricorrente rileva vizio di omesso esame di fatto decisivo: la circostanza, che si chiedeva di dimostrare, della separazione dei tributi di GE.S.A. dal restante patrimonio di AIPA, costituiva e costituisce un fatto rilevante ai fini della decisione”. 4.8. Ha quindi ritenuto che tali motivi, “suscettibili di un esame unitario, in ragione della loro sostanziale omogeneit̀ ”, parimenti non meritassero di essere accolti, affermando che: - la decisione impugnata risulta fondata “ sulla sostanziale rilevazione che - nel concreto della fattispecie in esame - una «individuazione» della «res denaro» non ̀ stata fatta, n ́ era [OSCURATO:SOCIETA] - Sez. 1 - CC del 1 0 ottobre 20 2 3 prevista venisse fatta nei patti intercorsi tra l’ente impositore dei tributi e la societ̀ concessionaria della riscossione ”; - “n on si pù in effetti negare che, se le parti di un rapporto contrattuale intendono ottenere il risultato della individuazione e separazione della «res denaro», occorre che si muniscano e predispongano di una struttura effettivamente adeguata per la realizzazione di un’esigenza del genere (e, poi, procedano pure a rispettarla a livello esecutivo”; - nel caso in esame, al contrar io, “ il conto bancario e il conto postale -cos̀ previsti e poi accesi dalla societ ̀ concessionaria - abbiano seguito gli standard comunemente correnti nella prassi operativa di queste peculiari figure”; - infatti, “… quelle previste dai patti e poste poi concretamente in essere rispondono a operazioni «tipiche» - per struttura e per contenuti - di un conto corrente acceso presso una banca e di un conto corrente acceso presso la posta”;- “ la previsione e la concretizzazione dei detti conti correnti standard si pone come circostanza che esclude che, nella specie in esame, vi sia stata una idonea attivit̀ di individuazione della «res denaro» relativa alle somme via via affluite sui conti medesimi, in ragione dell’avvenuto pagamento dei tributi interessati”; - “ i n effetti, le somme che vengono versate su un conto corrente bancario, ovvero pure postale, nel sistema vigente divengono automaticamente di propriet̀ del soggetto - banca o posta - , presso il quale il relativo conto ̀ stato acceso e risulta operativo, non gì dell ’ intestatario del conto (o, per avventura, di altri) ”; - “… la sussistenza della propriet̀ della banca o della posta sulle somme via via affluite sui rispettivi conti esclude in radice, all’evidenza, che proprietaria delle somme medesime possa in qualche modo essere ritenuta la GE.S.A., quale societ̀ titolare del potere impositivo dei tributi “ ed “ esclude, quindi, l’ammissibilitàche questa possa utilmente svolgere un’azione di [OSCURATO:SOCIETA] - Sez. 1 - CC del 1 0 ottobre 20 2 3 restituzione ex art. 103 legge fall. nei confronti della societ̀ concessionaria (come anche, per la verità, nei confronti di qualunque altro soggetto)”; - “ il complesso delle osservazioni sin qui effettuate elimina -a monte, per cos̀ dire, di qualunque altro rilievo in proposito - l ’ ipotetica rilevanza dei patti che il ricorrente assume intercorsi tra la societ̀ e titolare del potere impositivo e la societ̀ concessionaria in punto di funzione concreta degli istituendi conti correnti …”;- “̀ pacifico i n causa, infatti, che la stipula dei patti in questione non ha previsto alcun tipo di coinvolgimento della banca ovvero della posta, pur proprietarie delle somme che sarebbe affluite sui conti per l’appunto considerati dai patti”; - “n on diversamente ̀ a dirsi, poi, quanto alla materia dell’assunzione delle prove, di cui ai motivi quarto e quinto del ricorso”; - “ t ali prove, in quanto inerenti ai patti intercorsi tra l’ente impositore e la societ̀ concessionaria, e alla loro esecuzione, si manifestano ex se non rilevanti”. 4.9. I rilieviche precedono, totalmente riferibili anche ai motivi del ricorso qui in esame, sono pienamente condivisi dal collegio e, non risultando contrastati da argomentazioni che inducano ad un loro ripensamento, ne comporta no, evidentemente, il rigetto. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquida no in dispositivo. 6. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.[OSCURATO:SOCIETA] - Sez. 1 - CC del 1 0 ottobre 20 2 3 P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 7.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di c