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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021

Cassazione n. 01437/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Trento ha, in riforma della sentenza di prima cura, condannato [OSCURATO:PERSONA] per minaccia in danno del fratello [OSCURATO:PERSONA], nonché della moglie e della madre di quest'ultimo - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e una illogicità della motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto le doglianze in esso contenute si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui riposa la sentenza impugnata, che, in stretta aderenza alle emergenze processuali, dà conto, in maniera adeguata e senza incorrere in vizi logici, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale è pervenuta.

I giudici di primo e secondo grado (quest'ultimo facendo legittimo richiamo alla ricostruzione del primo giudice, ha mostrato di condividere) hanno esaminato compiutamente le dichiarazioni delle parti processuali e dei testimoni, giungendo a conclusioni univoche e non contraddette dall'imputato, che, in appello, non ha contestato i fatti, essendosi concentrato sulla qualificazione giuridica degli stessi.

Irritualmente, pertanto, il ricorrente passa in rassegna le testimonianze assunte in giudizio e altrettanto irritualmente propone una diversa valutazione delle stesse; 2) che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 19/11/2021 Il Consit4gVere tensore DEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA] IN C•7 ,•!‘1.7,I-'3..I.17-_P!A (Antoilli S mire) 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Trento ha, in riforma della sentenza di prima cura, condannato [OSCURATO:PERSONA] per minaccia in danno del fratello [OSCURATO:PERSONA], nonché della moglie e della madre di quest'ultimo - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e una illogicità della motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto le doglianze in esso contenute si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui riposa la sentenza impugnata, che, in stretta aderenza alle emergenze processuali, dà conto, in maniera adeguata e senza incorrere in vizi logici, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale è pervenuta. I giudici di primo e secondo grado (quest'ultimo facendo legittimo richiamo alla ricostruzione del primo giudice, ha mostrato di condividere) hanno esaminato compiutamente le dichiarazioni delle parti processuali e dei testimoni, giungendo a conclusioni univoche e non contraddette dall'imputato, che, in appello, non ha contestato i fatti, essendosi concentrato sulla qualificazione giuridica degli stessi. Irritualmente, pertanto, il ricorrente passa in rassegna le testimonianze assunte in giudizio e altrettanto irritualmente propone una diversa valutazione delle stesse; 2) che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/11/2021 Il Consit4gVere tensore DEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA] IN C•7 ,•!‘1.7,I-'3..I.17-_P!A (Antoilli S mire) 1
Sentenza Cassazione n. 01437/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris