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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 15569/2026

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 3163/2026 RG.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe lamentando motivazione insufficiente sull'accertamento dello stato di ebbrezza, nullità della stessa per omessa motivazione sull'elemento psicologico in violazione degli artt. 546 e 125 cod. proc. pen. e in punto di esclu-sione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legitti-mità perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno dato conto che l'istruttoria dibattimentale espletata ha dimostrato che il tasso alcole-mico che [OSCURATO:PERSONA] presentava dopo aver impattato con la propria vettura, su un rettilineo, con un palo della luce (finendo la sua corsa contro un muro dopo aver invaso l'opposta corsia di marcia, come testimoniato dall'operante Perna) non è stato rilevato con apparecchio etilometro utilizzato sul posto bensì a mezzo degli esami ematico - tossicologici svolti presso la strettura ospedaliera ove questi (che mostrava alito vinoso e difficoltà di eloquio), è stato condotto tramite ambulanza a causa delle sue condizioni, risultando così avere un tasso alcolemico del 2,75 gli.

Ciò basta - come correttamente rilevato in sentenza- per confermare il giudizio di colpevolezza dell'odierno ricorrente in relazione al reato a lui ascritto, tenuto conto del contesto di cura nel quale è stato acclarato il suo stato di ebrezza e della natura contravvenzionale della violazione ascrittagli (per la quale è indifferente l'elemento soggettivo del dolo o della colpa).

Quanto al profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale rispondendo alla specifica richiesta sul punto ha argomentata-mente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità con il notevole tasso alcolemico riscontrato e il grave incidente cagionato. 2N. 3163/2026 RG.

La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com-plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).

S.U.

Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena.

Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente».

Va peraltro ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli rite-nuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclu-sione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione; conf.

Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 — 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell'imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del pre-detto).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.Mmende.

Così deciso il 15/04/2026 /- Il Consigliere este re c La ente erranti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 3163/2026 RG. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe lamentando motivazione insufficiente sull'accertamento dello stato di ebbrezza, nullità della stessa per omessa motivazione sull'elemento psicologico in violazione degli artt. 546 e 125 cod. proc. pen. e in punto di esclu-sione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legitti-mità perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno dato conto che l'istruttoria dibattimentale espletata ha dimostrato che il tasso alcole-mico che [OSCURATO:PERSONA] presentava dopo aver impattato con la propria vettura, su un rettilineo, con un palo della luce (finendo la sua corsa contro un muro dopo aver invaso l'opposta corsia di marcia, come testimoniato dall'operante Perna) non è stato rilevato con apparecchio etilometro utilizzato sul posto bensì a mezzo degli esami ematico - tossicologici svolti presso la strettura ospedaliera ove questi (che mostrava alito vinoso e difficoltà di eloquio), è stato condotto tramite ambulanza a causa delle sue condizioni, risultando così avere un tasso alcolemico del 2,75 gli. Ciò basta - come correttamente rilevato in sentenza- per confermare il giudizio di colpevolezza dell'odierno ricorrente in relazione al reato a lui ascritto, tenuto conto del contesto di cura nel quale è stato acclarato il suo stato di ebrezza e della natura contravvenzionale della violazione ascrittagli (per la quale è indifferente l'elemento soggettivo del dolo o della colpa). Quanto al profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale rispondendo alla specifica richiesta sul punto ha argomentata-mente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità con il notevole tasso alcolemico riscontrato e il grave incidente cagionato. 2N. 3163/2026 RG. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com-plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). S.U. Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente». Va peraltro ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli rite-nuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclu-sione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 — 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell'imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del pre-detto). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.Mmende. Così deciso il 15/04/2026 /- Il Consigliere este re c La ente erranti
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