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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 gennaio 2021

Cassazione n. 32223/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 10 marzo 2022 il Tribunale del riesame di Napoli, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare cessata per scadenza termini di fase la custodia cautelare in carcere in essere nei suoi confronti per il reato di detenzione di arma comune da sparo aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.

In particolare, la difesa aveva dedotto la scadenza dei termini di fase dell'art. 303, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in quanto il decreto di giudizio immediato era stato emesso il 19 gennaio 2021, ed il termine di fase per il reato contestato era di un anno.

Il Tribunale ha respinto l'istanza ritenendo non scaduto il termine per effetto della disposizione del n. 3 -bis dello stesso art. 303, comma 1, che prevede un . aumento di sei mesi del termine di fase per taluni reati, tra cui quello contestato al ricorrente.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con unico cumulativo motivo, di seguito esposto nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., in cui sostiene che l'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. non andrebbe considerata ai fini del calcolo del termine di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 303 cod. proc. pen, pena la duplicazione dell'aumento del termine, e che comunque l'aumento del termine non è automatico ma è necessaria un'ordinanza che Io dichiari.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.

Il termine di custodia cautelare della fase del giudizio del reato GILTeeto di detenzione di arma comune da sparo, aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., è effettivamente di un anno e sei mesi, come calcolato correttamente dal Tribunale del riesame di Napoli, quale giudice dell'appello cautelare.

Il termine di custodia cautelare della fase del giudizio si calcola, infatti, sulla pena detentiva edittale massima, che, per il reato degli artt. 2 e 7 della

I. 2 ottobre 1967, n. 895, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., è 10 anni e 8 mesi di reclusione (otto anni di reclusione dell'art. 2, diminuiti di un terzo per effetto dell'art. 7, aumentati della metà ai sensi dell'art. 416-bis.1).

Al contrario di quanto sostenuto in ricorso, l'aggravante ad effetto speciale dell'art. 416-bis.1 cod. pen. deve essere calcolata, in applicazione della norma generale dell'art. 278 cod. pen., che dispone, "agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato.

Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 del codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale".Ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. b), n. 2, cod. proc. pen., un reato punito con la pena edittale massima di 10 anni e 8 mesi di reclusione è soggetto al termine di custodia cautelare della fase del giudizio di un anno.

Quando, però, questo reato rientri anche tra i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen., il termine deve essere aumentato di sei mesi, ai sensi del n. 3-bis dello stesso articolo.

Il delitto in esame rientra tra quelli oggetto di tale disposizione, in quanto l'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. è citata nell'art. 407, comma 2, lett. a), n. 3, cod. proc. pen.

La difesa dell'indagato sostiene che in questo modo l'aggravante viene computata due volte nel calcolo dei termini di fase, ma questa osservazione non è corretta.

L'aumento di sei mesi previsto dall'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3 -bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 1, decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni nella legge 19 gennaio 2001, n. 4, è destinato a compensare la maggiore complessità dei giudizi per i reati dell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.

Questa maggiore complessità era già stata presa in considerazione dal legislatore nella disciplina dei termini di fase della custodia cautelare delle indagini preliminari, perché ad essa era stata dedicata la disposizione dell'art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. pen.; mancava in origine, invece, una norma dello stesso tipo per la fase del giudizio.

Con l'art. 2, comma 1, del dl. 341 del 2000 sopra citato questa lacuna è stata colmata, anche se il legislatore non si è limitato ad aumentare tout court il termine della custodia cautelare della fase del giudizio, ma con soluzione più articolata ha introdotto un termine di fase mobile, imputabile alla fase del giudizio di primo grado e, per la parte residua, a quella dell'appello.

Si tratta di una soluzione di compromesso, che in realtà è in favore dell'imputato, che si può vedere aumentare il termine di custodia complessivamente per un massimo di sei mesi nei due gradi di giudizio, e che si sottrae alle censure di incostituzionalità adombrate sinteticamente in ricorso, in quanto la discrezionalità del legislatore è stata esercitata non in modo arbitrario, ma in presenza di una base fattuale oggettiva, quale la maggiore complessità di definizione dei giudizi per i reati dell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.

Non è necessaria una ordinanza del giudice che disponga l'applicazione dell'aumento del termine di sei mesi, perché - a differenza di quanto disciplinato nell'art. 304 cod. proc. pen. con riferimento alla diversa materia della sospensione dei termini di fase della custodia cautelare - l'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3 -bis, cod. proc. pen. non prevede alcuna ordinanza appellabile che disponga l'applicazione dell'aumento, che è conseguenza di una scelta effettuata direttamente dal legislatore senza l'intermediazione di alcun provvedimento del giudice (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 16667 del 31/03/2016, Parisi, Rv. 266527: in tema di custodia cautelare, l'aumento fino a sei mesi dei termini relativi alla fase dibattimentale di primo grado, previsto dall'art. 303 comma primo, lett. b), n. 3- bis cod. proc. pen., con riferimento ai delitti di cui all'art. 407, comma secondo lett. a) cod. proc. pen., è automatico in quanto esplicil:amente voluto dal legislatore in ragione della rilevante gravità di una particolare categoria di delitti e, pertanto, ai fini dell'operatività di tale aumento, non è necessario alcun provvedimento del giudice).

Ne discende che il ricorso deve essere rigettato.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese N processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma c‘A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 10 marzo 2022 il Tribunale del riesame di Napoli, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare cessata per scadenza termini di fase la custodia cautelare in carcere in essere nei suoi confronti per il reato di detenzione di arma comune da sparo aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. In particolare, la difesa aveva dedotto la scadenza dei termini di fase dell'art. 303, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in quanto il decreto di giudizio immediato era stato emesso il 19 gennaio 2021, ed il termine di fase per il reato contestato era di un anno. Il Tribunale ha respinto l'istanza ritenendo non scaduto il termine per effetto della disposizione del n. 3 -bis dello stesso art. 303, comma 1, che prevede un . aumento di sei mesi del termine di fase per taluni reati, tra cui quello contestato al ricorrente. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con unico cumulativo motivo, di seguito esposto nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., in cui sostiene che l'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. non andrebbe considerata ai fini del calcolo del termine di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 303 cod. proc. pen, pena la duplicazione dell'aumento del termine, e che comunque l'aumento del termine non è automatico ma è necessaria un'ordinanza che Io dichiari. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Il termine di custodia cautelare della fase del giudizio del reato GILTeeto di detenzione di arma comune da sparo, aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., è effettivamente di un anno e sei mesi, come calcolato correttamente dal Tribunale del riesame di Napoli, quale giudice dell'appello cautelare. Il termine di custodia cautelare della fase del giudizio si calcola, infatti, sulla pena detentiva edittale massima, che, per il reato degli artt. 2 e 7 della I. 2 ottobre 1967, n. 895, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., è 10 anni e 8 mesi di reclusione (otto anni di reclusione dell'art. 2, diminuiti di un terzo per effetto dell'art. 7, aumentati della metà ai sensi dell'art. 416-bis.1). Al contrario di quanto sostenuto in ricorso, l'aggravante ad effetto speciale dell'art. 416-bis.1 cod. pen. deve essere calcolata, in applicazione della norma generale dell'art. 278 cod. pen., che dispone, "agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 del codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale".Ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. b), n. 2, cod. proc. pen., un reato punito con la pena edittale massima di 10 anni e 8 mesi di reclusione è soggetto al termine di custodia cautelare della fase del giudizio di un anno. Quando, però, questo reato rientri anche tra i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen., il termine deve essere aumentato di sei mesi, ai sensi del n. 3-bis dello stesso articolo. Il delitto in esame rientra tra quelli oggetto di tale disposizione, in quanto l'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. è citata nell'art. 407, comma 2, lett. a), n. 3, cod. proc. pen. La difesa dell'indagato sostiene che in questo modo l'aggravante viene computata due volte nel calcolo dei termini di fase, ma questa osservazione non è corretta. L'aumento di sei mesi previsto dall'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3 -bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 1, decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni nella legge 19 gennaio 2001, n. 4, è destinato a compensare la maggiore complessità dei giudizi per i reati dell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. Questa maggiore complessità era già stata presa in considerazione dal legislatore nella disciplina dei termini di fase della custodia cautelare delle indagini preliminari, perché ad essa era stata dedicata la disposizione dell'art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. pen.; mancava in origine, invece, una norma dello stesso tipo per la fase del giudizio. Con l'art. 2, comma 1, del dl. 341 del 2000 sopra citato questa lacuna è stata colmata, anche se il legislatore non si è limitato ad aumentare tout court il termine della custodia cautelare della fase del giudizio, ma con soluzione più articolata ha introdotto un termine di fase mobile, imputabile alla fase del giudizio di primo grado e, per la parte residua, a quella dell'appello. Si tratta di una soluzione di compromesso, che in realtà è in favore dell'imputato, che si può vedere aumentare il termine di custodia complessivamente per un massimo di sei mesi nei due gradi di giudizio, e che si sottrae alle censure di incostituzionalità adombrate sinteticamente in ricorso, in quanto la discrezionalità del legislatore è stata esercitata non in modo arbitrario, ma in presenza di una base fattuale oggettiva, quale la maggiore complessità di definizione dei giudizi per i reati dell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. Non è necessaria una ordinanza del giudice che disponga l'applicazione dell'aumento del termine di sei mesi, perché - a differenza di quanto disciplinato nell'art. 304 cod. proc. pen. con riferimento alla diversa materia della sospensione dei termini di fase della custodia cautelare - l'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3 -bis, cod. proc. pen. non prevede alcuna ordinanza appellabile che disponga l'applicazione dell'aumento, che è conseguenza di una scelta effettuata direttamente dal legislatore senza l'intermediazione di alcun provvedimento del giudice (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 16667 del 31/03/2016, Parisi, Rv. 266527: in tema di custodia cautelare, l'aumento fino a sei mesi dei termini relativi alla fase dibattimentale di primo grado, previsto dall'art. 303 comma primo, lett. b), n. 3- bis cod. proc. pen., con riferimento ai delitti di cui all'art. 407, comma secondo lett. a) cod. proc. pen., è automatico in quanto esplicil:amente voluto dal legislatore in ragione della rilevante gravità di una particolare categoria di delitti e, pertanto, ai fini dell'operatività di tale aumento, non è necessario alcun provvedimento del giudice). Ne discende che il ricorso deve essere rigettato. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese N processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma c‘A
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