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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32775/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2020 del TRIBUNALE di ENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata in data 13 luglio 2020 il Tribunale di Enna ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, per aver portato in auto, senza giustificato motivo, una roncola, condannandolo alla pena di C 1.000 di ammenda, con la sospensione condizionale della pena.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato appello, qualificato come ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Con l'unico motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio sull'elemento soggettivo del reato.

Infatti, sul punto il Tribunale aveva ritenuto che l'imputato fosse consapevole della presenza della roncola sotto il tappetino sotto il sedile del conducente solo perché l'imputato aveva riferito dove si trovava la roncola, affermazione che aveva potuto fare solo perché aveva assistito alla perquisizione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivo manifestamente infondato e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità.

La sentenza impugnata ha motivato il giudizio sulla consapevolezza in capo all'imputato di trasportare, senza giustificato motivo, una roncola sul rilievo che essa era occultata sotto il sedile del conducente e che tale circostanza era stata riferita dallo stesso imputato.

La difesa osserva che del fatto l'imputato aveva preso contezza all'esito della perquisizione e dunque quanto dichiarato non poteva essere ritenuto prova della consapevolezza, in capo all'imputato, della presenza della roncola a bordo dell'auto prima dell'intervento della polizia giudiziaria.

Il rilievo, peraltro, non costituisce critica decisiva alla •struttura della motivazione che ha tenuto conto del dato valorizzato dalla difesa - l'autovettura era in uso anche al padre dell'imputato, operaio forestale - rilevando, in particolare, che la roncola si trovava sotto il sedile del conducente, mentre, ordinariamente, gli attrezzi da lavoro vengono tenuti nel bagagliaio dell'auto.Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,

00. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2020 del TRIBUNALE di ENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 13 luglio 2020 il Tribunale di Enna ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, per aver portato in auto, senza giustificato motivo, una roncola, condannandolo alla pena di C 1.000 di ammenda, con la sospensione condizionale della pena. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato appello, qualificato come ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con l'unico motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio sull'elemento soggettivo del reato. Infatti, sul punto il Tribunale aveva ritenuto che l'imputato fosse consapevole della presenza della roncola sotto il tappetino sotto il sedile del conducente solo perché l'imputato aveva riferito dove si trovava la roncola, affermazione che aveva potuto fare solo perché aveva assistito alla perquisizione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivo manifestamente infondato e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. La sentenza impugnata ha motivato il giudizio sulla consapevolezza in capo all'imputato di trasportare, senza giustificato motivo, una roncola sul rilievo che essa era occultata sotto il sedile del conducente e che tale circostanza era stata riferita dallo stesso imputato. La difesa osserva che del fatto l'imputato aveva preso contezza all'esito della perquisizione e dunque quanto dichiarato non poteva essere ritenuto prova della consapevolezza, in capo all'imputato, della presenza della roncola a bordo dell'auto prima dell'intervento della polizia giudiziaria. Il rilievo, peraltro, non costituisce critica decisiva alla •struttura della motivazione che ha tenuto conto del dato valorizzato dalla difesa - l'autovettura era in uso anche al padre dell'imputato, operaio forestale - rilevando, in particolare, che la roncola si trovava sotto il sedile del conducente, mentre, ordinariamente, gli attrezzi da lavoro vengono tenuti nel bagagliaio dell'auto.Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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