CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 ottobre 2020
Cassazione n. 18989/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9538-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona dell'omonimo titolare, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] di SANT'AGATA 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO del LAVORO e delle [OSCURATO:PERSONA] 80224030587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - controticon-ente - avverso la sentenza n. 967/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 13/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 09538 sez. ML - ud. 05-04-2022 -2- RG 9538/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce, con la sentenza n. 967/2020, ha confermato la pronuncia di primo grado, emessa dal Tribunale della stessa, sede, con cui era stata respinta l'opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza ingiunzione n. 177/2013 dell'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Lecce con la quale le veniva intimato il pagamento di euro 11.163,60 per avere impiegato due lavoratori, per 29 giorni, "in nero" e per avere omesso le prescritte registrazioni sul libro unico del lavoro relativamente ad uno dei due per il periodo 6.3.2012/ 26.1.2013. 2. A fondamento della decisione la Corte distrettualle ha rilevato che l'ordinanza era stata emessa nel rispetto dei termini di prescrizione; che la interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice era stata corretta; che erano esatti i conteggi per la quantificazione della sanzione e contenuti nei limiti, specificando che si trattava di un mero errore materiale l'indicazione, nella ordinanza, dell'inizio del rapporto di [OSCURATO:PERSONA] al 5.1.2012. 3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la ditta [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA]. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 5. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo si denuncia la violazione di norma di diritto ex art. 360 n. 3 cpc, in relazione all'art. 2697 cc, per non avere valutato correttamente la Corte territoriale la censura di appello riguardante la errata valutazione dei fatti e degli elementi indiziari operata dal primo giudice e per avere attribuito l'onere della prova, in ordine ai fatti contestati, a carico di soggetto diverso da quello tenuto per legge. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc, in relazione agli artt. 115 e 116 RG 9538/2021 cpc, per avere la Corte di merito ritenuto un refuso ciò che invece era un dato che aveva inciso sulla quantificazione della sanzione. 4. Il primo motivo è inammissibile. 5. Invero, le censure di cui al motivo non si sostanziano in violazioni o falsa applicazione delle disposizioni denunciate, ma tendono alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda (Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011, Cass. n. 16038/2013), non consentita in sede di legittimità. 6. Sotto questo profilo è, altresì, inammissibile la asserita violazione dell'art. 2697 cod. civ. che si ha, tecnicamente, nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020). 7. In ordine alla doglianza, poi, relativa all'asserita erronea attribuzione del valore di prova alle dichiarazioni rese ai verbalizzanti dai lavoratori Russo e Suriano, va rilevato che la Corte non ha attribuito alle stesse valore di prova ma ha valutato tali elementi istruttori alla luce di tutto il contesto probatorio, dando poi correttamente atto, ai fini del libero convincimento, che la datrice di lavoro non aveva articolato, con riguardo ad esse dichiarazioni, prova contraria (Cass. n. 11946/2005; Cass. n. 9251/2010; Cass. n. 14965/2012). 8. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. 9. In primo luogo, deve rilevarsi che in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato RG 9538/2021 come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 20867/2020): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame. 10. In secondo luogo, va sottolineato che le doglianze formulate, comunque, non si confrontano con la ratio decidendi perché la Corte distrettuale ha dato atto della riduzione, in sede di redazione della ordinanza, dei giorni contestati al lavoratore Russo, da 43, inizialmente individuati, a 29, da cui poi ha dedotto che la data del 5.1.2012 era un refuso essendo i conteggi della sanzione stati contenuti nei limiti. 11. Tale assunto non risulta essere stato idoneamente censurato. 12. E', infine, opportuno ribadire che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017). 13. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 14. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che si liquidano come da dispositivo. 15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari RG 9538/2021 a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di co