CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 07694/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.880/2014 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA])e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA n. 86/2013depositata il . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza sopra indicata della CTR Puglia che aveva accolto l’appello principale dei contribuenti e rigettato quello incidentale dell’Ufficio avverso la sentenza della CTP di Foggia di parziale accoglimento dei ricorsi riuniti della società [OSCURATO:PERSONA] srl, già [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] C., e dei soci avverso gli avvisi di accertamento per le annualità 2006 (per indebita deduzione di ammortamenti), e 2007 (per operazioni inesistenti, costi indeducibili, indebiti ammortamenti) con conseguenti maggiori imposte IRES, IRAP e IVA (per la società) e IRPEF (per i soci). Il ricorso è affidato ad un unico motivo. Hanno resistito con controricorso la società e i soci che hanno depositato memoria. In data 31.1.2020 è stata depositata istanza di definizione di lite pendente ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 118 del 2019 da parte della società con ricevuta versamento della prima rata. Si è disposto il rinvio a nuovo ruolo fissando un termine per le deduzioni dell’Ufficio in merito. In data 28.3.2023 l’Agenzia ha comunicato l’avvenuta definizione per la società per l’anno 2007, aggiungendo che non risultava pervenute istanze di definizione per i soci e che non era stato definito l’avviso di accertamento relativo alla società per il 2006. Con memoria depositata in data 7.6.2023 i soci hanno comunicato di aver definito la pendenza ai sensi dell’art. 1 comma 186 e segg. l. n. 197/2022, depositando le domande comprovanti pagamento di quanto dovuto da parte di [OSCURATO:PERSONA] e della prima rata da parte degli altri soci, e hanno chiesto l’estinzione del giudizio. In data 16.6.2023 è stata depositata nota dell’Agenzia delle entrate che comunica l’avvenuta definizione degli avvisi di accertamento relativi ai soci per il 2007. Con ordinanza interlocutoria depositata il 3.8.3023, si è disposto rinvio a nuovo ruolo per deduzioni dell’Agenzia e chiarimenti circa l’avvenuta definizione di tutti gli atti oggetto del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Con nota depositata telematicamente in data 4.10.2023, l’Agenzia delle entrate ha rappresentato che, oltre all’avvenuta definizione da parte della società [OSCURATO:PERSONA] dell’atto n. TVK020204835 2007 a seguito di domanda di definizione liti fiscali ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, si era avuta anche la definizione anche dei seguenti atti ai sensi dell’art. 1 commi 186- 203 della legge 29 dicembre 2022, n.197: 1) TVK010204902 a.i. 2007 –LEONE Linda; 2) TVK010204903 a.i. 2007 –LEONE Maria E.; 3) TVK010204905 a.i. 2007 –LEONE [OSCURATO:PERSONA]; 4) TVK010204906 a.i. 2007 –RUSSO Elsa; 5)TVK010204907 a.i. 2007 - SCARDIGNO Elda . L’Agenzia ha, infine, precisato che ogni riferimento nelle precedenti note ad accertamenti per l’annualità 2006 d oveva intendersi un refuso,atteso che tale annualità si era resa definitiva per giudicato interno; il che corrisponde a quanto riportato nel ricorsoagenziale, ove si era dato atto dell’acquiescenza alla sentenza di primo grado quanto alla rideterminazione degli ammortamenti che costituiva l’unico rilievo dell’avviso di accertamento relativo al 2006. Sussistono, quindi, i presupposti per l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6 comma 13 d.l. n. 119/2018 e dell’art. 1 comma 198l. n. 197/2022 con spese a carico di chi le ha anticipate. P.Q.M. dichiara l’es