CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 aprile 2025
Cassazione n. 35963/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Bari ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., avverso il decreto di sequestro preventivo di un furgone di proprietà del ricorrente, disposto dal G.i.p. del Tribunale di Bari nel procedimento a carico del ricorrente per il reato di cui agli artt. 212, comma 5 e256, comma 1 lett. a) e b), d.lgs. n. 152 del 2006. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si censura l'ordinanza per aver ritenuto sussistente il pericolo di cui al comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen. su basi astratte e congetturali, in contrasto con i parametri di concretezza ed attualità individuati dalla giurisprudenza di legittimità, anche in considerazione dell'incensuratezza del ricorrente, "titolare di ditta individuale dotata di tutte le autorizzazioni , nonché dei registri e formulari previsti dalla legge in tema di rifiuti". [OSCURATO:PERSONA] 1. Assume rilievo preliminare ed assorbente l'intervenuta rinuncia al ricorso presentata dal difensore e procuratore speciale del VILLANI. L'impugnazione deve quindi essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che, in ragione della causa di inammissibilità, può essere quantificata in Euro cinquecento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cas