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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2023

Cassazione n. 04379/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha dedotto l'illogicità e/o la mancanza di motivazione riguardo alla prova della falsità sia dell'affermazione dell'imputato in merito al ritrovamento di un bilancino di precisione sia dell'affermazione dell'imputato in merito al fatto di non essere stato a conoscenza che il suo amico facesse uso di sostanze stupefacenti, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo - con cui il ricorrente ha censurato la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., applicabile al reato di c:ui all'art. 372 cod. pen. in virtù della d.lgs n. 150/2022 - oltre a non essere stato sollevato in appello, (la riforma dell'art. 131 bis cod. pen. era già entrata in vigore alla data del giudizio di appello), è privo di specificità, essendosi il ricorrente limitato a prendere in considerazione solo l'asserita lievità del fatto, senza alcuna indicazione degli altri elementi, quale ad es. la non abitualità della condotta, richiesti dalla disposizione invocata per il suo riconoscimento; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha dedotto l'illogicità e/o la mancanza di motivazione riguardo alla prova della falsità sia dell'affermazione dell'imputato in merito al ritrovamento di un bilancino di precisione sia dell'affermazione dell'imputato in merito al fatto di non essere stato a conoscenza che il suo amico facesse uso di sostanze stupefacenti, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo - con cui il ricorrente ha censurato la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., applicabile al reato di c:ui all'art. 372 cod. pen. in virtù della d.lgs n. 150/2022 - oltre a non essere stato sollevato in appello, (la riforma dell'art. 131 bis cod. pen. era già entrata in vigore alla data del giudizio di appello), è privo di specificità, essendosi il ricorrente limitato a prendere in considerazione solo l'asserita lievità del fatto, senza alcuna indicazione degli altri elementi, quale ad es. la non abitualità della condotta, richiesti dalla disposizione invocata per il suo riconoscimento; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04379/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris