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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 luglio 2025

Cassazione n. 27053/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1297/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 15952/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - DONATO D'AURIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alghero il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di Sassari sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice dell’udienza preliminare di Sassari, procedendo con rito abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di rapina pluriaggravata in concorso (capo A) e di detenzione e porto illegale d’arma da fuoco in concorso (capo B) e, ritenuto tra le diverse violazioni di legge il vincolo della continuazione, con le attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti contestate sul più grave delitto di rapina ed applicata la riduzione per la scelta del rito, l’aveva condannato alla pena CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27053/2025 Roma, lì, 23/07/2025 finale di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile in cui favore aveva liquidato una provvisionale immediatamente esecutiva.

2. [OSCURATO:PERSONA] di Sassari della Corte d’appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto il Sechi dal delitto a lui ascritto al capo B) perché il fatto non sussiste ed ha di conseguenza rideterminato la pena nella misura di anni tre di reclusione ed euro 1.000 di multa.

3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore che deduce:

3.1. vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo all’aggravante dell’uso dell’arma: rileva che la Corte d’appello non ha motivato in merito all’aggravante che aveva formato oggetto del motivo aggiunto all’atto d’appello ed in cui la difesa aveva fatto presente che la stessa persona offesa non era stata in grado di identificare l’oggetto con cui era stato minacciato; segnala la fallacia dell’argomento utilizzato dalla Corte territoriale, fondata sulla giurisprudenza elaborata in materia di armi “giocattolo”, dal momento che nel caso di specie non era stato possibile risalire all’oggetto utilizzato dai rapinatori;

3.2. vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.: rileva che la Corte d’appello ha respinto l’istanza difensiva sostenendo che l’attenuante invocata riposa sulla considerazione della complessiva offensività della condotta ma che, nel caso di specie, a fronte della obiettiva esiguità del pregiudizio patrimoniale, era stato escluso ogni profilo di violenza fisica mentre la stessa minaccia è stata sicuramente non grave; aggiunge che la Corte ha sviluppato delle considerazioni che possono semmai attagliarsi all’attenuante introdotta dalla sentenza n. 86 del 2024 della Corte Costituzionale e il cui ambito di valutazione è certamente di più ampio respiro.

4. La Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l’inammissibilità del ricorso.

5. La difesa ha trasmesso in data 25/06/2025 una articolata memoria insistendo sull’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato con censura manifestamente infondate o non consentite in questa sede.

1. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto a giudizio e riconosciuto responsabile, in primo grado, del delitto di rapina aggravata perché “… al fine di trarne un ingiusto profitto, aggredendolo repentinamente e circondandolo, costringendolo in un angolo per poi afferrarlo alla gola e puntargli addosso una pistola, travisati dai cappucci e dalle felpe e da scaldacollo si impossessavano del portafogli di [OSCURATO:PERSONA], contenente tra l’altro documenti, tessere ed una somma di denaro contante pari a circa 350 euro, di cui 238 appartenenti a [OSCURATO:PERSONA], sottraendo tale bene dalle tasche della persona offesa, nonché si impossessavano di un telefono cellulare di marca Huawei parimenti di proprietà del Fadda, strappandoglielo di mano …”.

Il Tribunale aveva ritenuto il Sechi responsabile sia del delitto di rapina che di quello di porto illegale d’arma da fuoco rubricato al capo B) e teleologicamente collegato al primo a sua volta aggravato ai sensi del n. 1 del comma terzo dell’art.628 cod. pen. 2.

Con l’atto d’appello la difesa aveva sollecitato, con il primo motivo, l’assoluzione dell’imputato per entrambi i reati; con il secondo motivo, ed in ogni caso, l’assoluzione per insussistenza del fatto quanto al capo B) della rubrica sul rilievo (cfr., 3-4 dell’atto di gravame) secondo cui non sarebbe stata acquisita la prova che la pistola utilizzata per minacciare la vittima fosse un’arma autentica e non di un’arma giocattolo; con il terzo motivo, infine, aveva chiesto il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. 3.

Tanto premesso, rileva il Collegio che il primo motivo del ricorso è precluso non avendo formato oggetto di un correlativo motivo d’appello: come accennato, infatti, con l’atto d’appello la difesa aveva chiesto l’assoluzione del Sechi dal delitto di cui al capo B) della rubrica, sostenendo che non era stata acquisita la prova che si fosse in presenza di un’arma autentica e non già, in ipotesi, di un’arma giocattolo.

Soltanto con i motivi nuovi e, poi, con il ricorso, la difesa ha viceversa dedotto “l’insussistenza dell’aggravante dell’uso dell’arma nel delitto di rapina di cui al capo A)”.

Ma è pacifico che i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata investiti dall'atto di impugnazione originario (cfr., in tal senso, tra le tante.

Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980-01; Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Paun, Rv. 280783-01, secondo cui i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., dovendosi ritenere afferente a distinte statuizioni il motivo relativo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, investita dall'appello originario, e quello inerente la configurabilità di un'aggravante, con conseguente inammissibilità di quest'ultimo; conf., ancora, Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294-01).

La Corte d’appello ha accolto il motivo di gravame articolato con l’appello originario riformando la sentenza di primo grado con l’esclusione dell’aumento di pena che era stato stabilito in relazione, per l’appunto, al delitto in questione; ha osservato, sul punto, che “… l’impossibilità di conoscere se l’arma utilizzata per commettere la rapina fosse vera o falsa, deve concludersi con la difesa circa la mancanza della prova necessaria per l’affermazione della responsabilità penale del Sechi con riferimento al secondo capo d’imputazione” (cfr., pag. 14 della sentenza d’appello); “il mancato rinvenimento della pistola e mera percezione tratta dalle immagini di videosorveglianza non hanno consentito di verificarne le caratteristiche” (cfr., ancora, ivi).

Correttamente, invece, ha omesso di vagliare la questione dedotta soltanto con il motivo nuovo in quanto, per l’appunto, non collegata con quelle articolate con l’appello originario.

4. Il secondo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte d’appello motivato sull’omologa censura articolata con l’atto d’appello in termini coerenti con il consolidato principio secondo cui, ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapina, della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", che lede, oltre al patrimonio, anche la libertà e l'integrità fisica e morale del soggetto aggredito per la realizzazione del profitto, sicché può farsi luogo all'applicazione della predetta attenuante solo nel caso in cui sia di speciale tenuità la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ad entrambi i beni tutelati (cfr., da ultimo, Sez.

U, n. 42124 del 27/06/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287095-02).

5. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 03/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1297/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 15952/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - DONATO D'AURIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alghero il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di Sassari sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice dell’udienza preliminare di Sassari, procedendo con rito abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di rapina pluriaggravata in concorso (capo A) e di detenzione e porto illegale d’arma da fuoco in concorso (capo B) e, ritenuto tra le diverse violazioni di legge il vincolo della continuazione, con le attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti contestate sul più grave delitto di rapina ed applicata la riduzione per la scelta del rito, l’aveva condannato alla pena CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27053/2025 Roma, lì, 23/07/2025 finale di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile in cui favore aveva liquidato una provvisionale immediatamente esecutiva. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Sassari della Corte d’appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto il Sechi dal delitto a lui ascritto al capo B) perché il fatto non sussiste ed ha di conseguenza rideterminato la pena nella misura di anni tre di reclusione ed euro 1.000 di multa. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore che deduce: 3.1. vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo all’aggravante dell’uso dell’arma: rileva che la Corte d’appello non ha motivato in merito all’aggravante che aveva formato oggetto del motivo aggiunto all’atto d’appello ed in cui la difesa aveva fatto presente che la stessa persona offesa non era stata in grado di identificare l’oggetto con cui era stato minacciato; segnala la fallacia dell’argomento utilizzato dalla Corte territoriale, fondata sulla giurisprudenza elaborata in materia di armi “giocattolo”, dal momento che nel caso di specie non era stato possibile risalire all’oggetto utilizzato dai rapinatori; 3.2. vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.: rileva che la Corte d’appello ha respinto l’istanza difensiva sostenendo che l’attenuante invocata riposa sulla considerazione della complessiva offensività della condotta ma che, nel caso di specie, a fronte della obiettiva esiguità del pregiudizio patrimoniale, era stato escluso ogni profilo di violenza fisica mentre la stessa minaccia è stata sicuramente non grave; aggiunge che la Corte ha sviluppato delle considerazioni che possono semmai attagliarsi all’attenuante introdotta dalla sentenza n. 86 del 2024 della Corte Costituzionale e il cui ambito di valutazione è certamente di più ampio respiro. 4. La Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l’inammissibilità del ricorso. 5. La difesa ha trasmesso in data 25/06/2025 una articolata memoria insistendo sull’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato con censura manifestamente infondate o non consentite in questa sede. 1. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto a giudizio e riconosciuto responsabile, in primo grado, del delitto di rapina aggravata perché “… al fine di trarne un ingiusto profitto, aggredendolo repentinamente e circondandolo, costringendolo in un angolo per poi afferrarlo alla gola e puntargli addosso una pistola, travisati dai cappucci e dalle felpe e da scaldacollo si impossessavano del portafogli di [OSCURATO:PERSONA], contenente tra l’altro documenti, tessere ed una somma di denaro contante pari a circa 350 euro, di cui 238 appartenenti a [OSCURATO:PERSONA], sottraendo tale bene dalle tasche della persona offesa, nonché si impossessavano di un telefono cellulare di marca Huawei parimenti di proprietà del Fadda, strappandoglielo di mano …”. Il Tribunale aveva ritenuto il Sechi responsabile sia del delitto di rapina che di quello di porto illegale d’arma da fuoco rubricato al capo B) e teleologicamente collegato al primo a sua volta aggravato ai sensi del n. 1 del comma terzo dell’art.628 cod. pen. 2. Con l’atto d’appello la difesa aveva sollecitato, con il primo motivo, l’assoluzione dell’imputato per entrambi i reati; con il secondo motivo, ed in ogni caso, l’assoluzione per insussistenza del fatto quanto al capo B) della rubrica sul rilievo (cfr., 3-4 dell’atto di gravame) secondo cui non sarebbe stata acquisita la prova che la pistola utilizzata per minacciare la vittima fosse un’arma autentica e non di un’arma giocattolo; con il terzo motivo, infine, aveva chiesto il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. 3. Tanto premesso, rileva il Collegio che il primo motivo del ricorso è precluso non avendo formato oggetto di un correlativo motivo d’appello: come accennato, infatti, con l’atto d’appello la difesa aveva chiesto l’assoluzione del Sechi dal delitto di cui al capo B) della rubrica, sostenendo che non era stata acquisita la prova che si fosse in presenza di un’arma autentica e non già, in ipotesi, di un’arma giocattolo. Soltanto con i motivi nuovi e, poi, con il ricorso, la difesa ha viceversa dedotto “l’insussistenza dell’aggravante dell’uso dell’arma nel delitto di rapina di cui al capo A)”. Ma è pacifico che i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata investiti dall'atto di impugnazione originario (cfr., in tal senso, tra le tante. Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980-01; Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Paun, Rv. 280783-01, secondo cui i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., dovendosi ritenere afferente a distinte statuizioni il motivo relativo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, investita dall'appello originario, e quello inerente la configurabilità di un'aggravante, con conseguente inammissibilità di quest'ultimo; conf., ancora, Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294-01). La Corte d’appello ha accolto il motivo di gravame articolato con l’appello originario riformando la sentenza di primo grado con l’esclusione dell’aumento di pena che era stato stabilito in relazione, per l’appunto, al delitto in questione; ha osservato, sul punto, che “… l’impossibilità di conoscere se l’arma utilizzata per commettere la rapina fosse vera o falsa, deve concludersi con la difesa circa la mancanza della prova necessaria per l’affermazione della responsabilità penale del Sechi con riferimento al secondo capo d’imputazione” (cfr., pag. 14 della sentenza d’appello); “il mancato rinvenimento della pistola e mera percezione tratta dalle immagini di videosorveglianza non hanno consentito di verificarne le caratteristiche” (cfr., ancora, ivi). Correttamente, invece, ha omesso di vagliare la questione dedotta soltanto con il motivo nuovo in quanto, per l’appunto, non collegata con quelle articolate con l’appello originario. 4. Il secondo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte d’appello motivato sull’omologa censura articolata con l’atto d’appello in termini coerenti con il consolidato principio secondo cui, ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapina, della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", che lede, oltre al patrimonio, anche la libertà e l'integrità fisica e morale del soggetto aggredito per la realizzazione del profitto, sicché può farsi luogo all'applicazione della predetta attenuante solo nel caso in cui sia di speciale tenuità la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ad entrambi i beni tutelati (cfr., da ultimo, Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287095-02). 5. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 03/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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