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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2025

Cassazione n. 27972/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Perugia ha confermato la pronuncia emessa il 30 novembre 2022 dal locale Tribunale, in esito a giudizio abbreviato, per più reati in materia di stupefacenti, riqualificati tutti ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Erroneità della sentenza impugnata con riferimento al trattamento sanzionatorio; eccessiva entità della pena base; diniego delle circostanze attenuanti generiche) non è consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 2 sent. app.); e che la determinazione del trattamento sanzionatorio è naturalmente rimessa alla discrezionalità del Giudice di merito, sicché risulta incensurabile qualora, come nel caso di specie, sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il ei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Perugia ha confermato la pronuncia emessa il 30 novembre 2022 dal locale Tribunale, in esito a giudizio abbreviato, per più reati in materia di stupefacenti, riqualificati tutti ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Erroneità della sentenza impugnata con riferimento al trattamento sanzionatorio; eccessiva entità della pena base; diniego delle circostanze attenuanti generiche) non è consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 2 sent. app.); e che la determinazione del trattamento sanzionatorio è naturalmente rimessa alla discrezionalità del Giudice di merito, sicché risulta incensurabile qualora, come nel caso di specie, sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il ei
Sentenza Cassazione n. 27972/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris