CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 11758/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3 e 4 sia con riferimento alla sussistenza del dolo, non esclusa dalla riconosciuta semi infermità di mente, sia con riguardo alle minacce e al comportamento oppositivo tenuto dall'imputato, incompatibile con la prospettata resistenza passiva, sia relativamente all'irrilevanza dell'efficacia impeditiva della condotta tenuta dall'imputato o dell'effettivo ostacolo creato al compimento dell'atto di ufficio o di servizio, v. Sez. 6, n. 5459 del 08/01/2020, Sortino, Rv. 278207); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliereestensore Il P