CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06934/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Andrea VENEGONI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Sorveglianza di Milano - in sede rescissoria conseguente all'annullamento della Corte di cassazione ( sentenza n. 47039/2021) - ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 18 ter, ord. pen., avverso il provvedimento di trattenimento della corrispondenza avente a oggetto due missive (pratica 224/2020 e 240/2020) indirizzate al detenuto, sottoposto al regime speciale ex art. 41 bis, ord. pen.. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale, con un unico motivo di gravame, deduce vizio della motivazione, per aver il Tribunale di Sorveglianza disatteso il principio di diritto enunciato da questa Corte nella sentenza n.47039/2021, non avendo assicurato concretamente al detenuto il diritto a conoscere le ragioni del trattenimento della corrispondenza a lui diretta,onde esercitare l'autonomo potere di impugnazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 14 ter - 18 ter dell'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.L'ordinanza rescindente aveva chiaramente affermato la necessità che il Tribunale di sorveglianza portasse a conoscenza del detenuto il provvedimento con il quale era stato disposto il trattenimento della corrispondenza a lui diretta, costituita da due missive ( pratiche nn. 224/2020 e 240/2020). Invece, per come emerge dal provvedimento, il Tribunale di Sorveglianza ha disposto l'acquisizione delle missive e ha rimesso in termini la Difesa per formulare eccezioni e motivi nuovi rispetto al provvedimento di trattenimento; non risulta, però, che abbia portato a conoscenza del detenuto il provvedimento, in tal modo non ponendolo nella condizione di conoscere le ragioni del trattenimento. 2. La Corte di cassazione, nel cassare la prima ordinanza, aveva ravvisato la violazione dell'art. 18 ter, ord. pen., in quanto era stato notificato al detenuto il solo provvedimento di "non inoltro", senza riportare alcuna motivazione alla base di tale decisione, con ciò impedendogli di fatto di esercitare compiutamente il suo diritto di presentare reclamo entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento ex art. 14 ter, ord. pen.. In particolare, nella sentenza rescindente, era stato affermato: "Ne consegue che, essendo la motivazione del trattenimento, pur adattata al peculiare contesto, comunque necessaria, non può dubitarsi del fatto che il detenuto, destinatario della misura restrittiva dei suoi diritti, ne sia il primo e naturale destinatario e che, dunque, il provvedimento che la racchiude debba essere portato interamente a sua conoscenza. Ciò tanto più ove si consideri, in chiave sistematica, il diritto di reclamo giurisdizionale riconosciuto dal comma 5 dell'art. 18-ter Ord. pen., il quale, come tutti i reclami penitenziari (Sez. 1, n. 15982 del 17/9/2013, dep. 2014, Greco, Rv. 261989-01; Sez. 1, n. 14542 del 24/1/2006t, Episcopo, Rv. 233940-01) e, come si ritiene, in particolare, per il reclamo ex art. 14-ter Ord. pen. (da assimilare, a tutti gli effetti, a una impugnazione: Sez. 1, n. 1781 del 25/3/1998, Pianese, Rv. 211028-01), specificamente richiamato dall'art. 18, comma 6, deve essere motivato, a pena d'inammissibilità. La formulazione dei motivi di reclamo, a sua volta, non può logicamente prescindere da un'adeguata conoscenza delle ragioni che sono alla base della decisione che si intende impugnare, o tramite la sua integrale notificazione o almeno consentendo - come ritenuto da Sez. 1, n. 14871 del 4/3/2020, Guarino, Rv. 278978, in un caso esattamente sovrapponibile - di ottenerne il rilascio di copia, una volta informato della sua esistenza." 2.1. Era stato anche segnalato già in quella sede che "La motivazione del provvedimento impugnato, infatti, si pone in contrasto con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità testé richiamati, secondo cui, al fine di assicurare la conoscibilità delle ragioni del provvedimento di trattenimento della corrispondenza, il detenuto deve poter prendere visione de/provvedimento stesso, tramite la sua integrale notifica o consentendo al detenuto di ottenerne il rilascio di copia, una volta informato della sua adozione (Sez. 1, n. 20269 del 16/6/2020, Guarino, Rv. 279638- 01 e, più recentemente, Sez. 1, n. 38010 del 20/5/2021, Guarino, non massimata). E dal momento che, nella specie, non risulta che al detenuto sia stata garantita detta forma di conoscenza o di partecipazione procedimentale, il ricorso per cessazione deve ritenersi fondato". 3. A tale principio il Tribunale di sorveglianza non mostra di essersi adeguato, posto che, come detto, ha acquisito le missive e rimesso in termini la termini la difesa per presentare l'impugnazione, disponendo che venisse presa visione del provvedimento di trattenimento della corrispondenza, ma ha mancato di assicurare che quel provvedimento fosse portato a conoscenza del detenuto, che era esattamente l'adempimento demandato dalla sentenza rescindente, affinchè il detenuto prendesse cognizione delle ragioni del trattenimento. 4. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano che, nel rinnovato giudizio di merito, dovrà assicurare che il detenuto possa prendere visione del provvedimento di trattenimento ( non delle missive che stanno alla base) - per conoscere le ragioni del trattenimento - tramite la sua integrale notifica o consentendo al detenuto di ottenerne il rilascio di copia, una volta informato della sua adozione. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Cos