CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 maggio 2021
Cassazione n. 06861/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 4 maggio 2021 la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza del giorno 8 settembre 2020 con cui il Tribunale di Roma aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 6 di reclusione ed C 2.000,00 di multa, avendola ritenuta colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta affidandola ad i due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo eccepiva l'inosservanza della legge ed il vizio di motivazione censurando la decisione impugnata nella parte in cui ha riconosciuto sussistente la condotta di cessione di sostanze stupefacenti; che con il secondo motivo censurava la dosimetria della pena inflitta e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella misura massima. Considerato che il ricorso è inammissibile; che primo risulta manifestamente infondato; che la Corte territoriale 'ha giustamente ritenuto sussistente la condotta di cessione sulla scorta delle stesse ammissioni della ricorrente che, anche nell'atto di ricorso per cassazione, ha dichiarato di aver ceduto stupefacente seppur a titolo di mera cortesia personale; che anche il secondo motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, ha adeguatamente escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena sulla scorta dei precedenti specifici che gravano sull'imputata; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle