CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2021
Cassazione n. 41705/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 del TRIBUNALE di NOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. - Il Tribunale di Noia ha condannato [OSCURATO:PERSONA], alla pena € 16.000,00 di ammenda, perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 2 comma 1, lett. f) della legge n. 150 del 1992 perché deteneva, senza la prescritta documentazione, n. 12 confezioni contenenti pezzi di corallo Scleractinia di cui all'allegato B del regolamento CE n. 338 del 1997. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione alla mancata assunzione di prova decisiva (perizia) volta ad accertare la tipologia del bene e in relazione agli artt. 131 bis cod.pen. e alla mancata applicazione della causa di non punibilità. [OSCURATO:PERSONA] 3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su doglianze manifestamente infondate. Con riferimento al profilo di censura di mancata assunzione di una prova decisiva in relazione al mancato espletamento di accertamento peritale volto ad accertare la tipologia del bene sequestrato (corallo Scleractinia) esso è manifestamente infondato perché in contrasto con i principi affermati da Questa Corte di legittimità, nella sua massima espressione, secondo cui la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 - 01). La sentenza impugnata ha comunque congruamente argomentato che si trattava di bene per la cui detenzione occorre l'autorizzazione (non esibita) in ragione della testimonianza di operanti specializzati nel settore. Quanto al diniego di riconoscimento della speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. esso è stato argomentato in ragione delle conseguenze dannose del reato tenuto conto del quantitativo detenuto dall'imputato non modico (quattro sacchetti). Motivazione che non presta il fianco a rilievi di illogicità manifesta ed è corretta in diritto. Come è noto, la speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta. La rispondenza ai limiti di pena rappresenta, tuttavia, soltanto la prima delle condizioni per l'esclusione della punibilità. Infatti, la norma richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Quanto al primo requisito - particolare tenuità dell'offesa- si articola, a sua volta, in due "indici-requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa). Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due "indici-requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sussista la particolare tenuità dell'offesa e, poi, che con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Il Tribunale di Nola ha escluso l'esiguità del danno sulla base del quantitativo, motivazione corretta. 4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'08 ottobre 2021