Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 13530/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1835/2021 R.G. proposto da L’[OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Liegi 16 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] fano Piccolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, vialedelle Milizie 15 -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elet- tivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 43 -controricorrente - Ordinanza exart. 610 c.p.c. -Decisione sulla portata so- stanziale del titolo esecutivo e sull’ammissibilità dell’a- zione esecutiva -Illegittimi- tà - Natura di sentenza – Esclusione -Rimedio.avverso la sentenza n. 5275 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/3/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

F [OSCURATO:PERSONA] 1.Nella procedura esecutiva per rilascio dell ’ immobile di piazza [OSCURATO:PERSONA] 30 a Roma, promossa da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei confronti di L’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultima avanzava al giudice dell’esecuzione un’istanza, ai sensi dell’art. 610 cod. proc. civ., di sospensione o, comunque, di differimento delle operazioni di rilascio. 2.L’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. deduceva che il Ministero per i Beni e le [OSCURATO:PERSONA] e per il Turismo (MiBACT) aveva dichiarato di interesse culturale il ristorante “[OSCURATO:PERSONA]” e gli elementi di arredo in esso conservati (decreto n. 50 del 13/7/2018) e di interesse storico particolarmente importante l’archivio del predetto locale (decreto del 18/6/2018); il vincolo apposto dal MiBACT comportava la necessaria autorizzazione amministrativa allo spostamento, anche temporaneo, dei beni e tale provvedimento era già stato richiesto dalla società. 3.Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma, dapprima, differiva l’esecuzione, ritenendola concretamente subordinata ai poteri della [OSCURATO:PERSONA] competente. 4.Successivamente –in seguito all’emanazione del provvedimento con cui il MiBACT rigettava l’istanza di autorizzare lo spostamento dei beni tutelati posti all’interno del ristorante “[OSCURATO:PERSONA]”di piazza [OSCURATO:PERSONA] 30 a Roma – il giudice dell ’ esecuzione, con provvedimento del 27/3/2019, affermando che il diniego della P.A.

«conduce all’ineseguibilità del provvedimento di rilascio», dichiarava l’improseguibilità «allo stato» dell’esecuzione intrapresa.5.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva appello avverso il menzionato decreto; riguardo all’ammissibilità dello strumento d’impugnazione impiegato, l’appellante richiamava giurisprudenza di legittimità che attribuiva al decreto di improseguibilità adottato con le forme dell’art. 610 cod. proc. civ. la natura sostanziale di sentenza, come tale appellabile; nel merito, contestava la decisione del giudice dell’esecuzione, in quanto idonea a determinare de facto un esproprio in favore dell’occupante. 6.L’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. eccepiva, preliminarmente, l’inammissibilità dell’appello avverso il decreto ex art. 610 cod. proc. civ. e, nel merito, contestava le avverse doglianze. 7.La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 5275 del 27/10/2020, ritenuta ammissibile l’impugnazione, riformava il decreto del Tribunale di Roma e, riqualificata l’iniziativa della società occupante come opposizione all’esecuzione, la respingeva. 8.Avverso tale decisione L’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione, basato su quattro motivi; resistevano con distinti controricorsi la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., acquirente dell’immobile oggetto della procedura esecutiva e già intervenuta exart. 111 cod. proc. civ . nel giudizio di merito. 9.L’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. hanno depositato memorie exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.

10. All ’ esito della camera di consiglio del 7 marzo 2023, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.

R [OSCURATO:PERSONA] 1.Col primo motivo, formulato con richiamo all ’ art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la società ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 610 e 616 cod. proc. civ. e 183 disp.att. cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto ammissibile l’impugnazione avverso il provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione. 2.La censur a è fondat a . 3.Con l’ istanza ex art. 610 cod. proc. civ., le parti del processo – e, in via interpretativa, anche l’ufficiale giudiziario (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10865 del 28/06/2012, Rv. 623102-01) – mirano a sollecitare l’esplicazione del potere del giudice dell’esecuzione per rilascio di dirigere il processo esecutivo de quo (analogamente al disposto dell’art. 484, comma 1, cod. proc. civ. nell’espropriazione forzata) e di risolvere questioni sia di fatto, sia di diritto (come l’interpretazione del titolo), purché non riguardanti la potestà del creditore di agire in executivis, ma soltanto al fine dell’attuazione della pretesa esecutiva (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18257 del 26/08/2014; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10865 del 28/06/2012; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20648 del 22/09/2006). 4.Secondo una parte della giurisprudenza, qualora il giudice dell’esecuzione risolva contestazioni che non attengono alla determinazione delle modalità esecutive, bensì alla portata sostanziale deltitolo esecutivo, il provvedimento exart. 610 cod. proc. civ. acquista natura di sentenza sul diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata (in particolare, quando viene dichiarata l’impossibilità di attuare il titolo) e diviene, perciò, impugnabile con i mezzi ordinari, anziché con lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi, esperibile solo nei confronti dei singoli atti di esecuzione che, in quanto meramente ordinatori, sono privi di contenuto decisorio (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18257 del 26/08/2014, Rv. 632298-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20648 del 22/09/2006, Rv. 593372-01; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4925 del 16/05/1998, Rv. 515508-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10815 del 02/11/1993, Rv. 484138-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8874 del 23/07/1992, Rv. 478313-01). 5.Le medesime argomentazioni poste a fondamento dei citati precedenti giurisprudenziali erano richiamate per il caso di esorbitanza dalla funzione degli atti exartt. 612 o 613 cod. proc. civ. adottati dal giudice dell’esecuzione degli obblighi di fare o non fare: la più risalente giurisprudenza, infatti, aveva affermato che i provvedimenti ordinatori di determinazione delle modalità di esecuzione e l’eventuale successivo provvedimento sulle difficoltà insorte acquistano natura di sentenza, impugnabile con l’appello, se con essi il giudice dell’esecuzione compie un accertamento o statuisce sul diritto della parte istante di procedere all’esecuzione o sulla portata sostanziale di tale diritto (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1024 del 05/05/1961, Rv. 881677-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 434 del 27/02/1964, Rv. 300535-01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1249 del 21/05/1964, Rv. 301790-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 124 del 17/01/1968, Rv. 330970-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 674 del 01/03/1968, Rv. 331851-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3016 del 28/09/1968, Rv. 335866-01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1442 del 02/05/1969, Rv. 340216-01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3044 del 27/08/1969, Rv. 342955-01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1967 del 20/06/1972, Rv. 359085-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3203 del 26/11/1973, Rv. 367029-01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1627 del 04/06/1974, Rv. 369800-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1715 del 07/06/1974, Rv. 369888-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 12/07/1974, Rv. 370416-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3801 del 11/11/1975, Rv. 378010-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2408 del 10/06/1977, Rv. 386114-01; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 977 del 15/02/1979, Rv. 397166-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5178 del 24/09/1981, Rv. 415977-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1926 del 24/02/1987, Rv. 451239-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3802 del 06/06/1988, Rv.459038-01; Cass., Sez.

L, Sentenza n. 9584 del 20/09/1990, Rv. 469291-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13287 del 10/12/1991, Rv. 474981-01). 6.Il granitico orientamento sopra menzionato è stato definitivamente abbandonato da questa Corte che – con le decisioni di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8640 del 03/05/2016, Rv. 642688-01, e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15015 del 21/07/2016, Rv. 642689-01 – ha inaugurato un diverso e opposto indirizzo interpretativo: «L’ordinanza resa ai sensi dell’art. 612 c.p.c. che illegittimamente abbia risolto una contesa tra le parti, così esorbitando dal profilo funzionale proprio dell’istituto, non è mai considerabile come una sentenza in senso sostanziale, decisiva di un’opposizione exart. 615 c.p.c., ma dà luogo, anche qualora contenga la liquidazione delle spese giudiziali, ad una decisione soltanto sommaria, in quanto da ritenersi conclusiva della fase sommaria di una opposizione all’esecuzione, rispetto alla quale la parte interessata può tutelarsi introducendo un giudizio di merito exart. 616 c.p.c.». 7.A questo principio hanno aderito anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7402 del 23/03/2017, Rv. 643692-01, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16880 del 07/07/2017, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 25440 del 26/10/2017, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25847 del 31/10/2017, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 3888 del 16/02/2018, Rv. 648234-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5642 del 09/03/2018, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 10946 del 08/05/2018, Rv. 648877-01 («In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all’ammissibilità dell’azione esecutiva non è appellabile ma reclamabile ex art. 624 c.p.c. ove tale decisione sia stata presa solo in vista di una mera sospensione della procedura (che resta pendente) in attesa dell’esito del giudizio di merito da instaurare, mentre è opponibile ai sensi dell’art. 617 c.p.c. ove abbia dichiarato la definitiva chiusura del processo esecutivo.

In nessun caso è possibile la proposizione dell’appello.»), Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 23630 del 28/09/2018, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 23902 del 02/10/2018, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17440 del 28/06/2019, Rv. 654406-01, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 9637 del 26/05/2020, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 29025 del 20/10/2021, Rv. 662641-01. 8.A fondamento del revirement si è osservato che la m odificazione del processo esecutivo introdotta dal legislatore nel 2006 (e anche i successivi interventi legislativi) ha condotto ad escludere che il giudice dell’esecuzione, in sede esecutiva, possa adottare provvedimenti di natura decisoria (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22033 del 24/10/2011), sicché l’ordinanza emessa su questioni insorte tra le parti (o rilevate d’ufficio) va qualificata alla stregua di provvedimento di definizione della fase sommaria di un’opposizione esecutiva, la quale costituisce presupposto indefettibile del successivo giudizio di merito sull’opposizione stessa (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018); pertanto , tale ordinanza è idonea soltanto a dar luogo alla successiva instaurazione della fase di merito. 9.Le medesime argomentazioni , per l’assoluta identità di struttura e funzione rispetto a quello a norma degli artt. 612 e 613 cod. proc. civ., si attagliano pure al provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione a norma dell’art. 610 cod. proc. civ.: pertanto, questo –in caso di esorbitanza dalla sua funzione tipica (la risoluzione delle difficoltà insorte) – non acquisisce mai la natura di sentenza (suscettibile di impugnazione coi mezzi ordinari e, quindi, anche con l’appello), ma può sostanzialmente costituire o l’atto conclusivo della fase endoesecutiva di un’opposizione (se del caso, reclamabile exart.624 cod. proc. civ.e, come detto, presupposto del successivo giudizio di merito) o, in alternativa, l’ordinanza di chiusura del processo esecutivo (suscettibile di opposizione exart. 617 cod. proc. civ.).10.

I n applicazione del principio – con cui si estendono all’esecuzione ex artt. 605 ss. cod. proc. civ. le stesse conclusioni già tratte per l’altra esecuzione in forma specifica e ormai consolidate nella giurisprudenza di questa Corte da vari anni (tanto da escludere, quindi, la sussistenza di un overrulinggiurisprudenziale) – per cui «In tema di esecuzione forzata per consegna o rilascio, il provve- dimento del giudice dell’esecuzione che decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all’ammissibilità dell’azione esecu- tiva non è appellabile, ma eventualmente reclamabile exart. 624 cod. proc. civ., qualora tale decisionesia da intendere come ordinanza di definizione della fase sommaria di un’opposizione esecutiva e sia stata presa solo in vista di una mera sospensione della procedura (che resta pendente) in attesa dell’esito dell’instaurando giudizio di merito, men- tre è opponibile ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., se abbia dichia- rato la definitiva chiusura del processo esecutivo; in nessun caso è ammissibile la proposizione dell’appello». la censura va accolta e si deve, quindi, dichiarare l’originaria inam- missibilità dell’appello proposto contro il provvedimento di chiusura del processo esecutivo emesso dal giudice dell’esecuzione su un’istanza avanzata, a norma dell’art. 610 cod. proc. civ., per la riso- luzione di difficoltà insorte.

11. Di conseguenza , la sentenza impugnata è cass ata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., perché l’appello non poteva essere proposto.

12. Il rilievo dell ’ inammissibilità della domanda definita con la qui gravata sentenza assorbe tutte le ulteriori questioni poste dalla ricorrente con gli altri motivi.

13. Si dispone la compensazione delle spese dell ’ intero giudi- zio perché il principio espresso, pur se consolidato nella giurispru- denza di questa Cortenel processo di esecuzione per obblighi di fare, viene applicato per la prima volta nell’esecuzione per rilascio.p.q . m . la Corte accoglie il primo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1835/2021 R.G. proposto da L’[OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Liegi 16 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] fano Piccolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, vialedelle Milizie 15 -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elet- tivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 43 -controricorrente - Ordinanza exart. 610 c.p.c. -Decisione sulla portata so- stanziale del titolo esecutivo e sull’ammissibilità dell’a- zione esecutiva -Illegittimi- tà - Natura di sentenza – Esclusione -Rimedio.avverso la sentenza n. 5275 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/3/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F [OSCURATO:PERSONA] 1.Nella procedura esecutiva per rilascio dell ’ immobile di piazza [OSCURATO:PERSONA] 30 a Roma, promossa da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei confronti di L’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultima avanzava al giudice dell’esecuzione un’istanza, ai sensi dell’art. 610 cod. proc. civ., di sospensione o, comunque, di differimento delle operazioni di rilascio. 2.L’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. deduceva che il Ministero per i Beni e le [OSCURATO:PERSONA] e per il Turismo (MiBACT) aveva dichiarato di interesse culturale il ristorante “[OSCURATO:PERSONA]” e gli elementi di arredo in esso conservati (decreto n. 50 del 13/7/2018) e di interesse storico particolarmente importante l’archivio del predetto locale (decreto del 18/6/2018); il vincolo apposto dal MiBACT comportava la necessaria autorizzazione amministrativa allo spostamento, anche temporaneo, dei beni e tale provvedimento era già stato richiesto dalla società. 3.Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma, dapprima, differiva l’esecuzione, ritenendola concretamente subordinata ai poteri della [OSCURATO:PERSONA] competente. 4.Successivamente –in seguito all’emanazione del provvedimento con cui il MiBACT rigettava l’istanza di autorizzare lo spostamento dei beni tutelati posti all’interno del ristorante “[OSCURATO:PERSONA]”di piazza [OSCURATO:PERSONA] 30 a Roma – il giudice dell ’ esecuzione, con provvedimento del 27/3/2019, affermando che il diniego della P.A. «conduce all’ineseguibilità del provvedimento di rilascio», dichiarava l’improseguibilità «allo stato» dell’esecuzione intrapresa.5.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva appello avverso il menzionato decreto; riguardo all’ammissibilità dello strumento d’impugnazione impiegato, l’appellante richiamava giurisprudenza di legittimità che attribuiva al decreto di improseguibilità adottato con le forme dell’art. 610 cod. proc. civ. la natura sostanziale di sentenza, come tale appellabile; nel merito, contestava la decisione del giudice dell’esecuzione, in quanto idonea a determinare de facto un esproprio in favore dell’occupante. 6.L’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. eccepiva, preliminarmente, l’inammissibilità dell’appello avverso il decreto ex art. 610 cod. proc. civ. e, nel merito, contestava le avverse doglianze. 7.La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 5275 del 27/10/2020, ritenuta ammissibile l’impugnazione, riformava il decreto del Tribunale di Roma e, riqualificata l’iniziativa della società occupante come opposizione all’esecuzione, la respingeva. 8.Avverso tale decisione L’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione, basato su quattro motivi; resistevano con distinti controricorsi la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., acquirente dell’immobile oggetto della procedura esecutiva e già intervenuta exart. 111 cod. proc. civ . nel giudizio di merito. 9.L’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. hanno depositato memorie exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. 10. All ’ esito della camera di consiglio del 7 marzo 2023, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ. R [OSCURATO:PERSONA] 1.Col primo motivo, formulato con richiamo all ’ art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la società ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 610 e 616 cod. proc. civ. e 183 disp.att. cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto ammissibile l’impugnazione avverso il provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione. 2.La censur a è fondat a . 3.Con l’ istanza ex art. 610 cod. proc. civ., le parti del processo – e, in via interpretativa, anche l’ufficiale giudiziario (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10865 del 28/06/2012, Rv. 623102-01) – mirano a sollecitare l’esplicazione del potere del giudice dell’esecuzione per rilascio di dirigere il processo esecutivo de quo (analogamente al disposto dell’art. 484, comma 1, cod. proc. civ. nell’espropriazione forzata) e di risolvere questioni sia di fatto, sia di diritto (come l’interpretazione del titolo), purché non riguardanti la potestà del creditore di agire in executivis, ma soltanto al fine dell’attuazione della pretesa esecutiva (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18257 del 26/08/2014; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10865 del 28/06/2012; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20648 del 22/09/2006). 4.Secondo una parte della giurisprudenza, qualora il giudice dell’esecuzione risolva contestazioni che non attengono alla determinazione delle modalità esecutive, bensì alla portata sostanziale deltitolo esecutivo, il provvedimento exart. 610 cod. proc. civ. acquista natura di sentenza sul diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata (in particolare, quando viene dichiarata l’impossibilità di attuare il titolo) e diviene, perciò, impugnabile con i mezzi ordinari, anziché con lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi, esperibile solo nei confronti dei singoli atti di esecuzione che, in quanto meramente ordinatori, sono privi di contenuto decisorio (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18257 del 26/08/2014, Rv. 632298-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20648 del 22/09/2006, Rv. 593372-01; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4925 del 16/05/1998, Rv. 515508-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10815 del 02/11/1993, Rv. 484138-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8874 del 23/07/1992, Rv. 478313-01). 5.Le medesime argomentazioni poste a fondamento dei citati precedenti giurisprudenziali erano richiamate per il caso di esorbitanza dalla funzione degli atti exartt. 612 o 613 cod. proc. civ. adottati dal giudice dell’esecuzione degli obblighi di fare o non fare: la più risalente giurisprudenza, infatti, aveva affermato che i provvedimenti ordinatori di determinazione delle modalità di esecuzione e l’eventuale successivo provvedimento sulle difficoltà insorte acquistano natura di sentenza, impugnabile con l’appello, se con essi il giudice dell’esecuzione compie un accertamento o statuisce sul diritto della parte istante di procedere all’esecuzione o sulla portata sostanziale di tale diritto (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1024 del 05/05/1961, Rv. 881677-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 434 del 27/02/1964, Rv. 300535-01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1249 del 21/05/1964, Rv. 301790-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 124 del 17/01/1968, Rv. 330970-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 674 del 01/03/1968, Rv. 331851-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3016 del 28/09/1968, Rv. 335866-01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1442 del 02/05/1969, Rv. 340216-01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3044 del 27/08/1969, Rv. 342955-01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1967 del 20/06/1972, Rv. 359085-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3203 del 26/11/1973, Rv. 367029-01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1627 del 04/06/1974, Rv. 369800-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1715 del 07/06/1974, Rv. 369888-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 12/07/1974, Rv. 370416-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3801 del 11/11/1975, Rv. 378010-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2408 del 10/06/1977, Rv. 386114-01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 977 del 15/02/1979, Rv. 397166-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5178 del 24/09/1981, Rv. 415977-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1926 del 24/02/1987, Rv. 451239-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3802 del 06/06/1988, Rv.459038-01; Cass., Sez. L, Sentenza n. 9584 del 20/09/1990, Rv. 469291-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13287 del 10/12/1991, Rv. 474981-01). 6.Il granitico orientamento sopra menzionato è stato definitivamente abbandonato da questa Corte che – con le decisioni di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8640 del 03/05/2016, Rv. 642688-01, e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15015 del 21/07/2016, Rv. 642689-01 – ha inaugurato un diverso e opposto indirizzo interpretativo: «L’ordinanza resa ai sensi dell’art. 612 c.p.c. che illegittimamente abbia risolto una contesa tra le parti, così esorbitando dal profilo funzionale proprio dell’istituto, non è mai considerabile come una sentenza in senso sostanziale, decisiva di un’opposizione exart. 615 c.p.c., ma dà luogo, anche qualora contenga la liquidazione delle spese giudiziali, ad una decisione soltanto sommaria, in quanto da ritenersi conclusiva della fase sommaria di una opposizione all’esecuzione, rispetto alla quale la parte interessata può tutelarsi introducendo un giudizio di merito exart. 616 c.p.c.». 7.A questo principio hanno aderito anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7402 del 23/03/2017, Rv. 643692-01, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16880 del 07/07/2017, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 25440 del 26/10/2017, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25847 del 31/10/2017, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 3888 del 16/02/2018, Rv. 648234-01, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5642 del 09/03/2018, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 10946 del 08/05/2018, Rv. 648877-01 («In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all’ammissibilità dell’azione esecutiva non è appellabile ma reclamabile ex art. 624 c.p.c. ove tale decisione sia stata presa solo in vista di una mera sospensione della procedura (che resta pendente) in attesa dell’esito del giudizio di merito da instaurare, mentre è opponibile ai sensi dell’art. 617 c.p.c. ove abbia dichiarato la definitiva chiusura del processo esecutivo. In nessun caso è possibile la proposizione dell’appello.»), Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 23630 del 28/09/2018, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 23902 del 02/10/2018, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17440 del 28/06/2019, Rv. 654406-01, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 9637 del 26/05/2020, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 29025 del 20/10/2021, Rv. 662641-01. 8.A fondamento del revirement si è osservato che la m odificazione del processo esecutivo introdotta dal legislatore nel 2006 (e anche i successivi interventi legislativi) ha condotto ad escludere che il giudice dell’esecuzione, in sede esecutiva, possa adottare provvedimenti di natura decisoria (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22033 del 24/10/2011), sicché l’ordinanza emessa su questioni insorte tra le parti (o rilevate d’ufficio) va qualificata alla stregua di provvedimento di definizione della fase sommaria di un’opposizione esecutiva, la quale costituisce presupposto indefettibile del successivo giudizio di merito sull’opposizione stessa (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018); pertanto , tale ordinanza è idonea soltanto a dar luogo alla successiva instaurazione della fase di merito. 9.Le medesime argomentazioni , per l’assoluta identità di struttura e funzione rispetto a quello a norma degli artt. 612 e 613 cod. proc. civ., si attagliano pure al provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione a norma dell’art. 610 cod. proc. civ.: pertanto, questo –in caso di esorbitanza dalla sua funzione tipica (la risoluzione delle difficoltà insorte) – non acquisisce mai la natura di sentenza (suscettibile di impugnazione coi mezzi ordinari e, quindi, anche con l’appello), ma può sostanzialmente costituire o l’atto conclusivo della fase endoesecutiva di un’opposizione (se del caso, reclamabile exart.624 cod. proc. civ.e, come detto, presupposto del successivo giudizio di merito) o, in alternativa, l’ordinanza di chiusura del processo esecutivo (suscettibile di opposizione exart. 617 cod. proc. civ.).10. I n applicazione del principio – con cui si estendono all’esecuzione ex artt. 605 ss. cod. proc. civ. le stesse conclusioni già tratte per l’altra esecuzione in forma specifica e ormai consolidate nella giurisprudenza di questa Corte da vari anni (tanto da escludere, quindi, la sussistenza di un overrulinggiurisprudenziale) – per cui «In tema di esecuzione forzata per consegna o rilascio, il provve- dimento del giudice dell’esecuzione che decida in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all’ammissibilità dell’azione esecu- tiva non è appellabile, ma eventualmente reclamabile exart. 624 cod. proc. civ., qualora tale decisionesia da intendere come ordinanza di definizione della fase sommaria di un’opposizione esecutiva e sia stata presa solo in vista di una mera sospensione della procedura (che resta pendente) in attesa dell’esito dell’instaurando giudizio di merito, men- tre è opponibile ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., se abbia dichia- rato la definitiva chiusura del processo esecutivo; in nessun caso è ammissibile la proposizione dell’appello». la censura va accolta e si deve, quindi, dichiarare l’originaria inam- missibilità dell’appello proposto contro il provvedimento di chiusura del processo esecutivo emesso dal giudice dell’esecuzione su un’istanza avanzata, a norma dell’art. 610 cod. proc. civ., per la riso- luzione di difficoltà insorte. 11. Di conseguenza , la sentenza impugnata è cass ata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., perché l’appello non poteva essere proposto. 12. Il rilievo dell ’ inammissibilità della domanda definita con la qui gravata sentenza assorbe tutte le ulteriori questioni poste dalla ricorrente con gli altri motivi. 13. Si dispone la compensazione delle spese dell ’ intero giudi- zio perché il principio espresso, pur se consolidato nella giurispru- denza di questa Cortenel processo di esecuzione per obblighi di fare, viene applicato per la prima volta nell’esecuzione per rilascio.p.q . m . la Corte accoglie il primo
Sentenza Cassazione n. 13530/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris