Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02333/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 6910-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 3800/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 15.4.2010 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva, per quanto di ragione, la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con atto di citazione notificato il 13.3.2003 e, per l'effetto, condannava lo Schiavone a rimuovere la scala in metallo realizzata sul cortile di proprietà comune, a ripristinare la finestra esistente sul muro maestro dell'edificio, illecitamente trasformata in porta, e la canna fumaria di proprietà dell'attore, ostruita dal convenuto.

Interponeva appello avverso detta decisione lo Schiavone e la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, n. 3800/2016, emessa nella resistenza del Capasso, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sei motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost, 115, 116 e 324 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato le risultanze delle prove documentali acquisite agli atti del giudizio.

In particolare, ad avviso del ricorrente, il giudice di merito non avrebbe considerato che il diritto di proprietà Ric. 2017 n. 06910 sez. 52 - ud. 01-12-2021 -2- esclusiva del cortile di cui è causa sarebbe stato donato con atto del 14.12.1973 da [OSCURATO:PERSONA], in origine proprietario dell'intero edificio, al figlio [OSCURATO:PERSONA].

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 115 e 116 c.p.c., 2697 e 2698 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il giudice di appello avrebbe erroneamente accolto la domanda del Capasso, senza considerare che costui non aveva dimostrato di essere comproprietario del cortile sul quale lo Schiavone aveva collocato la scala di cui è causa.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 1102 e 1117 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte partenopea avrebbe erroneamente accolto la domanda proposta dal Capasso, sulla base del presupposto -non vero- che lo stesso fosse comproprietario del cortile oggetto di causa.

Le tre censure, suscettibili di essere esaminate congiuntamente, sono inammissibili.

La sentenza impugnata afferma (cfr. pag. 4, in calce) che con la donazione del 1973 -unico atto preso in esame dalla Corte distrettuale, per effetto del tardivo deposito del fascicolo di parte appellata- sarebbe stata donata allo Schiavone non già il diritto di proprietà esclusiva, ma soltanto quello di comproprietà del cortile.

In virtù di questo accertamento in fatto, condotto dal giudice di merito, risulta escluso lo stesso presupposto della tesi prospettata dal ricorrente.

Né è possibile procedere, in questa fase, ad un riesame della valutazione operata dal giudice di merito, posto che nessuna delle censure oggetto di scrutinio riporta una clausola, o un passaggio, della donazione del 1973 dai quali potrebbe emergere un dato di fatto difforme da quello accertato dalla Corte territoriale.

Né, Ric. 2017 n. 06910 sez. 52 - ud. 01-12-2021 -3- per completezza, viene censurata la statuizione, pure contenuta nella decisione impugnata, secondo cui l'odierno ricorrente non aveva curato, in seconde cure, il deposito del fascicolo di parte, rendendo quindi impossibile alla Corte di merito di esaminarne il contenuto.

Statuizione che, peraltro, risulta del tutto ininfluente ai fini dello scrutinio della tesi propugnata dallo Schiavone, poiché quest'ultimo fondava i propri diritti sul cortile proprio sulla donazione del 1973 che, in concreto, la Corte campana ha valutato, ancorché in modo difforme da quanto ritenuto dal predetto Schiavone.

Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost. e 1117 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente accolto la domanda di ripristino della finestra, che era stata trasformata dal ricorrente in vano porta, senza considerare che nella donazione del 14.12.1973 erano compresi anche i muri perimetrali della porzione donata allo [OSCURATO:PERSONA], tra i quali si annovera anche quello in cui è stata realizzata l'apertura di cui è causa.

Ad avviso del ricorrente, il muro perimetrale della proprietà donatagli sarebbe di sua esclusiva proprietà e dunque egli sarebbe autorizzato a modificarlo senza limiti.

La censura è infondata.

La Corte di Appello ha accertato che il muro in cui lo Schiavone aveva aperto il vano contestato era un muro maestro, ed ha -di conseguenza- applicato la presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c. (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

Il motivo in esame non si confronta adeguatamente con questa statuizione, poiché il ricorrente non contesta l'accertamento in fatto relativo alla natura ed alle caratteristiche del muro che è stato operato dalla Corte Ric. 2017 n. 06910 sez. 52 - ud. 01-12-2021 -4- distrettuale.

Accertamento che, peraltro, è assolutamente condivisibile, posto che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1117 c.c., "Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, ...".

Poiché nella fattispecie il giudice di merito ha accertato che il muro nel quale era stata operata l'apertura oggetto di contestazione era un muro maestro, ed il ricorrente non contesta in modo specifico tale statuizione, la conclusionZcui è pervenuta la Corte territoriale è corretta, non essendo consentito -a differenza di quanto ritenuto dallo Schiavone- al singolo comproprietario di operare modifiche delle murature portanti dello stabile.

Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 Cost. e 703 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente accolto anche la domanda del Capasso volta ad ottenere il ripristino della canna fumaria, senza considerare che detto manufatto comporta immissione di fumi a carico della proprietà Schiavone.

Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicMitone degli artt. 24 Cost. e 337 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe considerato, ai fini della decisione, il dictum derivante dalla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di Aversa, n. 372/2009, che sarebbe stata a sua volta confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2749/2016.

Ric. 2017 n. 06910 sez. 52 - ud. 01-12-2021 -5- Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate.

La Corte di Appello dà atto che, nel corso delle operazioni di C.T.U., lo stesso Schiavone aveva dichiarato di aver rimosso la canna fumaria, della quale non aveva mai contestato la proprietà esclusiva in capo al Capasso (cfr. pag. 6 della sentenza).

Inoltre, il giudice di merito esamina gli esiti del giudizio possessorio che si è svolto in precedenza tra le parti, anche in relazione alla canna fumaria posta a servizio del camino del Capasso, dando atto che in quella sede lo Schiavone aveva lamentato soltanto la turbativa derivante al suo immobile dall'utilizzazione del predetto camino.

Agli atti depositati dalla parte ricorrente, che il Collegio ha esaminato al fine di verificare l'eventuale esistenza di profili di coincidenza, o interrelazione, tra le statuizioni assunte dal giudice della precedente causa e quelle oggetto della sentenza impugnata in questa sede, risulta soltanto la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 372/2009, resa a definizione delle cause riunite RR.GG. 718/2000 ed 82/2001, ma non anche la sentenza della Corte di Appello che -secondo quanto affermato dal ricorrente- avrebbe confermato la predetta decisione di prima istanza.

Da quest'ultima, in ogni caso, emerge che, nella precedente controversia, lo Schiavone aveva lamentato soltanto la turbativa derivante dall'utilizzazione del camino, da parte del Capasso, e che, all'esito del giudizio, il Tribunale si era limitato ad inibire al Capasso di utilizzare il camino.

Alla luce di quanto precede, è condivisibile la statuizione della Corte di Appello, contenuta a pag. 3 della sentenza impugnata, che esclude la sussistenza di profili di coincidenza tra l'oggetto del giudizio cui si riferisce la sentenza n.

Ric. 2017 n. 06910 sez. 52 - ud. 01-12-2021 -6- r 372/2009 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], appena richiamata, e quello definito con la sentenza impugnata in questa sede.

Mentre, infatti, nel primo contesto si discuteva del possesso dell'appartamento dello Schiavone, in relazione al quale l'uso della canna fumaria a servizio del camino del Capasso costituiva turbativa, in questa sede si controverte del possesso della canna fumaria, e della liceità della sua rimozione, o comunque della sua occlusione, da parte dello Schiavone.

Tra i due ambiti non sussiste alcun profilo di coincidenza, né si pone alcun problema di contrasto tra rispettivi giudicati.

In definitiva, sono inammissibili i primi tre motivi, ed infondati gli altri tre.

Il ricorso va dunque, nel suo complesso, rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in C 5.800, di cui C 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a Ric. 2017 n. 06910 sez. 52 - ud. 01-12-2021 -7- titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6910-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 3800/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 15.4.2010 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva, per quanto di ragione, la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con atto di citazione notificato il 13.3.2003 e, per l'effetto, condannava lo Schiavone a rimuovere la scala in metallo realizzata sul cortile di proprietà comune, a ripristinare la finestra esistente sul muro maestro dell'edificio, illecitamente trasformata in porta, e la canna fumaria di proprietà dell'attore, ostruita dal convenuto. Interponeva appello avverso detta decisione lo Schiavone e la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, n. 3800/2016, emessa nella resistenza del Capasso, rigettava il gravame. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sei motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost, 115, 116 e 324 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato le risultanze delle prove documentali acquisite agli atti del giudizio. In particolare, ad avviso del ricorrente, il giudice di merito non avrebbe considerato che il diritto di proprietà Ric. 2017 n. 06910 sez. 52 - ud. 01-12-2021 -2- esclusiva del cortile di cui è causa sarebbe stato donato con atto del 14.12.1973 da [OSCURATO:PERSONA], in origine proprietario dell'intero edificio, al figlio [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 115 e 116 c.p.c., 2697 e 2698 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il giudice di appello avrebbe erroneamente accolto la domanda del Capasso, senza considerare che costui non aveva dimostrato di essere comproprietario del cortile sul quale lo Schiavone aveva collocato la scala di cui è causa. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 1102 e 1117 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte partenopea avrebbe erroneamente accolto la domanda proposta dal Capasso, sulla base del presupposto -non vero- che lo stesso fosse comproprietario del cortile oggetto di causa. Le tre censure, suscettibili di essere esaminate congiuntamente, sono inammissibili. La sentenza impugnata afferma (cfr. pag. 4, in calce) che con la donazione del 1973 -unico atto preso in esame dalla Corte distrettuale, per effetto del tardivo deposito del fascicolo di parte appellata- sarebbe stata donata allo Schiavone non già il diritto di proprietà esclusiva, ma soltanto quello di comproprietà del cortile. In virtù di questo accertamento in fatto, condotto dal giudice di merito, risulta escluso lo stesso presupposto della tesi prospettata dal ricorrente. Né è possibile procedere, in questa fase, ad un riesame della valutazione operata dal giudice di merito, posto che nessuna delle censure oggetto di scrutinio riporta una clausola, o un passaggio, della donazione del 1973 dai quali potrebbe emergere un dato di fatto difforme da quello accertato dalla Corte territoriale. Né, Ric. 2017 n. 06910 sez. 52 - ud. 01-12-2021 -3- per completezza, viene censurata la statuizione, pure contenuta nella decisione impugnata, secondo cui l'odierno ricorrente non aveva curato, in seconde cure, il deposito del fascicolo di parte, rendendo quindi impossibile alla Corte di merito di esaminarne il contenuto. Statuizione che, peraltro, risulta del tutto ininfluente ai fini dello scrutinio della tesi propugnata dallo Schiavone, poiché quest'ultimo fondava i propri diritti sul cortile proprio sulla donazione del 1973 che, in concreto, la Corte campana ha valutato, ancorché in modo difforme da quanto ritenuto dal predetto Schiavone. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost. e 1117 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente accolto la domanda di ripristino della finestra, che era stata trasformata dal ricorrente in vano porta, senza considerare che nella donazione del 14.12.1973 erano compresi anche i muri perimetrali della porzione donata allo [OSCURATO:PERSONA], tra i quali si annovera anche quello in cui è stata realizzata l'apertura di cui è causa. Ad avviso del ricorrente, il muro perimetrale della proprietà donatagli sarebbe di sua esclusiva proprietà e dunque egli sarebbe autorizzato a modificarlo senza limiti. La censura è infondata. La Corte di Appello ha accertato che il muro in cui lo Schiavone aveva aperto il vano contestato era un muro maestro, ed ha -di conseguenza- applicato la presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c. (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Il motivo in esame non si confronta adeguatamente con questa statuizione, poiché il ricorrente non contesta l'accertamento in fatto relativo alla natura ed alle caratteristiche del muro che è stato operato dalla Corte Ric. 2017 n. 06910 sez. 52 - ud. 01-12-2021 -4- distrettuale. Accertamento che, peraltro, è assolutamente condivisibile, posto che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1117 c.c., "Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, ...". Poiché nella fattispecie il giudice di merito ha accertato che il muro nel quale era stata operata l'apertura oggetto di contestazione era un muro maestro, ed il ricorrente non contesta in modo specifico tale statuizione, la conclusionZcui è pervenuta la Corte territoriale è corretta, non essendo consentito -a differenza di quanto ritenuto dallo Schiavone- al singolo comproprietario di operare modifiche delle murature portanti dello stabile. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 Cost. e 703 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente accolto anche la domanda del Capasso volta ad ottenere il ripristino della canna fumaria, senza considerare che detto manufatto comporta immissione di fumi a carico della proprietà Schiavone. Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicMitone degli artt. 24 Cost. e 337 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe considerato, ai fini della decisione, il dictum derivante dalla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di Aversa, n. 372/2009, che sarebbe stata a sua volta confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2749/2016. Ric. 2017 n. 06910 sez. 52 - ud. 01-12-2021 -5- Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate. La Corte di Appello dà atto che, nel corso delle operazioni di C.T.U., lo stesso Schiavone aveva dichiarato di aver rimosso la canna fumaria, della quale non aveva mai contestato la proprietà esclusiva in capo al Capasso (cfr. pag. 6 della sentenza). Inoltre, il giudice di merito esamina gli esiti del giudizio possessorio che si è svolto in precedenza tra le parti, anche in relazione alla canna fumaria posta a servizio del camino del Capasso, dando atto che in quella sede lo Schiavone aveva lamentato soltanto la turbativa derivante al suo immobile dall'utilizzazione del predetto camino. Agli atti depositati dalla parte ricorrente, che il Collegio ha esaminato al fine di verificare l'eventuale esistenza di profili di coincidenza, o interrelazione, tra le statuizioni assunte dal giudice della precedente causa e quelle oggetto della sentenza impugnata in questa sede, risulta soltanto la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 372/2009, resa a definizione delle cause riunite RR.GG. 718/2000 ed 82/2001, ma non anche la sentenza della Corte di Appello che -secondo quanto affermato dal ricorrente- avrebbe confermato la predetta decisione di prima istanza. Da quest'ultima, in ogni caso, emerge che, nella precedente controversia, lo Schiavone aveva lamentato soltanto la turbativa derivante dall'utilizzazione del camino, da parte del Capasso, e che, all'esito del giudizio, il Tribunale si era limitato ad inibire al Capasso di utilizzare il camino. Alla luce di quanto precede, è condivisibile la statuizione della Corte di Appello, contenuta a pag. 3 della sentenza impugnata, che esclude la sussistenza di profili di coincidenza tra l'oggetto del giudizio cui si riferisce la sentenza n. Ric. 2017 n. 06910 sez. 52 - ud. 01-12-2021 -6- r 372/2009 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], appena richiamata, e quello definito con la sentenza impugnata in questa sede. Mentre, infatti, nel primo contesto si discuteva del possesso dell'appartamento dello Schiavone, in relazione al quale l'uso della canna fumaria a servizio del camino del Capasso costituiva turbativa, in questa sede si controverte del possesso della canna fumaria, e della liceità della sua rimozione, o comunque della sua occlusione, da parte dello Schiavone. Tra i due ambiti non sussiste alcun profilo di coincidenza, né si pone alcun problema di contrasto tra rispettivi giudicati. In definitiva, sono inammissibili i primi tre motivi, ed infondati gli altri tre. Il ricorso va dunque, nel suo complesso, rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in C 5.800, di cui C 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a Ric. 2017 n. 06910 sez. 52 - ud. 01-12-2021 -7- titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 02333/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris