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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 38784/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

NZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha dichiarato inammissibile l'istanza di semilibertà ex art. 50 0.P., nonché rigettato le istanze ex artt. 47 e 47 ter O.P. avanzate da [OSCURATO:PERSONA], quanto alla prima rilevando l'assenza di attività lavorative o risocializzanti da svolgere in semilibertà, e per le residue misure alternative ritenendo mancanti i presupposti per l'accesso, non risultando ancora sufficientemente approfondito il processo di revisione critica, così da inibire un giudizio favorevole circa il raggiungimento del fine risocializzante e di prevenzione dal rischio di recidiva.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando i seguenti motivi di impugna- zione.

2.1. Violazione di legge per omessa verifica del documento di sintesi e relazione comportamentale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] a firma della dr.ssa Steri; violazione del principio di risocializzazione.

Censura il ricorrente che il Tribunale di sorveglianza abbia deciso in base alla precedente sintesi del 5/10/2020, anziché sulla scorta della relazione di sintesi aggiornata a novembre 2021, redatta dall'UEPE di Milano, che non risulta in atti, e senza considerare la relazione comportamentale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Si sono riportati gli elementi favorevoli registrati dal detenuto nel corso dell'espiazione della pena, che depongono univocamente per un ben avviato processo di risocializzazione.

2.2. Nel secondo motivo si deduce violazione di legge per il denegato affidamento in prova ai servizi sociali, criticando l'affermazione dei giudici di un processo di revisione critica non ancora sufficientemente approfondito, dovendosi all'uopo fare riferimento ai contenuti della relazione di sintesi aggiornata.

2.3. Eguali critiche si formulano per la denegata detenzione domiciliare, di cui pure ricorrono i presupposti, rilevando che vi è stato assenso della moglie all'accoglienza del Bovini nell'abitazione familiare.

Si rimarca che il ricorrente ha sempre beneficiato negli anni di detenzione della liberazione anticipata.

2.4. Infine, ci si duole della dichiarata inammissibilità dell'istanza di semi- libertà, affermando che già in precedenza il Bovini si era reso disponibile ad un lavoro, tanto più che durante la carcerazione ha conseguito il diploma superiore ed è attualmente iscritto all'università.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. L'esegesi di questa Corte in materia di misure alternative, con parti- colare riguardo all'affidamento in prova al servizio sociale, è nel senso che ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv. 277924; Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, dep. 2014, Naretto, Rv. 258402; Sez. 1, n. 6153 del 19/11/1995 Fiorentino, Rv. 203154).

Questa Corte ha altresì specificato che le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare ai fini di tale giudizio sono da un lato il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informa- zioni di polizia, dall'altro la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio- familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affida- mento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante.

1.2. Nel caso in esame, si censura il percorso motivazionale dei giudici della sorveglianza per non avere preso atto del contenuto di varia documenta- zione: la relazione di sintesi aggiornata a novembre 2021, redatta dall'UEPE di Milano, e la relazione comportamentale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] a firma della dr.ssa Steri.

Tali documenti aggiornati (peraltro, non allegati al ricorso) non sono citati nell'ordinanza impugnata, perché non ancora in atti all'epoca della decisione, come ha espressamente rilevato il ricorrente.

Pertanto, non può attribuirsi al Tribunale di sorveglianza una consapevole omissione dell'esame della riferita documentazione, la cui ritardata acquisizione può spiegarsi con il dato che essa è stata formata in luogo diverso (Milano) dalla sede giudiziaria alla quale doveva essere trasmessa, rimarcandosi che la relazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha preceduto di soli due giorni la data dell'udienza.

1.3. Peraltro, l'istanza di misure alternative è stata respinta in base alla precipua ratio decidendi della progressività dell'ammissione ai benefici penitenziari, sicché essa è riproponibile dall'interessato, il quale potrà fare valere l'ulteriore livello di meritevolezza nel frattempo acquisito sulla base delle informazioni aggiornate degli organi preposti.

Ciò è conforme all'esegesi di legittimità di questa Corte, che ha affermato il principio per cui «Prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello» (Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213).

1.4. Quanto alla doglianza riferita all'inammissibilità dell'istanza di semi- libertà, si osserva che il Tribunale di Sorveglianza ha rilevato l'assenza di allegazione di attività lavorative o risocializzanti da parte dell'istante, così dando congrua motivazione di tale statuizione.

Le contrarie affermazioni del ricorrente, in cui si allega che in precedente istanza era stata affermata la disponibilità al lavoro e che "l'attività risocializzante è legata alla figura paterna", non sono in grado di scalfire la criticità denunciata nell'impugnata ordinanza.

2. In conclusione, il ricorso è inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha dichiarato inammissibile l'istanza di semilibertà ex art. 50 0.P., nonché rigettato le istanze ex artt. 47 e 47 ter O.P. avanzate da [OSCURATO:PERSONA], quanto alla prima rilevando l'assenza di attività lavorative o risocializzanti da svolgere in semilibertà, e per le residue misure alternative ritenendo mancanti i presupposti per l'accesso, non risultando ancora sufficientemente approfondito il processo di revisione critica, così da inibire un giudizio favorevole circa il raggiungimento del fine risocializzante e di prevenzione dal rischio di recidiva. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando i seguenti motivi di impugna- zione. 2.1. Violazione di legge per omessa verifica del documento di sintesi e relazione comportamentale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] a firma della dr.ssa Steri; violazione del principio di risocializzazione. Censura il ricorrente che il Tribunale di sorveglianza abbia deciso in base alla precedente sintesi del 5/10/2020, anziché sulla scorta della relazione di sintesi aggiornata a novembre 2021, redatta dall'UEPE di Milano, che non risulta in atti, e senza considerare la relazione comportamentale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Si sono riportati gli elementi favorevoli registrati dal detenuto nel corso dell'espiazione della pena, che depongono univocamente per un ben avviato processo di risocializzazione. 2.2. Nel secondo motivo si deduce violazione di legge per il denegato affidamento in prova ai servizi sociali, criticando l'affermazione dei giudici di un processo di revisione critica non ancora sufficientemente approfondito, dovendosi all'uopo fare riferimento ai contenuti della relazione di sintesi aggiornata. 2.3. Eguali critiche si formulano per la denegata detenzione domiciliare, di cui pure ricorrono i presupposti, rilevando che vi è stato assenso della moglie all'accoglienza del Bovini nell'abitazione familiare. Si rimarca che il ricorrente ha sempre beneficiato negli anni di detenzione della liberazione anticipata. 2.4. Infine, ci si duole della dichiarata inammissibilità dell'istanza di semi- libertà, affermando che già in precedenza il Bovini si era reso disponibile ad un lavoro, tanto più che durante la carcerazione ha conseguito il diploma superiore ed è attualmente iscritto all'università.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. L'esegesi di questa Corte in materia di misure alternative, con parti- colare riguardo all'affidamento in prova al servizio sociale, è nel senso che ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv. 277924; Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, dep. 2014, Naretto, Rv. 258402; Sez. 1, n. 6153 del 19/11/1995 Fiorentino, Rv. 203154). Questa Corte ha altresì specificato che le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare ai fini di tale giudizio sono da un lato il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informa- zioni di polizia, dall'altro la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio- familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affida- mento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante. 1.2. Nel caso in esame, si censura il percorso motivazionale dei giudici della sorveglianza per non avere preso atto del contenuto di varia documenta- zione: la relazione di sintesi aggiornata a novembre 2021, redatta dall'UEPE di Milano, e la relazione comportamentale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] a firma della dr.ssa Steri. Tali documenti aggiornati (peraltro, non allegati al ricorso) non sono citati nell'ordinanza impugnata, perché non ancora in atti all'epoca della decisione, come ha espressamente rilevato il ricorrente. Pertanto, non può attribuirsi al Tribunale di sorveglianza una consapevole omissione dell'esame della riferita documentazione, la cui ritardata acquisizione può spiegarsi con il dato che essa è stata formata in luogo diverso (Milano) dalla sede giudiziaria alla quale doveva essere trasmessa, rimarcandosi che la relazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha preceduto di soli due giorni la data dell'udienza. 1.3. Peraltro, l'istanza di misure alternative è stata respinta in base alla precipua ratio decidendi della progressività dell'ammissione ai benefici penitenziari, sicché essa è riproponibile dall'interessato, il quale potrà fare valere l'ulteriore livello di meritevolezza nel frattempo acquisito sulla base delle informazioni aggiornate degli organi preposti. Ciò è conforme all'esegesi di legittimità di questa Corte, che ha affermato il principio per cui «Prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello» (Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213). 1.4. Quanto alla doglianza riferita all'inammissibilità dell'istanza di semi- libertà, si osserva che il Tribunale di Sorveglianza ha rilevato l'assenza di allegazione di attività lavorative o risocializzanti da parte dell'istante, così dando congrua motivazione di tale statuizione. Le contrarie affermazioni del ricorrente, in cui si allega che in precedente istanza era stata affermata la disponibilità al lavoro e che "l'attività risocializzante è legata alla figura paterna", non sono in grado di scalfire la criticità denunciata nell'impugnata ordinanza. 2. In conclusione, il ricorso è inammissibile, da ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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