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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 11525/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con nnodif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Bologna, in data 21/1/2022, pronunciando sul gra- vame nel merito proposto dagli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur riformandola quanto alla revoca della confisca dell'auto, ha confer- mato quanto all'affermazione di responsabilità la sentenza con cui il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, in data 8/7/2021, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 co. 1 n. 2 cod. pen. e applicata la recidiva contestata ad entrambi, li aveva condannati, con la riduzione per il rito abbreviato prescelto, ad anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 1000 di multa ciascuno in quanto ritenutili col- pevoli del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 7 cod. pen. commesso in Bologna il 30/6/2021

2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio comune difensore di fiducia, con un unico atto, lo Sciortino e l'Esposito deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con primo motivo il difensore ricorrente lamenta violazione dell'articolo 56 del codice penale laddove non è stata riconosciuta l'ipotesi tentata pure in pre- senza di un'azione delittuosa che si è svolta costantemente sotto il controllo delle forze dell'ordine.

Secondo il ricorrente, che richiama a proprio sostegno l'ipotesi del furto all'in- terno di un supermercato e le sentenze Se.

Un. n. 52117/2017 e Sez. 4 n. 18071/2015, il caso in esame sarebbe perfettamente sovrapponibili a quelli di cui a tali pronunce di questa Suprema Corte.

Con il secondo motivo si lamenta vizio motivazionale laddove vi sarebbe motivazione apparente in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggra- vante del bene esposto alla pubblica fede sottolineando il difensore dei ricorrenti come i beni asportati non facessero parte integrante del veicolo o fossero destinati in modo durevole al servizio o all'ornamento dello stesso.

Con un terzo motivo si lamenta motivazione apparente con riferimento alla determinazione della pena, per la quale i giudici del merito si sono discostati dal minimo edittale e in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale. -non essendo stata chiesta la trattazione in pub- blica udienza. - il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e, pertanto, i proposti ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

Le censure dei ricorrenti, invero, si sostanziano nella riproposizione delle me- desime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito.

Per contro, 1"impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.

2. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità dei ricorsi, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alle legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte.

Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisi- bile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedi- bilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per ef- fetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.

Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).

3. Generico e del tutto ripetitivo è il tema della configurabilità del tentativo, in luogo del reato di furto consumato, che muove dal rilievo difensivo per cui nel caso in esame le forze di polizia avrebbero osservato a distanza i due ricorrenti per l'intero protrarsi della condotta furtiva (dall'avvicinamento dei due al veicolo presente nel parcheggio di un centro commerciale, all'apertura dello sportello del veicolo, all'impossessamento dei beni in esso custoditi).

Si tratta di un'argomentazione non correlata al ragionamento probatorio della Corte territoriale che, con motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto, pur dando per accertate tali circostanze, in conformità ai principi ermeneutici in materia di consumazione e tentativo, ha riconosciuto la prima fat- tispecie, avendo ravvisato -concordando il decisum del giudice di primo grado- gli elementi fondanti una disponibilità diretta e autonoma da parte dei prevenuti su tali beni, seppure per un tempo contenuto (cfr. Sez. 5 n. 48880 del 17/9/2018, Rv. 274016).

Sul punto va peraltro evidenziato che neppure la Difesa mette in discus- sione come l'intervento degli operanti abbia coinciso con la condotta degli imputati di liberarsi dei beni, il che conforta la sussistenza del predetto elemento fattuale del temporaneo possesso e, al contempo, la genericità del motivo.

4. Anche il secondo motivo è analogamente manifestamente infondato, in quanto avulso da una corretta applicazione dei principi ermeneutici in materia di configurabilità della circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede ex art. 625 co. 1 n. 7 cod. pen. con riferimento a beni lasciati incustoditi all'interno di un'autovettura, volti a riconoscere la sussistenza della stessa in caso di aspor- tazione di "cose ingombranti o pesanti che la vittima abbia temporaneamente la- sciate in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica strada, per attendere ad altre incombenze, nonché gli oggetti e i documenti ivi custoditi per necessità o como- dità" (cfr. Sez. 5 n. 38900 del 14/6/2019, Rv. 277119).

In tale prospettiva, si è anche chiarito che il concetto correlato alla "espo- sizione alla pubblica fede", e quindi la necessità della esposizione, "non deve es- sere intesa in senso assoluto, come impossibilità della custodia da parte del titolare del bene, bensì relativo, cioè in rapporto alle particolari circostanze che possono indurre il soggetto a lasciare le proprie cose incustodite" (Sez. 5 n. 5226 del 19/11/2013, dep. 2014, Rv. 258716).

Nel caso in esame, una volta acclarato - e non messo in discussione nep- pure dalla Difesa - che le persone offese abbiano lasciato il materiale elettronico e informatico in macchina "per comodità", non si vede quale lacuna sia individuabile nell'iter argomentativo impugnato rispetto all'avere configurato, nel caso in esame, in rapporto alle particolari circostanze esistenti della vita quotidiana, la fattispecie in oggetto.

5. Infine, anche le censure sul difetto di motivazione in merito alla deter- minazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche sono prive di specificità, in assenza di un confronto con i passaggi motivazionali in cui si dà conto delle modalità accurate e organizzate della condotta, oltre che della pre- senza di precedenti specifici, con una svalorizzazione del dato della confessione riportata dalla difesa non illogica, se rapportato all'avvenuto arresto in flagranza.6.

Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con nnodif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bologna, in data 21/1/2022, pronunciando sul gra- vame nel merito proposto dagli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur riformandola quanto alla revoca della confisca dell'auto, ha confer- mato quanto all'affermazione di responsabilità la sentenza con cui il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, in data 8/7/2021, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 co. 1 n. 2 cod. pen. e applicata la recidiva contestata ad entrambi, li aveva condannati, con la riduzione per il rito abbreviato prescelto, ad anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 1000 di multa ciascuno in quanto ritenutili col- pevoli del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 7 cod. pen. commesso in Bologna il 30/6/2021 2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio comune difensore di fiducia, con un unico atto, lo Sciortino e l'Esposito deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. Con primo motivo il difensore ricorrente lamenta violazione dell'articolo 56 del codice penale laddove non è stata riconosciuta l'ipotesi tentata pure in pre- senza di un'azione delittuosa che si è svolta costantemente sotto il controllo delle forze dell'ordine. Secondo il ricorrente, che richiama a proprio sostegno l'ipotesi del furto all'in- terno di un supermercato e le sentenze Se. Un. n. 52117/2017 e Sez. 4 n. 18071/2015, il caso in esame sarebbe perfettamente sovrapponibili a quelli di cui a tali pronunce di questa Suprema Corte. Con il secondo motivo si lamenta vizio motivazionale laddove vi sarebbe motivazione apparente in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggra- vante del bene esposto alla pubblica fede sottolineando il difensore dei ricorrenti come i beni asportati non facessero parte integrante del veicolo o fossero destinati in modo durevole al servizio o all'ornamento dello stesso. Con un terzo motivo si lamenta motivazione apparente con riferimento alla determinazione della pena, per la quale i giudici del merito si sono discostati dal minimo edittale e in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale. -non essendo stata chiesta la trattazione in pub- blica udienza. - il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e, pertanto, i proposti ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Le censure dei ricorrenti, invero, si sostanziano nella riproposizione delle me- desime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito. Per contro, 1"impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. 2. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità dei ricorsi, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alle legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisi- bile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedi- bilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per ef- fetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 3. Generico e del tutto ripetitivo è il tema della configurabilità del tentativo, in luogo del reato di furto consumato, che muove dal rilievo difensivo per cui nel caso in esame le forze di polizia avrebbero osservato a distanza i due ricorrenti per l'intero protrarsi della condotta furtiva (dall'avvicinamento dei due al veicolo presente nel parcheggio di un centro commerciale, all'apertura dello sportello del veicolo, all'impossessamento dei beni in esso custoditi). Si tratta di un'argomentazione non correlata al ragionamento probatorio della Corte territoriale che, con motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto, pur dando per accertate tali circostanze, in conformità ai principi ermeneutici in materia di consumazione e tentativo, ha riconosciuto la prima fat- tispecie, avendo ravvisato -concordando il decisum del giudice di primo grado- gli elementi fondanti una disponibilità diretta e autonoma da parte dei prevenuti su tali beni, seppure per un tempo contenuto (cfr. Sez. 5 n. 48880 del 17/9/2018, Rv. 274016). Sul punto va peraltro evidenziato che neppure la Difesa mette in discus- sione come l'intervento degli operanti abbia coinciso con la condotta degli imputati di liberarsi dei beni, il che conforta la sussistenza del predetto elemento fattuale del temporaneo possesso e, al contempo, la genericità del motivo. 4. Anche il secondo motivo è analogamente manifestamente infondato, in quanto avulso da una corretta applicazione dei principi ermeneutici in materia di configurabilità della circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede ex art. 625 co. 1 n. 7 cod. pen. con riferimento a beni lasciati incustoditi all'interno di un'autovettura, volti a riconoscere la sussistenza della stessa in caso di aspor- tazione di "cose ingombranti o pesanti che la vittima abbia temporaneamente la- sciate in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica strada, per attendere ad altre incombenze, nonché gli oggetti e i documenti ivi custoditi per necessità o como- dità" (cfr. Sez. 5 n. 38900 del 14/6/2019, Rv. 277119). In tale prospettiva, si è anche chiarito che il concetto correlato alla "espo- sizione alla pubblica fede", e quindi la necessità della esposizione, "non deve es- sere intesa in senso assoluto, come impossibilità della custodia da parte del titolare del bene, bensì relativo, cioè in rapporto alle particolari circostanze che possono indurre il soggetto a lasciare le proprie cose incustodite" (Sez. 5 n. 5226 del 19/11/2013, dep. 2014, Rv. 258716). Nel caso in esame, una volta acclarato - e non messo in discussione nep- pure dalla Difesa - che le persone offese abbiano lasciato il materiale elettronico e informatico in macchina "per comodità", non si vede quale lacuna sia individuabile nell'iter argomentativo impugnato rispetto all'avere configurato, nel caso in esame, in rapporto alle particolari circostanze esistenti della vita quotidiana, la fattispecie in oggetto. 5. Infine, anche le censure sul difetto di motivazione in merito alla deter- minazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche sono prive di specificità, in assenza di un confronto con i passaggi motivazionali in cui si dà conto delle modalità accurate e organizzate della condotta, oltre che della pre- senza di precedenti specifici, con una svalorizzazione del dato della confessione riportata dalla difesa non illogica, se rapportato all'avvenuto arresto in flagranza.6. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cas
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