CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 04136/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13152-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 172, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n.3224/7/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], depositata 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione Nella controversia concernente l'impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], esercente la professione di avvocato, dell'avviso di accertamento relativo all'IRAP per l'anno d'imposta 2008 la C.T.R. Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe, nell'accogliere l'appello dell'Ufficio quanto alla debenza dell'IRAP da parte del contribuente, ha riformato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente ed ha ritenuto che, sulla base degli elementi acquisiti, il legale avesse utilizzato in modo permanente tre collaboratori - due dei quali avevano svolto attività negli studi professionali - nonché tre dipendenti, espletando attività in due studi professionali, tanto risultando sufficiente ad integrare il requisito dell'autonoma organizzazione. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Liguria, affidato a tre motivi. L'Agenzia delle entrate ha depositato controricorso. Il ricorrente, con memoria, ha chiesto sospendersi il giudizio alla stregua dell'art. 6, c.10, d.l. n.119/2018. Il procedimento è stato sospeso con ordinanza di questa Corte n.30577/2018 alla stregua della disposizione suindicata. In mancanza di riassunzione del giudizio entro il 31.12.2020 va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 6, comma 6, D.L. n. 119/2018 P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio. Ric. 2017 n. 13152 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- Così deciso in Roma il ! President / [OSCURATO:PERSONA] CA4Cf.A.139kA 1H; Tig '!o 9 FEB. 2022 u thauesanki G irit