CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 13224/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 febbraio 2021 la Corte di Appello di Salerno ha rigettato la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] A. per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta detenzione in custodia cautelare in carcere, relativamente al periodo compreso tra il 16 febbraio 2010 ed il 18 febbraio 2015 (per un totale di 1.818 giorni) i in quanto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., dal quale veniva assolto dalla Corte di appello di Salerno, in esito al giudizio di rinvio, con la formula 'per non avere commesso il fatto'. 2. L'ordinanza di rigetto ha ritenuto la sussistenza di una colpa grave dell'interessato, ai sensi dell'art. 314, comma 1A. cod. proc. pen., sinergica all'applicazione della misura, consistitaA nell'avere il medesimo partecipato ad una delle due associazioni malavitose nate dallo scisma della cosca 'Basilischi', operante nel territorio lucano, e precisamente a quella capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], risultata, all'esito dell'iter processuale, priva del requisito della mafiosità. Riportando un passo della sentenza di assoluzione il giudice della riparazione sottolinea che la Corte di appello riprendendo la sentenza di annullamento della decisione della Corte di appello di Potenza, aveva sottolineato che la 'mafiosità' non si eredita e, pertanto, non poteva affermarsi che gli unici due episodi di intimidazione riconducibili al gruppo non potevano di per sé /- riflettersi sulla prova della ,sIntimidatrice del vincolo associativo. Mentre, l'assoluzione 'per non avere commesso il fatto' dai capi G), H) ed I) dell'imputazione, relativa al trasporto di armi, era intervenuta, per l'assenza della prova del coinvolgimento di Stolfi, stante l'insussistenza della chiamata in correità da parte di Cossidente, per conto del quale era stato effettuato. Il giudice della riparazione ritiene sussistente la condotta ostativa, connotata da colpa grave, se non addirittura da dolo, per avere comunque Stolfi partecipato ad un'associazione malavitosa, benché non mafiosa. L'ordinanza ricorda che Stolfi è stato indicato come persona vicina ad [OSCURATO:PERSONA] da una pluralità di collaboratori (Caggiano e Cosentino). In particolare, la compagna di Cosentino lo indica tra le persone vicine al gruppo criminale di quest'ultimo, citando un episodio in cui accompagnò Cosentino presso il negozio di articoli per caccia e pesca di Stolfi. L'ordinanza riprende, altresì, un passo del provvedimento cautelare in cui si dà atto dei frequenti contatti fra i due, relativi a truffe a carico di finanziarie, nonché dei ruolo assunto da Stolfi quale cassiere della banda, con l'incarico di raccogliere i proventi dello spaccio di stupefacenti posto in essere dagli affiliati e di ripartire il denaro. D'altro canto, la vicinanza di Stolfi agli ambienti criminali lucani emergerebbe anche dall'intercettazione ambientale fra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale i due, alludendo all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] per il trasporto delle armi, apprezzandone il contegno omertoso, affermano che il medesimo, in precedenza 'se la faceva con Leonardo', cioè con Stolfi. La sua vicinanza ad ambienti criminali, che caratterizza la condotta ostativa, viene, infine, tratta dall'applicazione a [OSCURATO:PERSONA] di una misura di prevenzione personale, oltre che da una condanna per estorsione. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi di impugnazione. 4. Con il primo, lamenta la violazione della legge processuale penale in relazione all'art. 314 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione. Ripreso il lungo percorso processuale e rammentati i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di equa riparazione, sostiene che l'ordinanza è fondata su una motivazione apparente, perché fa riferimento a dichiarazioni dei collaboratori oggetto di una forzata valutazione. I richiami delle dichiarazioni rese da Cannigiano, che mai ha sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse persona vicina a Cossidente, e di quelle di Cosentino, che accenna ai contatti con Stolfi per ragioni illecite, non tengono conto che Stolfi è stato assolto proprio sulla base di siffatto materiale probatorio. Né la Corte territoriale tiene conto che agli atti del processo è presente un'informativa del Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri, datata 16 dicembre 2009, indirizzata alla D.I.A. della Procura della Repubblica di Potenza, mirata a riscontrare gli interrogatori resi da Cosentino, che conclude formulando un giudizio negativo sulla sua credibilità. Dunque, diversamente da quanto ritenuto dal giudice della riparazione, non può tenersi in considerazione quanto narrato da Cosentino, le cui affermazioni si sono rivelate calunniose, tanto non essere tenute in considerazione neppure dall'organo inquirente. Al contrario, se l'avere omesso di trasmettere al G.I.P. elementi a discarico dell'interessato, prodotti solo in appello perché rinvenuti dalla difesa dell'imputato, configura una responsabilità a carico di chi avrebbe dovuto provvedervi, quegli stessi elementi debbono essere tenuti in considerazione ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo richiesto. Invece, l'ordinanza gravata valorizza, incorrendo in una forzatura logico-giuridica, fatti inidonei a fondare la condotta ostativa del ricorrente, dimenticando che il medesimo è stato assolto per non avere commesso il fatto. Invero, nella sentenza della Corte di appello di Salerno, in sede di rinvio, si precisa che in nessun modo è possibile riferire i delitti relativi al trasporto delle armi a Stolti, perché nella conversazione fra Campanella e Faraone, intervenuta a distanza di due anni dall'arresto di Barra, non vi è riferimento alcuno al trasporto delle armi per conto di Cossidente, che, a sua volta, riconoscendo la propria responsabilità, ha chiarito che ad occuparsi del trasporto furono solo Barra, Lisanti e Campanella. Né è possibile, come fa l'ordinanza, accostare il nome di Leonardo o Narduccio a Stolfi, trattandosi di un nome molto diffuso nella provincia potentina, sicché ritenere che sia il suo soprannome resta un'ipotesi investigativa mai confermata. Deduce l'assoluta pretestuosità della ricostruzione contenuta nel provvedimento impugnato, secondo la quale, comunque, Stolfi partecipò ad un'associazione criminale, ancorché non mafiosa, ciò non essendo affatto risultato dalla sentenza di assoluzione, né essendo mai stato contestato dal pubblico ministero. 5. Con il secondo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'asserita sussistenza della colpa ostativa. Rileva che la Corte salernitana ha individuato la condotta gravemente colposa -o sinanco dolosa- nell'avere Stolfi partecipato ad un'associazione criminosa, che, sebbene non mafiosa, era dotata di armi da fuoco. Ribadisce che il ricorrente non è stato condannato come sodale di alcuna associazione. Osserva che il giudice della riparazione deve verificare se, ai fini della ricorrenza dei presupposti dell'indennizzo, gli elementi raccolti di identificare una condotta negligente o imprudente, che abbia sinergicamente indotto l'adozione della misura, non essendo invece consentita la loro rivalutazione in termini di colpevolezza. La Corte territoriale, tuttavia, pur tentando di svolgere il ragionamento, non riesce ad indicare quale sia stata la condotta gravemente colposa rimproverabile al ricorrente, se non facendo riferimento a risalenti precedenti penali, peraltro non specifici, che nulla hanno a che vedere con la configurabilità della colpa, ai fini riparativi. 6. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso. 7. Con memoria ritualmente depositata il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, o, in subordine, il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Premesso che la cognizione del giudice di legittimità nei procedimenti per il riconoscimento dell'equa riparazione a seguito di ingiusta detenzione è limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, va ricordato che elemento connotante il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è la totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché lo scopo è quello di valutare l'idoneità del quadro probatorio a trarre in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti dell'adozione di una misura cautelare, unitamente ed in forza di una condotta gravemente negligente od imprudente dell'imputato, che abbia così colposamente indotto quello che l'esito assolutorio nel merito, dimostrerà essere stato un errore. L'esame della condotta dell'imputato deve, nondimeno, essere valutata ex ante per verificare se essa abbia costituito nel rapporto di causa- effetto, pur in presenza di un errore dell'autorità procedente, il presupposto della falsa apparenza dell'illecito penale (cfr. (Sez. Unite, n. 32383 del 27.5.2010, D'Ambrosio, rv. 247664; Sez. Un. 26.6.2002, [OSCURATO:PERSONA]). 3. Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo, peraltro, può anche prescindersi dalla sussistenza di un errore giudiziario, venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi ingiusta, in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. Unite, n. 51779 del 28.11.2013, Nicosia, rv. 257606). 4. Occorre cioè chiedersi se nell'ingenerare l'errore in cui è incorso il giudice del merito, rimediato dalla successiva sentenza di assoluzione in sede di legittimità, abbia giocato un ruolo la condotta tenuta da colui che richiede la riparazione, tale da contribuire con dolo o colpa grave alla falsa apparenza dell'illecito penale. 5. Va, a questo proposito, premesso che la Corte di appello di Salerno, in sede di rinvio-da quanto si apprende dall'ordinanza impugnata, posto che il ricorrente non allega la sentenza- ha assolto l'imputato con la formula 'perché il fatto non sussiste', dal reato associativo per il difetto di prova circa circa la 'mafiosità' dell'associazione, cui egli sarebbe appartenuto, cbNi nonché reati relativi alla detenzione ed al trasporto di armi 'per non avere commesso il fatto'. 6. La Corte territoriale ritiene sussistente la colpa grave, e sinanco il dolo, per avere Stolfi frequentato ambienti malavitosi, partecipando ad un'associazionec crimnosa, sebbene non mafiosa, dotata di arnni da fuoco. L'ordinanza sottolinea che una pluralità di collaboratori -Caggiano e Cosentino- lo hanno indicato come 'vicino' ad [OSCURATO:PERSONA], mentre la compagna di Cosentino ha narrato d avere accompagnato il medesimo nel negozio di articoli da caccia e pesca gestito da Stolfi, assistendo alla consegna di denaro da parte del ricorrente a Cosentino. La prossimità di Stolfi agli ambienti criminali lucani, secondo il giudice della riparazione, si evince, altresì, dalle intercettazioni delle conversazioni fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in occasione dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], per il trasporto di armi da sparo, nel corso della quale i due apprezzavano il connportameto omertoso tenuto dal ricorrente. Nella valutazione della condotta concorrono -oltre alla contiguità di Stolfi con associati al clan Basilischi, da cui sono originate due associazioni, ad una delle quali partecipò il medesimo- secondo la Corte territoriale i precedenti penali per estorsione e l'applicazione di una misura di prevenzione, che possono avere indotto nel giudice della cautela un maggior rigore. 7. Ora, al di là del richiamo, del tutto inconferente della condanna per estorsione e della misura di prevenzione, che neppure astrattamente possono rilevare in sede cautelare, non potendo i gravi indizi di reità essere desunti da fatti pregressi, vi è che il giudice della riparazione fonda il rigetto della domandq, non sulla rivalutazione del materiale probatorio, come preteso dal ricorrente, bensì sulle frequentazioni da parte del medesimo di soggetti coinvolti in affari illeciti, ciò potendosi desumere, non solo dalle dichiarazioni di Cosentino, su cui si sofferma il ricorrente, ma da quelle della sua compagna, con le quali il ricorrente non si confronta. Non rileva, pertanto, il fatto che il narrato di Cosentino si sia rivelato non credibile, né che il giudice della riparazione abbia eventualmente errato nel considerare Stolfi comunque appartenente ad un'associazione a delinquere, benché non mafiosa, perché ciò che conta, in questa sede, è unicamente verificare se il suo comportamento abbia potuto indurre l'apparenza del reato, poi rivelatosi insussistente. 8. Questa Corte ha ripetutamente affermato che le frequentazioni ambigue con soggetti contigui all'ambiente criminale, che siano idonee ad essere oggettivamente interpretate come complicità, sono segni certamente sufficienti a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento custodiale. Si tratta, infatti, di condotte che per la loro prossimità all'ambiente criminale possono facilmente indurre l'apparenza della partecipazione al reato. E che, in quanto macroscopicamente imprudenti, e causalmente connesse coni.a-On la decisione adottata nei confronti dell'interessato ben possono essere inquadrate nella colpa grave (crf. da ultimo: Sez. 4 - , Sentenza n. 850 del 28/09/2021, P.G./Denaro, Rv. 282565; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 26243601; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calo', Rv. 3 258610; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878). Nella maggior parte dei casi, si trattava di nnsure custodiali disposte nei confronti di persone indagate quali partecipi di associazioni per delinquere, in un ambito investigativo in cui gli intrecci, gli interessi e le connivenze tra sodali assumono valore altamente indiziario proprio in rapporto ai tratti tipici del delitto associativo. 9. Le argomentazioni su cui la Corte territoriale fonda il diniego, dunque, ; resistono alle critiche mosse, ed appaiono del tutto condivisibili, poiché Principio di autoresponsabilità, che incombe su ciascuno, impedisce di ricorrere alla regola solidaristica sottesa al diritto all'equa riparazione, non solo in presenza di una condotta volta alla realizzazione di un evento voluto confliggente con una prescrizione di legge, ma anche a fronte di una condotta consapevole che - valutata dal giudice della riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza- sia tale da creare una situazione di allarme sociale che imponga l'intervento dell'autorità giudiziaria (cfr. Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri). E' pertanto, in questo senso, gravemente colposo quel comportamento che pur non integrando il reato, ponga in essere -per grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari- una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (ancora Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri). 10. D'altro canto, il ricorrente che si sofferma sul contenuto della sentenza assolutoria da cui pretende di ricavare una lettura che smentisce le valutazioni del giudice della riparazione, omette di allegarla al ricorso, ai fini dell'autosufficienza. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchì alla rifusione delle spese in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da liquidarsi in euro mille, oltre ad accessorit come per legge P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese in favore del M