CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 luglio 2026
Cassazione n. 30225/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LJEVIC Zlatko [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]JOVANOVIC Klaudio nato ad Arzignano il [OSCURATO:DATA_NASCITA]JEVRENOVIC [OSCURATO:PERSONA] nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA]JEVREMOVIC [OSCURATO:PERSONA] nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA]RADOSAVLJEVIC [OSCURATO:PERSONA] nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA];visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 25/05/2026 il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la richiesta del PubblicoMinistero di convalida dell'arresto di RADOSAVLJEVIC Zlatko, JOVANOVICKlaudio, JEVRENOVIC [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], RADOSAVLJEVICToni per il reato di ricettazione, di cui al capo 1) (così riqualificato il reato diriciclaggio), ha convalidato l’arresto dei predetti per i reati di cui agli artt. 497 tercod. pen. e 192, comma 7, bis D.lgs. 185/1992 (capi b) e c) ed ha applicato lamisura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 648, 497 tercod. pen. e 192, comma 7, bis D.lgs. 185/1992 di cui ai capi a), b) e c),rigettando la richiesta con riferimento al delitto di danneggiamento di cui al capoe) per mancanza di dolo ( anche eventuale).2. Avverso l'ordinanza ridetta ricorre per cassazione il Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per violazione dilegge in relazione agli artt. 648 bis cod. pen., 382, 391 cod. proc. pen., 42 e 635cod. pen. e per illogicità e contraddittorietà della motivazione, deducendo chel'arresto era stato legittimamente eseguito in quanto, contrariamente a quanto siassume nel provvedimento impugnato, l’apposizione sull’autovettura Audi RSQ3di targhe di provenienza illecita, integrava gli estremi del delitto di riciclaggio (enon di ricettazione) e il GIP avrebbe dovuto ritenere sussistente il requisito della“quasi flagranza” ai fini della convalida dell’arresto poiché il rinvenimento dirivetti e delle targhe originali, unitamente ad altre circostanze accertate in sededi arresto (rinvenimento di arnesi da scasso, di segni distintivi della Poliziacontraffatti, di guanti neri all’interno dell’autovettura), dimostravano il nessotemporale di immediatezza di apposizione delle targhe, rispetto all’inseguimentodella Polizia.Deduce, inoltre il Pubblico Ministero ricorrente, la carenza di motivazione inrelazione al capo e) laddove il GIP, tenuto conto delle modalità del fatto del fattoed in particolare della circostanza che gli indagati, al fine di sottrarsi ai controllidelle Forze dell’Ordine, si davano alla fuga assumendo una condotta di guidaestremamente pericolosa, ha escluso il delitto di danneggiamento perché nonsupportato da dolo neanche eventuale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e va dichiaratoinammissibile.1. Premesso il principio secondo il quale il P.M. ha interesse a coltivare unaqualsivoglia impugnazione quando la stessa sia destinata non ad una genericaaffermazione di correttezza del provvedimento impugnato, ma quando ilgravame sia diretto a rimuovere una decisione destinata ad avere un concretoeffetto processuale (Sez. 6, n. 48488 del 11/12/2008, Rv. 242429 – 01; Sez.6, n. 46387 del 24/10/2023, Rv. 285481-01), costituisce espressione di unconsolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di questa Corte dicassazione il principio secondo il quale, in caso di arresto per più reati, nonsussiste l'interesse del pubblico ministero a ricorrere per cassazione avverso ilprovvedimento di convalida parziale, nel caso in cui il giudice abbia convalidatol'arresto e disposto la custodia cautelare per l'altro reato, in quanto il requisitoprevisto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. è configurabile esclusivamentequando l'impugnazione è presentata per far valere l'illegittimità della situazionederivante dall'ordinanza che incide sulla libertà personale dell'indagato, ovveroper evitare che, in tema di fungibilità della detenzione, possa costituirsi, pereventuali reati precedentemente commessi, un'illegittima riserva di penaconseguente alla privazione della libertà personale senza titolo (Sez. 6, n. 28021del 11/06/2014, Rv. 261647; Sez. 1, n. 7981 del 01/02/2008, Rv. 239234; Sez.6, n. 14085 del 16/03/2021, Rv. 281156 – 01).2. Nella specie, rileva il Collegio che l'intervenuta convalida anche solo peralcune delle imputazioni per le quali era stato disposto l'arresto in flagranza ecioè per i capi b) e c) della contestazione provvisoria esclude, per un verso, chepossa qualificarsi illegittima la limitazione della libertà imposta a seguito di unprovvedimento che solamente in parte non è stato convalidato, con conseguenteinoperatività della disciplina della riparazione formale di cui all'art. 314, comma2, cod. proc. pen. (nei limiti di applicabilità ridefiniti da C. Cost., sent. n. 109 del1999); e, per altro verso, che il periodo di detenzione possa essere consideratosine titulo e, quindi, 'utilizzabile' dall'interessato, in base al principio di fungibilitàdella detenzione, per eventuali reati precedentemente commessi, giusta ladisposizione dettata dall'art. 657 cod. proc.Alla luce di tali considerazioni deve, quindi, ritenersi insussistente l’interesse delPubblico Ministero a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento del GIP dinon convalida dell’arresto in relazione al delitto di ricettazione, dovendosiulteriormente rimarcare che, comunque, la decisione, diversamente da quanto siassume nel ricorso, e come puntualmente rilevato dal Procuratore generalepresso questa Corte, non risulta affetta da vizi di motivazione o da violazione dilegge avendo il GIP compiutamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenutoconfigurabile il delitto di ricettazione (e non di riciclaggio) valorizzando elementidi fatto dei quali il ricorrente propone un’alternativa, inammissibile, rilettura (cfr.pag. 5 e segg. dell’ordinanza impugnata).3. Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento al delitto didanneggiamento di cui al capo e) per il quale il GIP ha rigettato la richiesta diapplicazione della misura cautelare.Il provvedimento impugnato ha motivato sulla insussistenza del dolo, ancheeventuale, di danneggiamento in coerenza con i dati processuali e cioèvalorizzando le modalità della fuga (mediante manovre finalizzate ad impedirel’inseguimento e tali da ostacolare concretamente l’esercizio della funzionepubblica e da indurre nell’inseguitore una percezione di pericolo per la propriaincolumità), giudicate dimostrative del delitto di cui all’art.192, comma 7 bis,D.lgs. 185/1992, ma non del delitto di cui all’art. 635 cod. pen., “trattandosi dicondotta colposa” (pag. 9 dell’ordinanza impugnata), si tratta di una valutazionein fatto insindacabile in questa sede, corretta sul piano logico e giuridico.Occorre poi rilevare che, in ordine al delitto di danneggiamento, comepertinentemente osservato dal Procuratore generale, non era stata avanzatarichiesta di convalida dell’arresto e, considerata la pena edittale massimaprevista per tale delitto (anni tre di reclusione ), non era consentita l’applicazionedi alcuna misura cautelare ai sensi dell’art. 280 cod. proc. pen., sicchè anchesotto tale profilo, il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il 24/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLucia [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 1 Serial#: 4712556cac28b00e - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 1 Serial#: 4a628e52e5d0ab32