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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 12934/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:SOCIETA]. nel procedimento a carico dei medesimi avverso la ordinanza del 15/09/2021 del tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 15 settembre 2021, il tribunale di Bologna, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], quale indagato e legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. nonché di [OSCURATO:PERSONA], quale terza interessata, avverso il decreto di sequestro con cui, in data 29 luglio 2021, il gip del tribunale di Bologna aveva disposto il sequestro preventivo, in vista della confisca diretta, di denaro di pertinenza della [OSCURATO:SOCIETA]. ed eventualmente, in funzione della confisca per equivalente, dei beni dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], fino a concorrenza della somma di euro 246.484,77, per una valore pari alla differenza tra la predetta somma di denaro e quanto appreso alla citata società, rigettava le istanze.

2. Avverso la predetta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] quale indagato e legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. nonché [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando tre comuni motivi di impugnazione.

3. Con il primo, deducono i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. con riguardo all'art. 125 cod. proc. pen., per motivazione inesistente o apparente.

Si osserva che con il provvedimento impugnato non si sarebbe dato conto della sussistenza o meno del dolo del reato.

Con particolare riferimento alla istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], con riguardo al prospettato stato di necessità, si osserva che il ricorrente aveva prospettato non solo l'inesigibilità del comportamento ascritto ma anche la insussistenza del dolo, per cui il tribunale avrebbe dovuto non limitare il suo accertamento alla sola assenza o meno di forza maggiore, o alla carenza di requisiti in funzione dello stato di necessità, bensì verificare se la condotta diretta a salvaguardare gli stipendi dei dipendenti poteva ritenersi compatibile con il dolo del reato.

4. Con il secondo motivo, deducono i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. con riguardo all'art. 125 cod. proc. pen., per motivazione inesistente o apparente.

Si osserva, con riguardo alla istanza promossa nell'interesse della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che secondo l'indirizzo giurisprudenziale applicabile è pur sempre necessario che il denaro rinvenuto nella disponibilità di chi abbia ottenuto il profitto del reato sia collegato al reato medesimo.

Pena la sostanziale equiparazione tra confisca diretta e per equivalente.

Si ribadisce quindi, l'avvenuta dimostrazione della circostanza per cui il denaro sequestrato alla predetta società era pervenuto successivamente alla consumazione dell'ipotizzato reato.

5. Con il terzo motivo, deducono i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. con riguardo all'art. 125 cod. proc. pen., per motivazione inesistente o apparente.

Si osserva, con riferimento alla istanza presentata dinnanzi al tribunale del riesame nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che la stessa aveva dimostrato l'appartenenza a se medesima della somma rinvenuta nel libretto posto in sequestro e che al riguardo il tribunale, nel ritenere insufficiente la produzione documentale difensiva, non avrebbe tenuto conto altresì delle prodotte dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], laddove ha ricondotto il denaro sequestrato a risparmi dei nonni e l'intestazione del libretto, anche al padre, a ragioni di praticità per la gestione delle somme nell'interesse della nonna.

Quanto alla risposta fornita dal tribunale, per cui il denaro in questione non potrebbe essere costituito dai soli modesti ratei pensionistici, si osserva come il collegio abbia dimenticato di considerare come nel libretto siano confluiti ennolumenti pensionistici per circa 25 anni, e non abbia tenuto conto del fatto che siano confluite "anche" tali somme.

6. I ricorrenti hanno altresì presentato un motivo nuovo, affermando, anche con apposito richiamo giurisprudenziale, la possibilità dell'applicabilità al caso di specie della fattispecie ex art. 54 cod. pen.

Con un secondo motivo nuovo hanno sottolineato la necessità che le somme da sequestrare in via diretta quale profitto del reato e accreditate su conti correnti successivamente alla consumazione del medesimo presentino un nesso di derivazione anche indiretta dall'illecito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo, nella misura in cui deve ritenersi, in assenza di espresse esclusioni, proposto anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], va dichiarato rispetto a costei inammissibile, atteso che secondo quanto riportato in ricorso le questioni dedotte e respinte dal tribunale sono state proposte con istanza di riesame del solo [OSCURATO:PERSONA], così risultando nuove in rapporto al ricorso qui proposto dalla Alberani.

Eguali considerazioni devono formularsi riguardo alla posizione di [OSCURATO:SOCIETA] SR.

Tanto precisato, le censure qui dedotte da [OSCURATO:PERSONA], quale indagato, appaiono inammissibili.

Il tribunale, anche con pertinenti richiami giurisprudenziali, ha illustrato l'insussistenza di una situazione di forza maggiore giustificativa dell'omesso versamento, quale causa di esclusione della colpevolezza che, come tale, possa fare ritenere insussistente l'elemento soggettivo del reato.

In tal modo esso ha anche affermato la sussistenza del dolo del reato, seppur implicitamente, ma secondo un chiaro percorso logico, sostenuto anche dai passaggi giurisprudenziali citati, per cui la situazione di chi non versa l'imposta in contestazione si risolve di regola in una condotta cosciente e volontaria, in ragione dei doveri che conseguono, in termini di accantonamento di somme trattenute poi da versare periodicamente, in capo al sostituto d'imposta.

Dall'altra parte, va rammentato che in sede cautelare la assenza dell'elemento soggettivo del reato può essere rilevata solo se emerga ictu ocu/i, e che al riguardo il motivo appare generico, non deducendosi le ragioni, evidenti e manifeste, per cui, a fronte di acclarati doveri di accantonamento e versamento periodici, il ricorrente non avrebbe avuto consapevolezza della propria condotta omissiva in ragione della avvenuta effettuazione di pagamenti inerenti rapporti di lavoro. 3 t--

2. Quanto al secondo motivo, va premesso che siccome inerente a domanda presentata solo nell'interesse della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., esso, deve ritenersi integrare una domanda nuova con riguardo alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il cui ricorso è per questa parte inammissibile.

Quanto quindi alle censure proposte con il motivo in esame, nell'interesse della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., esse sono inammissibili, in quanto emerge una motivazione sussistente nonché coerente con i più recenti indirizzi giurisprudenziali in tema di sequestro del profitto del reato consistente in somme di danaro, atteso che, anche di recente, le Sezioni unite hanno stabilito che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione. (Sez.

U, Sentenza n. 42415 del 27/05/2021 Rv. 282037 - 01)

3. Riguardo al terzo motivo, alla luce delle specificazioni riportate in ricorso, esso è nuovo in relazione alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. e quindi inammissibile.

Riguardo alle censure con lo stesso proposte con il presente motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], esse sono manifestamente infondate.

Il tribunale invero, ha mostrato, anche con la citazione di un pertinente riferimento giurisprudenziale, di avere avuto riguardo, ai fini della conferma del sequestro per equivalente, al dato della disponibilità piena, da parte del [OSCURATO:PERSONA], delle somme di cui al libretto, in conformità con il principio per cui, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, la delega ad operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'indagato, ove non caratterizzata da limitazioni, è sufficiente a dimostrare la disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate (Sez. 3 - n. 23046 del 09/07/2020 Rv. 279821 - 01).

In tale quadro, appare un'operazione motivazionale di completamento l'ulteriore notazione circa la mancata dimostrazione della riconducibilità, dell'intera somma, esclusivamente in capo alla ricorrente, e deve aggiungersi come, da una parte, la ragionevole imputazione, da parte del collegio della cautela, dei ratei pensionistici (unici emolunnenti addotti documentalmente), a fonte di immediato sostentamento della ricorrente, insuscettibile quindi di accumulazione sul libretto in questione, oggettivamente non solo esclude, allo stato, alla luce delle stesse allegazioni difensive e delle limitate produzioni documentali di cui si da atto, che i 98.000 euro circa sequestrati abbiano fondamento in contributi riconducibili negli anni alla Alberti (obiettivamente indimostrati), ma altresì, logicamente, seppur implicitamente, esclude anche la rilevanza e fondamento delle dichiarazioni al riguardo fornite dal nipote della ricorrente.

E in tal modo, a fronte di una motivazione tutt'altro che insussistente, ogni censura risulta inammissibile, stante il principio per cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 - 01 Napoli; Sez.

U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692).

Si è al riguardo anche specificato che in caso di ricorso per cassazione proposto contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo esso, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perchè sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013 Rv. 254893). 4.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. per., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:SOCIETA]. nel procedimento a carico dei medesimi avverso la ordinanza del 15/09/2021 del tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 settembre 2021, il tribunale di Bologna, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], quale indagato e legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. nonché di [OSCURATO:PERSONA], quale terza interessata, avverso il decreto di sequestro con cui, in data 29 luglio 2021, il gip del tribunale di Bologna aveva disposto il sequestro preventivo, in vista della confisca diretta, di denaro di pertinenza della [OSCURATO:SOCIETA]. ed eventualmente, in funzione della confisca per equivalente, dei beni dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], fino a concorrenza della somma di euro 246.484,77, per una valore pari alla differenza tra la predetta somma di denaro e quanto appreso alla citata società, rigettava le istanze. 2. Avverso la predetta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] quale indagato e legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. nonché [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando tre comuni motivi di impugnazione. 3. Con il primo, deducono i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. con riguardo all'art. 125 cod. proc. pen., per motivazione inesistente o apparente. Si osserva che con il provvedimento impugnato non si sarebbe dato conto della sussistenza o meno del dolo del reato. Con particolare riferimento alla istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], con riguardo al prospettato stato di necessità, si osserva che il ricorrente aveva prospettato non solo l'inesigibilità del comportamento ascritto ma anche la insussistenza del dolo, per cui il tribunale avrebbe dovuto non limitare il suo accertamento alla sola assenza o meno di forza maggiore, o alla carenza di requisiti in funzione dello stato di necessità, bensì verificare se la condotta diretta a salvaguardare gli stipendi dei dipendenti poteva ritenersi compatibile con il dolo del reato. 4. Con il secondo motivo, deducono i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. con riguardo all'art. 125 cod. proc. pen., per motivazione inesistente o apparente. Si osserva, con riguardo alla istanza promossa nell'interesse della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che secondo l'indirizzo giurisprudenziale applicabile è pur sempre necessario che il denaro rinvenuto nella disponibilità di chi abbia ottenuto il profitto del reato sia collegato al reato medesimo. Pena la sostanziale equiparazione tra confisca diretta e per equivalente. Si ribadisce quindi, l'avvenuta dimostrazione della circostanza per cui il denaro sequestrato alla predetta società era pervenuto successivamente alla consumazione dell'ipotizzato reato. 5. Con il terzo motivo, deducono i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. con riguardo all'art. 125 cod. proc. pen., per motivazione inesistente o apparente. Si osserva, con riferimento alla istanza presentata dinnanzi al tribunale del riesame nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che la stessa aveva dimostrato l'appartenenza a se medesima della somma rinvenuta nel libretto posto in sequestro e che al riguardo il tribunale, nel ritenere insufficiente la produzione documentale difensiva, non avrebbe tenuto conto altresì delle prodotte dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], laddove ha ricondotto il denaro sequestrato a risparmi dei nonni e l'intestazione del libretto, anche al padre, a ragioni di praticità per la gestione delle somme nell'interesse della nonna. Quanto alla risposta fornita dal tribunale, per cui il denaro in questione non potrebbe essere costituito dai soli modesti ratei pensionistici, si osserva come il collegio abbia dimenticato di considerare come nel libretto siano confluiti ennolumenti pensionistici per circa 25 anni, e non abbia tenuto conto del fatto che siano confluite "anche" tali somme. 6. I ricorrenti hanno altresì presentato un motivo nuovo, affermando, anche con apposito richiamo giurisprudenziale, la possibilità dell'applicabilità al caso di specie della fattispecie ex art. 54 cod. pen. Con un secondo motivo nuovo hanno sottolineato la necessità che le somme da sequestrare in via diretta quale profitto del reato e accreditate su conti correnti successivamente alla consumazione del medesimo presentino un nesso di derivazione anche indiretta dall'illecito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, nella misura in cui deve ritenersi, in assenza di espresse esclusioni, proposto anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], va dichiarato rispetto a costei inammissibile, atteso che secondo quanto riportato in ricorso le questioni dedotte e respinte dal tribunale sono state proposte con istanza di riesame del solo [OSCURATO:PERSONA], così risultando nuove in rapporto al ricorso qui proposto dalla Alberani. Eguali considerazioni devono formularsi riguardo alla posizione di [OSCURATO:SOCIETA] SR. Tanto precisato, le censure qui dedotte da [OSCURATO:PERSONA], quale indagato, appaiono inammissibili. Il tribunale, anche con pertinenti richiami giurisprudenziali, ha illustrato l'insussistenza di una situazione di forza maggiore giustificativa dell'omesso versamento, quale causa di esclusione della colpevolezza che, come tale, possa fare ritenere insussistente l'elemento soggettivo del reato. In tal modo esso ha anche affermato la sussistenza del dolo del reato, seppur implicitamente, ma secondo un chiaro percorso logico, sostenuto anche dai passaggi giurisprudenziali citati, per cui la situazione di chi non versa l'imposta in contestazione si risolve di regola in una condotta cosciente e volontaria, in ragione dei doveri che conseguono, in termini di accantonamento di somme trattenute poi da versare periodicamente, in capo al sostituto d'imposta. Dall'altra parte, va rammentato che in sede cautelare la assenza dell'elemento soggettivo del reato può essere rilevata solo se emerga ictu ocu/i, e che al riguardo il motivo appare generico, non deducendosi le ragioni, evidenti e manifeste, per cui, a fronte di acclarati doveri di accantonamento e versamento periodici, il ricorrente non avrebbe avuto consapevolezza della propria condotta omissiva in ragione della avvenuta effettuazione di pagamenti inerenti rapporti di lavoro. 3 t-- 2. Quanto al secondo motivo, va premesso che siccome inerente a domanda presentata solo nell'interesse della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., esso, deve ritenersi integrare una domanda nuova con riguardo alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il cui ricorso è per questa parte inammissibile. Quanto quindi alle censure proposte con il motivo in esame, nell'interesse della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., esse sono inammissibili, in quanto emerge una motivazione sussistente nonché coerente con i più recenti indirizzi giurisprudenziali in tema di sequestro del profitto del reato consistente in somme di danaro, atteso che, anche di recente, le Sezioni unite hanno stabilito che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione. (Sez. U, Sentenza n. 42415 del 27/05/2021 Rv. 282037 - 01) 3. Riguardo al terzo motivo, alla luce delle specificazioni riportate in ricorso, esso è nuovo in relazione alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. e quindi inammissibile. Riguardo alle censure con lo stesso proposte con il presente motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], esse sono manifestamente infondate. Il tribunale invero, ha mostrato, anche con la citazione di un pertinente riferimento giurisprudenziale, di avere avuto riguardo, ai fini della conferma del sequestro per equivalente, al dato della disponibilità piena, da parte del [OSCURATO:PERSONA], delle somme di cui al libretto, in conformità con il principio per cui, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, la delega ad operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'indagato, ove non caratterizzata da limitazioni, è sufficiente a dimostrare la disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate (Sez. 3 - n. 23046 del 09/07/2020 Rv. 279821 - 01). In tale quadro, appare un'operazione motivazionale di completamento l'ulteriore notazione circa la mancata dimostrazione della riconducibilità, dell'intera somma, esclusivamente in capo alla ricorrente, e deve aggiungersi come, da una parte, la ragionevole imputazione, da parte del collegio della cautela, dei ratei pensionistici (unici emolunnenti addotti documentalmente), a fonte di immediato sostentamento della ricorrente, insuscettibile quindi di accumulazione sul libretto in questione, oggettivamente non solo esclude, allo stato, alla luce delle stesse allegazioni difensive e delle limitate produzioni documentali di cui si da atto, che i 98.000 euro circa sequestrati abbiano fondamento in contributi riconducibili negli anni alla Alberti (obiettivamente indimostrati), ma altresì, logicamente, seppur implicitamente, esclude anche la rilevanza e fondamento delle dichiarazioni al riguardo fornite dal nipote della ricorrente. E in tal modo, a fronte di una motivazione tutt'altro che insussistente, ogni censura risulta inammissibile, stante il principio per cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 - 01 Napoli; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Si è al riguardo anche specificato che in caso di ricorso per cassazione proposto contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo esso, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perchè sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013 Rv. 254893). 4.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. per., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
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