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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 38049/2022

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 2694 8 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avv ocatura Generaledello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’a vv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PE C: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente - avversola sentenza della Comm issione Tributaria Regionale del la Liguria n.599/02/20 depositata i n data 30 / 0 9 /20 2 0 ; Oggetto: ricorso per cassazione– questione di merito-inammissibiltà Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 2 / 10 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società contribuente , quando in bonis , ricorreva avver s o l ’avviso diaccertamento notificat o le con i l quale a seguito di verifica fiscale eranorideterminati i ricavi e quindi i tributi dovuti per IVA, IRPEG, IRAP per l’anno d’imposta 199 9 , con richiesta di interessi e irrogazionedelle relative sanzioni ; - la CTP rigettava il ricorso ; la pronuncia di primo grado era confermatain appello; a seguito di ricorso di fronte a questa Corte da parte della contribuente , la sentenza di secondo grado era cassatacon rinvio ; - intervenuto intanto il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., la causa era riassunta di fronte al la CTR della Liguria che con la sentenzaqui impugnata accoglieva l’appello della contribuente e annullaval’atto impugnato; - ricorr e a questa Cort e l ’Agenzia delle Entrate un solo motivo; resiste con controricorso la curatela fallimentare che deposita anchememoria illustrativa ex art. 380 bis c.p.c. ; Consideratoche: - l’unico motiv o di ricorso dedotto si incentra , quanto alla sola statuizione sub n. 10 (che peraltro non viene chiari ta nel contenuto) sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del d.P.R.n. 600 del 1973 e dell’art. 54 del d.P.R. n. 63 del 1972 in relazioneall’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR travisato le contestazioni della società contribuente a front e della ricostruzione ope rata dai verificatori e ripresa dall’avviso di accertamentoimpugnato e comunque esaminato in modo difforme dai criteri legali il metodo ricostruttivo del reddito e dell’iva utilizzatodall’Ufficio; - i l motivo è inammissibile , come correttamente eccepito in controricorso; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - esso nel concreto propone censure di puro merito tendenti a rivalutazionidel fatto, senza peraltro neppure indicare (in termini Cass.Sez. 1, Ordinanza n. 3796 del 14/02/2020) un accertamento inforza del quale le informazioni probatorie, utilizzat e in sentenza, sianoin realtà contraddette da uno specifico atto processuale ; - come questa Corte ha più volte ribadito ( Cass. Sez. 6 - 3, Ord . n.2894 del 2018 ; in termini anche Cass. Sez.U, Sent . n. 34476 del 27/12/2019 ; si veda anche Cass. Sez.1, Ord . n. 5987 del 04/03/2021 ) va dichiarato inammissibileil ricorso per cassazione che, sotto l' apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione deifatti storici operata dal giudice di merito , intangibile in questa sededi Leg ittimità ; - pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; - non sussistono i presupposti per il c.d.

“raddoppio” del contributo unificato,in quanto parte soccombente è l’Agenzia delle Entrate, amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,ammessa a prenotazione a debito ; p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamentoin favore di parte controricorrente delle spese del prese nte giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 per compensi, euro 200,00per esborsi oltre a l rimborso forfettario nell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 2694 8 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avv ocatura Generaledello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’a vv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PE C: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente - avversola sentenza della Comm issione Tributaria Regionale del la Liguria n.599/02/20 depositata i n data 30 / 0 9 /20 2 0 ; Oggetto: ricorso per cassazione– questione di merito-inammissibiltà Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 2 / 10 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società contribuente , quando in bonis , ricorreva avver s o l ’avviso diaccertamento notificat o le con i l quale a seguito di verifica fiscale eranorideterminati i ricavi e quindi i tributi dovuti per IVA, IRPEG, IRAP per l’anno d’imposta 199 9 , con richiesta di interessi e irrogazionedelle relative sanzioni ; - la CTP rigettava il ricorso ; la pronuncia di primo grado era confermatain appello; a seguito di ricorso di fronte a questa Corte da parte della contribuente , la sentenza di secondo grado era cassatacon rinvio ; - intervenuto intanto il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., la causa era riassunta di fronte al la CTR della Liguria che con la sentenzaqui impugnata accoglieva l’appello della contribuente e annullaval’atto impugnato; - ricorr e a questa Cort e l ’Agenzia delle Entrate un solo motivo; resiste con controricorso la curatela fallimentare che deposita anchememoria illustrativa ex art. 380 bis c.p.c. ; Consideratoche: - l’unico motiv o di ricorso dedotto si incentra , quanto alla sola statuizione sub n. 10 (che peraltro non viene chiari ta nel contenuto) sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del d.P.R.n. 600 del 1973 e dell’art. 54 del d.P.R. n. 63 del 1972 in relazioneall’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR travisato le contestazioni della società contribuente a front e della ricostruzione ope rata dai verificatori e ripresa dall’avviso di accertamentoimpugnato e comunque esaminato in modo difforme dai criteri legali il metodo ricostruttivo del reddito e dell’iva utilizzatodall’Ufficio; - i l motivo è inammissibile , come correttamente eccepito in controricorso; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - esso nel concreto propone censure di puro merito tendenti a rivalutazionidel fatto, senza peraltro neppure indicare (in termini Cass.Sez. 1, Ordinanza n. 3796 del 14/02/2020) un accertamento inforza del quale le informazioni probatorie, utilizzat e in sentenza, sianoin realtà contraddette da uno specifico atto processuale ; - come questa Corte ha più volte ribadito ( Cass. Sez. 6 - 3, Ord . n.2894 del 2018 ; in termini anche Cass. Sez.U, Sent . n. 34476 del 27/12/2019 ; si veda anche Cass. Sez.1, Ord . n. 5987 del 04/03/2021 ) va dichiarato inammissibileil ricorso per cassazione che, sotto l' apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione deifatti storici operata dal giudice di merito , intangibile in questa sededi Leg ittimità ; - pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; - non sussistono i presupposti per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato,in quanto parte soccombente è l’Agenzia delle Entrate, amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,ammessa a prenotazione a debito ; p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamentoin favore di parte controricorrente delle spese del prese nte giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 per compensi, euro 200,00per esborsi oltre a l rimborso forfettario nell
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