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CassazionedecretoSezione LDecisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 05769/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25591/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n.134, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] N; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , n.62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di VICENZA n. 2560 /201 8 , depositatoil 06/06/2018 , R.G.N. 5730/2016 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE

1. con decreto del 6 (comunicato il 7) giugno 2018, il Tribunale di Vicenza ha rigettato i ricorsi in opposizione riuniti proposti da [OSCURATO:SOCIETA]. allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale, dal quale era stato escluso il credito insinuato, a titolo di T.f.r., ferie e permessi retribuiti e non goduti dai lavoratori, eventualmente maturati alla data dell’affitto d’azienda concluso il 5 febbraio 2015 con la società ancora in bonis;

2. esso ha negato la spettanza del credito insinuato, per effetto dell’accollo liberatorio assunto dall’affittuaria dei debiti dell’affittante, con la sottoscrizione degli accordi sindacali del 7 gennaio 2015, con il quale ha ritenuto essere stato eliminato ogni vincolo di solidarietà tra le parti: operazione non priva di causa, né connotata da liberalità, bensì atto a titolo gratuito con lo scopo del salvataggio della società, poi fallita;

3. con atto notificato il 7 (11) settembre 2018, la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c., cui ha resistito il fallimento con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt.1299, 2112, 1273 c.c., per erronea esclusione del vincolo di solidarietà tra l’affittante dell’azienda, poi fallita e sé, per effetto della propria assunzione di un accollo liberatorio della prima da tutte le posizioni debitorie maturate in epoca anteriore al trasferimento nei confronti dei lavoratori (o nel loro interesse, verso enti previdenziali), a propria volta ad esso consenzienti e rinuncianti ad agire nei confronti dell’originaria debitrice (accollata): con la conseguenza del proprio diritto di regresso quale accollante nei confronti di questa, nella vigenza del rapporto di solidarietà istituito dall’art. 2112, secondo comma c.c., per effetto del“l’accollo liberatorio, rispetto alla posizione del debitore originario … equivalente, sotto il profilo degli effetti giuridici, ad un pagamento (o comunque ad un adempimento dell’obbligazione)” (primo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 1203, n. 3 c.c., per il proprio diritto di agire in surrogazione legale nei confronti dell’affittantefallita, nella ricorrenza dei requisiti della solidarietà con essa e dell’adempimento dell’obbligazione, per effetto dell’accollo liberatorio assentito dai lavoratori rinuncianti nei confronti dell’affittante (secondo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss., 1372 c.c., per erronea interpretazione, nell’inosservanza dei canoni ermeneutici di letteralità e di indagine della reale volontà delle parti, dell’art. 3 dell’accordo sindacale del 7 gennaio 2015, del proprio accollo liberatorio dei debiti dell’affittante maturati nei confronti dei lavoratori fino all’affitto d’azienda e della clausola sub2) del contratto di affitto d’azienda del 5 febbraio 2015, di espresso mantenimento di tutti i suddetti debiti a carico esclusivo dell’affittante, con espressa previsione del proprio diritto di regresso nei suoi confronti, invece negato dal Tribunale (terzo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 782 e 1325 c.c., per erronea qualificazione dell’operazione, da parte del tribunale, quale accollo liberatorio senza diritto di regresso, alla stregua di atto a titolo gratuito con lo scopo del salvataggio della società, con evidente confusione tra scopo e causa concreta del contratto, anziché di atto di liberalità, per l’arricchimento del patrimonio dell’affittante beneficiaria, senza alcun corrispettivo in proprio favore, riconducibile ad una donazione, in assenza delle forme prescritte dalla legge notarile e pertanto nullo (quarto motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, in quanto riguardanti la stessa operazione negoziale posta in essere tra le parti sotto i diversi profili giuridici denunciati, sono infondati;3.con l’art. 3 dell’accordo sindacale 7 gennaio 2015, la [OSCURATO:SOCIETA], società affittuaria (“cessionaria”), odierna ricorrente, si è accollata e ha trasferito a sé i debiti della cedente per T.f.r., ferie e permessi retribuiti e non goduti, maturati alla data del trasferimento nei confronti dei lavoratori, così liberandola dalle dette obbligazioni, rimanendo quelle residue a tale data a carico esclusivo della cedente, a propria volta liberante da queste la cessionaria.

Con l’art. 4 dello stesso accordo, i dipendenti hanno “accettato” il trasferimento alla cessionaria e così pure quello dei loro crediti per T.f.r., ferie e permessi retribuiti e non goduti, maturati alla data del trasferimento e dichiarato di “liberare, come in effetti liberano, la cedente” dall e suddette obbligazioni e “la cessionaria dalle obbligazioni pregresse diverse, che rimangono a capo della cedente”: così accettando “la deroga” e rinunciando, “nei termini e limiti suddetti,alle garanzie e alla solidarietà di cedente e cessionario in caso di trasferimento d’azienda di cui all’art. 2112 c.c.”;

3.1. successivamente, con la clausola 2 del contratto di affitto d’azienda 5 febbraio 2015, le parti [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale (affittante) e [OSCURATO:SOCIETA]. (affittuaria) hanno convenuto che “tutti i debiti in essere a carico della concedente, anche non conosciuti dalle parti al momento dell’efficacia del contratto di affitto, contratti nei confronti dei dipendenti (per TFR, competenze maturate e non pagate, ratei di retribuzione, di ferie o permessi, tredicesime, premi etc.) degli enti previdenziali, dell’agenzia delle entrate e comunque degli enti statali nonché di ogni altro creditore in relazione ai rapporti di lavoro della stessa … ” rimanessero “a carico esclusivamente della concedente … ”, impegnata “a tenere sollevata la parte affittuaria da ogni responsabilità di spesa e/o di solidarietà per il pagamento … Qualora … l’affittuaria fosse chiamata a pagare debiti che avrebbe dovuto pagare la prima, quest’ultima sarà obbligata a rimborsarne ilrelativo ammontare … ovvero l’affittuaria potrà compensare il relativo ammontare con i debiti verso la concedente per canone d’affitto o altro titolo”;4. il Tribunale ha interpretato le riportate disposizioni contrattuali nel senso che “l’affitto di azienda … non potesse avere più ad oggetto quei debiti di Berto già accollati da [OSCURATO:SOCIETA] e dunque non più facenti capo alla prima” (così al primo capoverso di pg. 3 del decreto);

5. si tratta allora di chiarire la relazione tra i due negozi, in particolare distinguendone correttamente gli effetti del primo (l’accordo sindacale), nei confronti dei lavoratori in esso coinvolti e quelli del secondo (affitto d’azienda) tra le due società;

5.1. con la previsione dell’art. 3 dell’accordo sindacale 7 gennaio 2015, [OSCURATO:SOCIETA]. (terza accollante) ha assunto con [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale (debitrice accollata) i suindicati debiti nei confronti dei suoi creditori (lavoratori accollatari), i quali, con gli impegni assunti all’art. 4 dello stesso accordo, non soltanto hanno aderito alla convenzione tra le due parti, così rendendo “irrevocabile la stipulazione a” loro “favore” (art. 1273, primo comma c.c.), ma espressamente liberato la debitrice originaria (art. 1273, secondo comma c.c.).

Tali previsioni integrano un accollo privativo ad efficacia esterna, configurante un vero e proprio contratto a favore di terzo, in quanto attributivo ai lavoratori creditori del diritto di pretendere l'adempimento nei confronti (a differenza dell’accollo cumulativo, anche dell'accollato) soltanto nei confronti diretti dell’accollante.

Sicché, “l'adesione all'accollo da parte del creditore sortisce il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione, senza, peraltro, che tale adesione sia necessaria ai fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, vale a dire la costituzione di un'obbligazione dell'accollante direttamente verso il creditore, trattandosi di un effetto che consegue direttamente al perfezionamento del negozio di accollo tra l'accollante e il debitore accollato” (Cass. 3 dicembre 2021, n. 38225, in motivazione p.to 2.2.);5.2. con la successiva previsione negoziale, all’interno del contratto di affitto d’azienda, le parti, affittante ed affittuaria, hanno stabilito espressamente il mantenimento di tutti i suddetti debiti a carico esclusivo della prima, che si è impegnata “a tenere sollevata” la seconda “da ogni responsabilità di spesa e/o di solidarietà per il pagamento”.

E soprattutto, per quanto ai fini della presente controversia interessa, l’affittante si è obbligata “ q ualora … l’affittuaria fosse chiamata a pagare debiti che avrebbe dovuto pagare la prima … a rimborsarneil relativo ammontare” (con facoltà dell’affittuaria di compensarne il relativo ammontare con i debiti verso la concedente per canone d’affitto o altro titolo).

5.3. le due previsioni negoziali, lungi dall’essere tra loro “in aperta contraddizione”, come erroneamente ritenuto dal Tribunale (al primo capoverso di pg. 3 del decreto), sono assolutamente compatibili, posto che esse disciplinano piani diversi dell’operazione economico – giuridica realizzata: a ) di sostituzione della parte debitrice ([OSCURATO:SOCIETA]. in luogo di [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale) dei lavoratori creditori, per effetto del suddetto accollo privativo ad efficacia esterna, operante una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, irrevocabile esclusivamente nei loro confronti; b) di liberazione dell’affittuaria [OSCURATO:SOCIETA]. da quegli stessi debiti oggetto del suddetto accollo, mantenuti a carico esclusivo dell’affittante.

Entrambi i negozi attuano una rinuncia alla solidarietà prevista dall’art. 2112, secondo comma c.c.: per i lavoratori nei confronti della cedente (affittante), nelle forme stabilite dalla sua seconda parte; per la cedente (affittante) nei confronti della cessionaria (affittuaria), a norma della sua prima parte.

Lo scrutinato assetto negoziale – per effetto del quale l’affittante [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale è stata liberata dal debito nei confronti dei lavoratori maturato al momento dell’affitto d’azienda, assunto nelle forme illustrate dall’affittuaria new co. [OSCURATO:SOCIETA]., che li ha pertanto sostituiti quale creditrice (più controllabile in quanto filiazione della prima) nel rapporto di affitto d’azienda tra le parti – rivela lo scopo della più ampia operazione economica e giuridica, non integrante certamente un atto di liberalità (come più oltre si dirà), della quale la seconda si è resa compartecipe: di “salvataggio”, anche attraverso questo significativo “alleggerimento” creditorio, di [OSCURATO:SOCIETA]. con il ricorso allo strumento concorsuale conservativo del concordato preventivo, sfociato poi in fallimento;

6. il venir meno del vincolo di solidarietà tra le due società esclude, come ha pure ritenuto il Tribunale (in particolare, all’ultimo capoverso di pg. 2 e al primo periodo di pg. 3 del decreto), il diritto di regresso, che in esso si fonda a norma dell’art. 1299 c.c., della seconda nei confronti della prima (Cass. 19 agosto 2009, n. 18406; Cass. 13 febbraio 2018, n. 3404);

7. l’elisione del detto vincolo esclude parimenti la surrogazione legale, nell'ipotesi prevista dall'art 1203, n. 3 c.c., in quanto attuabile nell'ipotesi di pagamento di un debito altrui e non proprio (Cass. 5 novembre 1999, n. 12310; Cass. 6 novembre 2006, n. 23669; Cass.19 marzo 2014, n. 6293: tutte in materia di responsabilità illimitata dei soci di società di persone): avendo [OSCURATO:SOCIETA]., per effetto del suindicato accollo, assunto nei confronti dei lavoratori un debito già altrui, come proprio;

8. il suo diritto di regresso nei confronti dell’affittante accollata, a fondamento dell’insinuazione allo stato passivo del suo fallimento, si radica allora nell’accordo di “liberazione dalla solidarietà” (in virtù dell’impegno dell’affittante “a tenere sollevata” l’affittuaria “da ogni responsabilità di spesa e/o di solidarietà per il pagamento”e “qualora … l’affittuaria fosse chiamata a pagare debiti che avrebbe dovuto pagare la prima … a rimborsarneil relativo ammontare”), soltanto in conseguenza del pagamentodel debito da questa accollatosi.

Non è, infatti, giuridicamente fondata l’equivalenza, prospettata dalla ricorrente con il primo motivo, del“l’accollo liberatorio, rispetto alla posizione del debitore originario … sotto il profilo degli effetti giuridici, ad un pagamento (o comunque ad un adempimento dell’obbligazione)”.

Giova, infatti, chiarire come esso non equivalga all’adempimento dell’obbligazione (regolata dalla sezione I del capo II del titolo I del libro IV del codice civile) nei confronti dell’accollata fallita, essendo disciplinato in una diversa sedes materiae (al capo VI degli stessi titolo e libro) e producendo l’effetto, del tutto analogo a quello del contratto in favore di terzo (art. 1411 c.c.), di una “modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio”(per la successione del nuovo debitore, accollante, a quello originario, accollato) “per la costituzione di un'obbligazione diretta dell'accollante verso il creditore, in quanto effetto direttamente conseguente al perfezionamento del negozio di accollo tra l'accollante e il debitore accollato” (Cass. 3 dicembre 2021, n. 38225, in motivazione p.to 2.2., già citata).

E ciò comporta l’evidente effetto di necessità dell’adempimento dell’obbligazione (idest: pagamento) da parte dell’accollante per esercitare il diritto di regresso nei confronti dell’accollato, qui anche affittante l’azienda liberante dal vincolo di solidarietà l’affittuario, per ottenere l’ammissione allo stato passivo del suo fallimento.

Non diversamente dall’ipotesi di legittimazione al regresso del coobbligato (neppure tale essendo, per le ragioni dette, la società accollante) non fallito verso quello fallito, con l’ulteriore distinzione del diverso effetto, rispetto al momento della sua esecuzione, del suo diritto a concorrere nel fallimento: se primadel fallimento, anche in caso di parziale soddisfazione del creditore, a norma dell’art. 62, secondo comma l. fall.; qualora invece dopo il fallimento, soltanto in virtù dell’integrale soddisfazione del predetto, ai sensi dell'art. 61, secondo comma l. fall. (Cass. 1 marzo 2012, n. 3216; Cass. 17 ottobre 2018, n. 26003);

9. infine, quanto alla natura degliatti dispositivi, attraverso i quali l’operazione è stata articolata nel suo complesso, giova ribadire che, perché un atto dispositivo possa qualificarsi come donazione (secondo la prospettazione, parimenti infondata, del quarto motivo), non è sufficiente che esso sia compiuto atitolo gratuito, occorrendo anche che la disposizione patrimoniale sia animata da “spirito diliberalità”, ossia effettuata a titolo di mera e spontanea elargizione, fine a se stessa(Cass. 28 agosto 2008, n. 21781).

E che, inoltre, la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio debba essere compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso sia effettivamente diretto a realizzare, al di là del modello astrattamente utilizzato; sicché, esso non possa fondarsi sull'esistenza, o meno, di un rapporto sinallagmatico e corrispettivo tra le prestazioni su un piano tipico ed astratto, ma dipenda necessariamente dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione (Cass. s.u. 18 marzo 2010, n. 6538; Cass. 22 ottobre 2020, n. 23140: entrambe in tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 64 l. fall., nella prospettiva del solvens);

9.1. nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente negato l’assenza “di causa”, né la ricorrenza di “una causa di donazione”, per essere stata “l’operazione … un atto a titolo gratuito con un preciso scopo” (da intendere come “causa concreta” nel senso appena illustrato), quale “il salvataggio della Berto, non ancora fallita”(così al penultimo capoverso di pg. 2 del decreto): risultando evidente la comunanza di interesse delle due società sotteso all'intera operazione, posto che “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ancora in bonised in vista di una procedura di concordato preventivo poi “naufragata”, sottoscriveva con la new co.[OSCURATO:SOCIETA]. un contratto di affitto di azienda” e quindi “nell’ambito della procedura sindacale esperita in vista di tale affitto d’azienda, la [OSCURATO:SOCIETA] sottoscriveva un verbale di accordo sindacale in cui si accollava i debiti verso i dipendenti … ” (così ai p.ti 2 e 3di pg. 2 del controricorso);

10. dalle argomentazioni giuridiche svolte emerge l’errore di diritto, conseguente a quanto in particolare illustrato al p.to 5.3., contenuto nell’affermazione del Tribunale (“Quanto all’affitto d’azienda … ben si può ritenereche esso non potesse avere più ad oggetto quei debiti di Berto già accollati da [OSCURATO:SOCIETA] e dunque non più facenti capo alla prima”: al primo capoverso di pg. 3 del decreto e riportata al p.to 4.);

10.1. le stesse considerazioni, tuttavia, non conducono all’accoglimento del ricorso – imponendo solo la correzione della sentenza, a norma dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c. –in mancanza di allegazione (tanto meno deduzione) alcuna del pagamento del debito accollatosi dalla ricorrente (anzi negato attraverso la supposta equivalenza dell’accollo con l’adempimento: oggetto del superiore p.to 8), che possa essere oggetto di accertamento del giudice di rinvio.

La ricorrente ha infatti insinuato un credito (di € 477.312,29: primo capoverso di pg. 2 del ricorso), sull’esclusivo supporto della “documentazione contrattuale relativa all’accollo liberatorio … ” (secondo capoverso di pg. 2 del ricorso), valorizzando “nell’atto di opposizione … il contenuto dell’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] … ” (penultimo capoverso di pg. 3 del ricorso), “invocato la disciplina di cui al contratto di affitto di azienda del 05 febbraio 2015, che all’art. 2 … ”(ultimo capoverso di pg. 3 del ricorso) e così concluso, prima della formulazione dei motivi (tutti relativi a profili di diritto, come detto infondati in funzione della conformità al diritto del dispositivo): “Non essendovi controversia sull’ammontare della pretesa creditoria vantata … e non essendovi accertamenti probatori ulteriori rispetto all’esame della documentazione contrattuale invocata a supporto dell’istanza, non si è resa necessaria alcuna attività di carattere istruttorio” (quarto capoverso di pg. 6 del ricorso).

Non risulta pertanto dagli atti alcun accertamento che sia possibile commettere al giudice di rinvio, in applicazione dei principi di diritto dal Collegio enunciati (nello scrutinio di motivi, tutti relativi ad errores in iudicando).11. previa allora la correzione, nel senso illustrato al superiore p.to 5.3., dell’erronea affermazione in diritto del Tribunale (“Quanto all’affitto d’azienda … ben si può ritenere che esso non potesse avere più ad oggetto quei debiti di Berto già accollati da [OSCURATO:SOCIETA] e dunque non più facenti capo alla prima”: al primo capoverso di pg. 3 del decreto e riportata al p.to 4.), ben possibile quando il dispositivo sia conforme al diritto, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma c.p.c., dalle superiori argomentazioni discende allora coerente la reiezione del ricorso, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione,in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2 002, dà atto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25591/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n.134, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] N; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , n.62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di VICENZA n. 2560 /201 8 , depositatoil 06/06/2018 , R.G.N. 5730/2016 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con decreto del 6 (comunicato il 7) giugno 2018, il Tribunale di Vicenza ha rigettato i ricorsi in opposizione riuniti proposti da [OSCURATO:SOCIETA]. allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale, dal quale era stato escluso il credito insinuato, a titolo di T.f.r., ferie e permessi retribuiti e non goduti dai lavoratori, eventualmente maturati alla data dell’affitto d’azienda concluso il 5 febbraio 2015 con la società ancora in bonis; 2. esso ha negato la spettanza del credito insinuato, per effetto dell’accollo liberatorio assunto dall’affittuaria dei debiti dell’affittante, con la sottoscrizione degli accordi sindacali del 7 gennaio 2015, con il quale ha ritenuto essere stato eliminato ogni vincolo di solidarietà tra le parti: operazione non priva di causa, né connotata da liberalità, bensì atto a titolo gratuito con lo scopo del salvataggio della società, poi fallita; 3. con atto notificato il 7 (11) settembre 2018, la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c., cui ha resistito il fallimento con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt.1299, 2112, 1273 c.c., per erronea esclusione del vincolo di solidarietà tra l’affittante dell’azienda, poi fallita e sé, per effetto della propria assunzione di un accollo liberatorio della prima da tutte le posizioni debitorie maturate in epoca anteriore al trasferimento nei confronti dei lavoratori (o nel loro interesse, verso enti previdenziali), a propria volta ad esso consenzienti e rinuncianti ad agire nei confronti dell’originaria debitrice (accollata): con la conseguenza del proprio diritto di regresso quale accollante nei confronti di questa, nella vigenza del rapporto di solidarietà istituito dall’art. 2112, secondo comma c.c., per effetto del“l’accollo liberatorio, rispetto alla posizione del debitore originario … equivalente, sotto il profilo degli effetti giuridici, ad un pagamento (o comunque ad un adempimento dell’obbligazione)” (primo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 1203, n. 3 c.c., per il proprio diritto di agire in surrogazione legale nei confronti dell’affittantefallita, nella ricorrenza dei requisiti della solidarietà con essa e dell’adempimento dell’obbligazione, per effetto dell’accollo liberatorio assentito dai lavoratori rinuncianti nei confronti dell’affittante (secondo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss., 1372 c.c., per erronea interpretazione, nell’inosservanza dei canoni ermeneutici di letteralità e di indagine della reale volontà delle parti, dell’art. 3 dell’accordo sindacale del 7 gennaio 2015, del proprio accollo liberatorio dei debiti dell’affittante maturati nei confronti dei lavoratori fino all’affitto d’azienda e della clausola sub2) del contratto di affitto d’azienda del 5 febbraio 2015, di espresso mantenimento di tutti i suddetti debiti a carico esclusivo dell’affittante, con espressa previsione del proprio diritto di regresso nei suoi confronti, invece negato dal Tribunale (terzo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 782 e 1325 c.c., per erronea qualificazione dell’operazione, da parte del tribunale, quale accollo liberatorio senza diritto di regresso, alla stregua di atto a titolo gratuito con lo scopo del salvataggio della società, con evidente confusione tra scopo e causa concreta del contratto, anziché di atto di liberalità, per l’arricchimento del patrimonio dell’affittante beneficiaria, senza alcun corrispettivo in proprio favore, riconducibile ad una donazione, in assenza delle forme prescritte dalla legge notarile e pertanto nullo (quarto motivo); 2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, in quanto riguardanti la stessa operazione negoziale posta in essere tra le parti sotto i diversi profili giuridici denunciati, sono infondati;3.con l’art. 3 dell’accordo sindacale 7 gennaio 2015, la [OSCURATO:SOCIETA], società affittuaria (“cessionaria”), odierna ricorrente, si è accollata e ha trasferito a sé i debiti della cedente per T.f.r., ferie e permessi retribuiti e non goduti, maturati alla data del trasferimento nei confronti dei lavoratori, così liberandola dalle dette obbligazioni, rimanendo quelle residue a tale data a carico esclusivo della cedente, a propria volta liberante da queste la cessionaria. Con l’art. 4 dello stesso accordo, i dipendenti hanno “accettato” il trasferimento alla cessionaria e così pure quello dei loro crediti per T.f.r., ferie e permessi retribuiti e non goduti, maturati alla data del trasferimento e dichiarato di “liberare, come in effetti liberano, la cedente” dall e suddette obbligazioni e “la cessionaria dalle obbligazioni pregresse diverse, che rimangono a capo della cedente”: così accettando “la deroga” e rinunciando, “nei termini e limiti suddetti,alle garanzie e alla solidarietà di cedente e cessionario in caso di trasferimento d’azienda di cui all’art. 2112 c.c.”; 3.1. successivamente, con la clausola 2 del contratto di affitto d’azienda 5 febbraio 2015, le parti [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale (affittante) e [OSCURATO:SOCIETA]. (affittuaria) hanno convenuto che “tutti i debiti in essere a carico della concedente, anche non conosciuti dalle parti al momento dell’efficacia del contratto di affitto, contratti nei confronti dei dipendenti (per TFR, competenze maturate e non pagate, ratei di retribuzione, di ferie o permessi, tredicesime, premi etc.) degli enti previdenziali, dell’agenzia delle entrate e comunque degli enti statali nonché di ogni altro creditore in relazione ai rapporti di lavoro della stessa … ” rimanessero “a carico esclusivamente della concedente … ”, impegnata “a tenere sollevata la parte affittuaria da ogni responsabilità di spesa e/o di solidarietà per il pagamento … Qualora … l’affittuaria fosse chiamata a pagare debiti che avrebbe dovuto pagare la prima, quest’ultima sarà obbligata a rimborsarne ilrelativo ammontare … ovvero l’affittuaria potrà compensare il relativo ammontare con i debiti verso la concedente per canone d’affitto o altro titolo”;4. il Tribunale ha interpretato le riportate disposizioni contrattuali nel senso che “l’affitto di azienda … non potesse avere più ad oggetto quei debiti di Berto già accollati da [OSCURATO:SOCIETA] e dunque non più facenti capo alla prima” (così al primo capoverso di pg. 3 del decreto); 5. si tratta allora di chiarire la relazione tra i due negozi, in particolare distinguendone correttamente gli effetti del primo (l’accordo sindacale), nei confronti dei lavoratori in esso coinvolti e quelli del secondo (affitto d’azienda) tra le due società; 5.1. con la previsione dell’art. 3 dell’accordo sindacale 7 gennaio 2015, [OSCURATO:SOCIETA]. (terza accollante) ha assunto con [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale (debitrice accollata) i suindicati debiti nei confronti dei suoi creditori (lavoratori accollatari), i quali, con gli impegni assunti all’art. 4 dello stesso accordo, non soltanto hanno aderito alla convenzione tra le due parti, così rendendo “irrevocabile la stipulazione a” loro “favore” (art. 1273, primo comma c.c.), ma espressamente liberato la debitrice originaria (art. 1273, secondo comma c.c.). Tali previsioni integrano un accollo privativo ad efficacia esterna, configurante un vero e proprio contratto a favore di terzo, in quanto attributivo ai lavoratori creditori del diritto di pretendere l'adempimento nei confronti (a differenza dell’accollo cumulativo, anche dell'accollato) soltanto nei confronti diretti dell’accollante. Sicché, “l'adesione all'accollo da parte del creditore sortisce il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione, senza, peraltro, che tale adesione sia necessaria ai fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, vale a dire la costituzione di un'obbligazione dell'accollante direttamente verso il creditore, trattandosi di un effetto che consegue direttamente al perfezionamento del negozio di accollo tra l'accollante e il debitore accollato” (Cass. 3 dicembre 2021, n. 38225, in motivazione p.to 2.2.);5.2. con la successiva previsione negoziale, all’interno del contratto di affitto d’azienda, le parti, affittante ed affittuaria, hanno stabilito espressamente il mantenimento di tutti i suddetti debiti a carico esclusivo della prima, che si è impegnata “a tenere sollevata” la seconda “da ogni responsabilità di spesa e/o di solidarietà per il pagamento”. E soprattutto, per quanto ai fini della presente controversia interessa, l’affittante si è obbligata “ q ualora … l’affittuaria fosse chiamata a pagare debiti che avrebbe dovuto pagare la prima … a rimborsarneil relativo ammontare” (con facoltà dell’affittuaria di compensarne il relativo ammontare con i debiti verso la concedente per canone d’affitto o altro titolo). 5.3. le due previsioni negoziali, lungi dall’essere tra loro “in aperta contraddizione”, come erroneamente ritenuto dal Tribunale (al primo capoverso di pg. 3 del decreto), sono assolutamente compatibili, posto che esse disciplinano piani diversi dell’operazione economico – giuridica realizzata: a ) di sostituzione della parte debitrice ([OSCURATO:SOCIETA]. in luogo di [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale) dei lavoratori creditori, per effetto del suddetto accollo privativo ad efficacia esterna, operante una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, irrevocabile esclusivamente nei loro confronti; b) di liberazione dell’affittuaria [OSCURATO:SOCIETA]. da quegli stessi debiti oggetto del suddetto accollo, mantenuti a carico esclusivo dell’affittante. Entrambi i negozi attuano una rinuncia alla solidarietà prevista dall’art. 2112, secondo comma c.c.: per i lavoratori nei confronti della cedente (affittante), nelle forme stabilite dalla sua seconda parte; per la cedente (affittante) nei confronti della cessionaria (affittuaria), a norma della sua prima parte. Lo scrutinato assetto negoziale – per effetto del quale l’affittante [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale è stata liberata dal debito nei confronti dei lavoratori maturato al momento dell’affitto d’azienda, assunto nelle forme illustrate dall’affittuaria new co. [OSCURATO:SOCIETA]., che li ha pertanto sostituiti quale creditrice (più controllabile in quanto filiazione della prima) nel rapporto di affitto d’azienda tra le parti – rivela lo scopo della più ampia operazione economica e giuridica, non integrante certamente un atto di liberalità (come più oltre si dirà), della quale la seconda si è resa compartecipe: di “salvataggio”, anche attraverso questo significativo “alleggerimento” creditorio, di [OSCURATO:SOCIETA]. con il ricorso allo strumento concorsuale conservativo del concordato preventivo, sfociato poi in fallimento; 6. il venir meno del vincolo di solidarietà tra le due società esclude, come ha pure ritenuto il Tribunale (in particolare, all’ultimo capoverso di pg. 2 e al primo periodo di pg. 3 del decreto), il diritto di regresso, che in esso si fonda a norma dell’art. 1299 c.c., della seconda nei confronti della prima (Cass. 19 agosto 2009, n. 18406; Cass. 13 febbraio 2018, n. 3404); 7. l’elisione del detto vincolo esclude parimenti la surrogazione legale, nell'ipotesi prevista dall'art 1203, n. 3 c.c., in quanto attuabile nell'ipotesi di pagamento di un debito altrui e non proprio (Cass. 5 novembre 1999, n. 12310; Cass. 6 novembre 2006, n. 23669; Cass.19 marzo 2014, n. 6293: tutte in materia di responsabilità illimitata dei soci di società di persone): avendo [OSCURATO:SOCIETA]., per effetto del suindicato accollo, assunto nei confronti dei lavoratori un debito già altrui, come proprio; 8. il suo diritto di regresso nei confronti dell’affittante accollata, a fondamento dell’insinuazione allo stato passivo del suo fallimento, si radica allora nell’accordo di “liberazione dalla solidarietà” (in virtù dell’impegno dell’affittante “a tenere sollevata” l’affittuaria “da ogni responsabilità di spesa e/o di solidarietà per il pagamento”e “qualora … l’affittuaria fosse chiamata a pagare debiti che avrebbe dovuto pagare la prima … a rimborsarneil relativo ammontare”), soltanto in conseguenza del pagamentodel debito da questa accollatosi. Non è, infatti, giuridicamente fondata l’equivalenza, prospettata dalla ricorrente con il primo motivo, del“l’accollo liberatorio, rispetto alla posizione del debitore originario … sotto il profilo degli effetti giuridici, ad un pagamento (o comunque ad un adempimento dell’obbligazione)”. Giova, infatti, chiarire come esso non equivalga all’adempimento dell’obbligazione (regolata dalla sezione I del capo II del titolo I del libro IV del codice civile) nei confronti dell’accollata fallita, essendo disciplinato in una diversa sedes materiae (al capo VI degli stessi titolo e libro) e producendo l’effetto, del tutto analogo a quello del contratto in favore di terzo (art. 1411 c.c.), di una “modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio”(per la successione del nuovo debitore, accollante, a quello originario, accollato) “per la costituzione di un'obbligazione diretta dell'accollante verso il creditore, in quanto effetto direttamente conseguente al perfezionamento del negozio di accollo tra l'accollante e il debitore accollato” (Cass. 3 dicembre 2021, n. 38225, in motivazione p.to 2.2., già citata). E ciò comporta l’evidente effetto di necessità dell’adempimento dell’obbligazione (idest: pagamento) da parte dell’accollante per esercitare il diritto di regresso nei confronti dell’accollato, qui anche affittante l’azienda liberante dal vincolo di solidarietà l’affittuario, per ottenere l’ammissione allo stato passivo del suo fallimento. Non diversamente dall’ipotesi di legittimazione al regresso del coobbligato (neppure tale essendo, per le ragioni dette, la società accollante) non fallito verso quello fallito, con l’ulteriore distinzione del diverso effetto, rispetto al momento della sua esecuzione, del suo diritto a concorrere nel fallimento: se primadel fallimento, anche in caso di parziale soddisfazione del creditore, a norma dell’art. 62, secondo comma l. fall.; qualora invece dopo il fallimento, soltanto in virtù dell’integrale soddisfazione del predetto, ai sensi dell'art. 61, secondo comma l. fall. (Cass. 1 marzo 2012, n. 3216; Cass. 17 ottobre 2018, n. 26003); 9. infine, quanto alla natura degliatti dispositivi, attraverso i quali l’operazione è stata articolata nel suo complesso, giova ribadire che, perché un atto dispositivo possa qualificarsi come donazione (secondo la prospettazione, parimenti infondata, del quarto motivo), non è sufficiente che esso sia compiuto atitolo gratuito, occorrendo anche che la disposizione patrimoniale sia animata da “spirito diliberalità”, ossia effettuata a titolo di mera e spontanea elargizione, fine a se stessa(Cass. 28 agosto 2008, n. 21781). E che, inoltre, la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio debba essere compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso sia effettivamente diretto a realizzare, al di là del modello astrattamente utilizzato; sicché, esso non possa fondarsi sull'esistenza, o meno, di un rapporto sinallagmatico e corrispettivo tra le prestazioni su un piano tipico ed astratto, ma dipenda necessariamente dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione (Cass. s.u. 18 marzo 2010, n. 6538; Cass. 22 ottobre 2020, n. 23140: entrambe in tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 64 l. fall., nella prospettiva del solvens); 9.1. nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente negato l’assenza “di causa”, né la ricorrenza di “una causa di donazione”, per essere stata “l’operazione … un atto a titolo gratuito con un preciso scopo” (da intendere come “causa concreta” nel senso appena illustrato), quale “il salvataggio della Berto, non ancora fallita”(così al penultimo capoverso di pg. 2 del decreto): risultando evidente la comunanza di interesse delle due società sotteso all'intera operazione, posto che “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ancora in bonised in vista di una procedura di concordato preventivo poi “naufragata”, sottoscriveva con la new co.[OSCURATO:SOCIETA]. un contratto di affitto di azienda” e quindi “nell’ambito della procedura sindacale esperita in vista di tale affitto d’azienda, la [OSCURATO:SOCIETA] sottoscriveva un verbale di accordo sindacale in cui si accollava i debiti verso i dipendenti … ” (così ai p.ti 2 e 3di pg. 2 del controricorso); 10. dalle argomentazioni giuridiche svolte emerge l’errore di diritto, conseguente a quanto in particolare illustrato al p.to 5.3., contenuto nell’affermazione del Tribunale (“Quanto all’affitto d’azienda … ben si può ritenereche esso non potesse avere più ad oggetto quei debiti di Berto già accollati da [OSCURATO:SOCIETA] e dunque non più facenti capo alla prima”: al primo capoverso di pg. 3 del decreto e riportata al p.to 4.); 10.1. le stesse considerazioni, tuttavia, non conducono all’accoglimento del ricorso – imponendo solo la correzione della sentenza, a norma dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c. –in mancanza di allegazione (tanto meno deduzione) alcuna del pagamento del debito accollatosi dalla ricorrente (anzi negato attraverso la supposta equivalenza dell’accollo con l’adempimento: oggetto del superiore p.to 8), che possa essere oggetto di accertamento del giudice di rinvio. La ricorrente ha infatti insinuato un credito (di € 477.312,29: primo capoverso di pg. 2 del ricorso), sull’esclusivo supporto della “documentazione contrattuale relativa all’accollo liberatorio … ” (secondo capoverso di pg. 2 del ricorso), valorizzando “nell’atto di opposizione … il contenuto dell’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] … ” (penultimo capoverso di pg. 3 del ricorso), “invocato la disciplina di cui al contratto di affitto di azienda del 05 febbraio 2015, che all’art. 2 … ”(ultimo capoverso di pg. 3 del ricorso) e così concluso, prima della formulazione dei motivi (tutti relativi a profili di diritto, come detto infondati in funzione della conformità al diritto del dispositivo): “Non essendovi controversia sull’ammontare della pretesa creditoria vantata … e non essendovi accertamenti probatori ulteriori rispetto all’esame della documentazione contrattuale invocata a supporto dell’istanza, non si è resa necessaria alcuna attività di carattere istruttorio” (quarto capoverso di pg. 6 del ricorso). Non risulta pertanto dagli atti alcun accertamento che sia possibile commettere al giudice di rinvio, in applicazione dei principi di diritto dal Collegio enunciati (nello scrutinio di motivi, tutti relativi ad errores in iudicando).11. previa allora la correzione, nel senso illustrato al superiore p.to 5.3., dell’erronea affermazione in diritto del Tribunale (“Quanto all’affitto d’azienda … ben si può ritenere che esso non potesse avere più ad oggetto quei debiti di Berto già accollati da [OSCURATO:SOCIETA] e dunque non più facenti capo alla prima”: al primo capoverso di pg. 3 del decreto e riportata al p.to 4.), ben possibile quando il dispositivo sia conforme al diritto, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma c.p.c., dalle superiori argomentazioni discende allora coerente la reiezione del ricorso, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione,in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2 002, dà atto
Decreto Cassazione n. 05769/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris