CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24463/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la Corte di appello ha debitamente spiegato, in risposta a specifico motivo di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, che il mutamento del giudice, in corso di dibattimento, non ha determinato, nel caso di specie, alcuna nullità, posto che il giudice che ha emesso la sentenza ha personalmente svolto parte dell'istruttoria ed acquisito, quanto alla porzione residua, gli esiti dell'attività svoltasi prima del mutamento di composizione dell'organo giudicante senza che, a quest'ultimo proposito, la difesa dell'imputato, regolarmente costituita, abbia formulato obiezioni o richieste di sorta; che la decisione impugnata si palesa, a dispetto di quanto eccepito dal ricorrente, ossequiosa dei canoni ermeneutici delineati dalla giurisprudenza di legittimità, nella sua composizione più autorevole, che ha chiarito che, se è vero che il principio di immutabilità di cui all'art. 525 cod. proc. pen. richiede che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso che ha assunto la prova ma anche quello che l'ha ammessa, non è men vero, al contempo, che, in caso di mutamento del giudice e rinnovazione istruttoria, «i provvedimenti sull'ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati» (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754 - 03), sicché, di conseguenza, «In caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile» (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754 - 01); che la deduzione del ricorrente, il quale sostiene essersi al cospetto, nella fattispecie, di una nullità assoluta ed insanabile, è, dunque, manifestamente infondata; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co