CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38262/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 155 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - sulla penale responsabilità per il reato contestato ex art. 337 cod. pen. in punto di fatto e in diretto confronto con il materiale probatorio, del quale si fornisce una diversa lettura del significato (notoriamente non consentita in questa sede e avulsa dalla nozione di travisamento della prova), in ogni caso riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 2); tinc) - sulla recidiva meramente confutative a fronte drotivazione che ha fornito puntuale e non viziata risposta alla questione sollevata con l'appello (cfr. pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis