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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11764/2026

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rente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente–avverso la sentenza n. 4494/38/2016 della Commissione tributariaregionale della Lombardia, depositata in data 1.9.2016, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 6122/2017Numero sezionale 2503/2026Numero di raccolta generale 11764/2026Data pubblicazione 29/04/20261.

L'Agenzia delle Entrate di Milano notificava a D’[OSCURATO:PERSONA] l’avviso diaccertamento n.

T9B01HI06710/2012, relativo all'anno d'imposta 2006; indata 22.01.2013 il contribuente depositava istanza finalizzataall'attivazione dell'accertamento con adesione, ex art. 6 co. 2 D. Lgs.218/1997, con esito negativo.

Proposto ricorso, la C.T.P. di Milano, presopagamento basata sul suddetto avviso di accertamento e che la stessa erastata sgravata, dichiarava l’estinzione del giudizio per cessazione dellamateria del contendere.3.

La C.T.R. della Lombardia, adita dall’Ufficio - che faceva presente che lacartella di pagamento era stata solo parzialmente sgravata, in quantoerroneamente era stato iscritto a ruolo l’intero importo anziché i due terziex art. 15 del d.p.r. n. 602/1973, insistendo per il rigetto del ricorso -accoglieva il gravame, ritenendo legittimo l’avviso di accertamento.4.

Avverso la precitata sentenza D’[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione affidato a due motivi.2.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.3.

Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].1.

Con il primo motivo, rubricato «Violazione o falsa applicazione dellenorme di diritto relative al procedimento di accertamento seguito dall’'[OSCURATO:PERSONA], di cui al d.p.r. n. 600/1973, stante l'erratae/o comunque omessa motivazione dei Giudici di seconde curae in ordinealla dedotta legittimità dell'accertamento induttivo», il ricorrente deduceche la sentenza impugnata merita integrale censura nella parte in cui haritenuto "che la ricostruzione del reddito fatta dall'ufficio è pienamentelegittima e congrua", con ciò riconoscendo la legittimità dell'operatodell'Ufficio.

Rileva, al riguardo, che i giudici di prime e seconde cure nonNumero registro generale 6122/2017Numero sezionale 2503/2026Numero di raccolta generale 11764/2026Data pubblicazione 29/04/2026erano mai entrati effettivamente nel merito per valutare la legittimitàdell'avviso di accertamento, omettendo ogni motivazione al riguardo.1.1.

Il motivo, con il quale si lamenta l’omessa motivazione a fondamentodella statuizione di accoglimento del gravame dell’Ufficio e che vapertanto ricondotto alla previsione di cui all’art. 360, comma primo, n. 4,c.p.c., è fondato.1.2.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si è inpresenza di una "motivazione apparente" allorchè la motivazione, puressendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come partedel documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendetuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita daargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, ove il giudice di meritoometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimentoovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, ditalchè essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sullalogicità del ragionamento del giudice.

Sostanzialmente omogenea allamotivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: inentrambi i casi, invero - e purchè il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali -l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di leggecostituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quantotale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr.Sez. 1 30 giugno 2020 n. 13248; Sez. 1, 18 giugno 2018 n. 16057; n.27112 del 2018; n. 22022 del 2017; Sez. 6-5, 7 aprile 2017 n. 9097 e n.9105; Sez.

U. 3 novembre 2016 n. 22232; Sez.

U 5 agosto 2016 n.16599; Sez.

U 7 aprile 2014, n. 8053 ed ancora Cass. n. 4891 del 2000;n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n.20112 del 2009).Numero registro generale 6122/2017Numero sezionale 2503/2026Numero di raccolta generale 11764/2026Data pubblicazione 29/04/20262.3.

La C.T.R. ha accolto l’appello dell’Ufficio con la seguente motivazione:"il Collegio ritiene corretta la ricostruzione procedimentale prospettata edocumentata dall'Ufficio, volta a sciogliere l'equivoco che avevacontribuito a creare dichiarando di aver provveduto allo "sgravio totaledella cartella di pagamento oggetto dell'odierna impugnazione anziché aquello parziale ''per riportarla al corretto ammontare attesa propriol'impugnazione dell'avviso di accertamento per cui è causa" chiedendo edottenendo dalla CTP di [OSCURATO:PERSONA] 15, la Sentenza n. 4614 di estinzionetotale del giudizio - anziché parziale - ormai passata in giudicato. (. .. )Nel merito, la ricostruzione del reddito fatta dall’Ufficio è pienamentelegittima e congrua.

Pertanto, ogni diversa domanda, eccezione ededuzione disattesa, restando assorbita da quanto prefato o superata perincompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto econsiderato dal Collegio, il ricorso in appello dell'Ufficio deve essereaccolto; riformata in toto deve essere la sentenza impugnata e, perl'effetto, legittimo deve essere dichiarato l'accertamento impugnato. (..)"2.4.

La motivazione della sentenza impugnata è all’evidenza meramenteapodittica, non essendovi alcuna argomentazione in fatto ed in diritto asostegno della ritenuta legittimità dell’avviso di accertamento impugnato,una volta accertata l’erronea dichiarazione della cessazione della materiadel contendere da parte del giudice di primo grado.2.5.

Questa Corte ha chiarito che qualora l'impugnazione investauna pronuncia in rito che abbia negato il diritto alla pronuncia nel merito(nel caso di specie, una sentenza della commissione tributaria provincialeche si è limitata a dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione dellamateria del contendere), l'appellante può limitarsi nel gravame adenunciare l'erroneità della decisione ed a richiamare l'atto introduttivodel primo grado, senza bisogno di riprodurne le ragioni di merito, di cui ilgiudice del gravame può prendere conoscenza visionando l'atto nelfascicolo dell'appellante ovvero in quello d'ufficio di primo grado, attesoNumero registro generale 6122/2017Numero sezionale 2503/2026Numero di raccolta generale 11764/2026Data pubblicazione 29/04/2026che dall'accoglimento dell'impugnazione discendel'integrale devoluzione al giudice dell'appello del compito di decidere tuttele questioni dedotte nel giudizio di primo grado ( Cass. n. 12092/2004,Cass. n. 5031/2005, Cass. n. 6481/2010).2.

Il secondo motivo, con il quale si deduce l’«omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,quale la responsabilità del professionista nel mancato invio delladichiarazione dei redditi», resta assorbito.3.

In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza vapertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria dellaLombardia, in diversa composizione, al fine di esaminare i motivi dicensura dell’atto impositivo contenuti nel ricorso di primo grado.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria della Lombardia, indiversa composizione, per un nuovo esame, oltre che per liquidare le spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.3.2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente–avverso la sentenza n. 4494/38/2016 della Commissione tributariaregionale della Lombardia, depositata in data 1.9.2016, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 6122/2017Numero sezionale 2503/2026Numero di raccolta generale 11764/2026Data pubblicazione 29/04/20261. L'Agenzia delle Entrate di Milano notificava a D’[OSCURATO:PERSONA] l’avviso diaccertamento n. T9B01HI06710/2012, relativo all'anno d'imposta 2006; indata 22.01.2013 il contribuente depositava istanza finalizzataall'attivazione dell'accertamento con adesione, ex art. 6 co. 2 D. Lgs.218/1997, con esito negativo. Proposto ricorso, la C.T.P. di Milano, presopagamento basata sul suddetto avviso di accertamento e che la stessa erastata sgravata, dichiarava l’estinzione del giudizio per cessazione dellamateria del contendere.3. La C.T.R. della Lombardia, adita dall’Ufficio - che faceva presente che lacartella di pagamento era stata solo parzialmente sgravata, in quantoerroneamente era stato iscritto a ruolo l’intero importo anziché i due terziex art. 15 del d.p.r. n. 602/1973, insistendo per il rigetto del ricorso -accoglieva il gravame, ritenendo legittimo l’avviso di accertamento.4. Avverso la precitata sentenza D’[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione affidato a due motivi.2. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.3. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].1. Con il primo motivo, rubricato «Violazione o falsa applicazione dellenorme di diritto relative al procedimento di accertamento seguito dall’'[OSCURATO:PERSONA], di cui al d.p.r. n. 600/1973, stante l'erratae/o comunque omessa motivazione dei Giudici di seconde curae in ordinealla dedotta legittimità dell'accertamento induttivo», il ricorrente deduceche la sentenza impugnata merita integrale censura nella parte in cui haritenuto "che la ricostruzione del reddito fatta dall'ufficio è pienamentelegittima e congrua", con ciò riconoscendo la legittimità dell'operatodell'Ufficio. Rileva, al riguardo, che i giudici di prime e seconde cure nonNumero registro generale 6122/2017Numero sezionale 2503/2026Numero di raccolta generale 11764/2026Data pubblicazione 29/04/2026erano mai entrati effettivamente nel merito per valutare la legittimitàdell'avviso di accertamento, omettendo ogni motivazione al riguardo.1.1. Il motivo, con il quale si lamenta l’omessa motivazione a fondamentodella statuizione di accoglimento del gravame dell’Ufficio e che vapertanto ricondotto alla previsione di cui all’art. 360, comma primo, n. 4,c.p.c., è fondato.1.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si è inpresenza di una "motivazione apparente" allorchè la motivazione, puressendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come partedel documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendetuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita daargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, ove il giudice di meritoometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimentoovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, ditalchè essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sullalogicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea allamotivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: inentrambi i casi, invero - e purchè il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali -l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di leggecostituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quantotale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr.Sez. 1 30 giugno 2020 n. 13248; Sez. 1, 18 giugno 2018 n. 16057; n.27112 del 2018; n. 22022 del 2017; Sez. 6-5, 7 aprile 2017 n. 9097 e n.9105; Sez. U. 3 novembre 2016 n. 22232; Sez. U 5 agosto 2016 n.16599; Sez. U 7 aprile 2014, n. 8053 ed ancora Cass. n. 4891 del 2000;n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n.20112 del 2009).Numero registro generale 6122/2017Numero sezionale 2503/2026Numero di raccolta generale 11764/2026Data pubblicazione 29/04/20262.3. La C.T.R. ha accolto l’appello dell’Ufficio con la seguente motivazione:"il Collegio ritiene corretta la ricostruzione procedimentale prospettata edocumentata dall'Ufficio, volta a sciogliere l'equivoco che avevacontribuito a creare dichiarando di aver provveduto allo "sgravio totaledella cartella di pagamento oggetto dell'odierna impugnazione anziché aquello parziale ''per riportarla al corretto ammontare attesa propriol'impugnazione dell'avviso di accertamento per cui è causa" chiedendo edottenendo dalla CTP di [OSCURATO:PERSONA] 15, la Sentenza n. 4614 di estinzionetotale del giudizio - anziché parziale - ormai passata in giudicato. (. .. )Nel merito, la ricostruzione del reddito fatta dall’Ufficio è pienamentelegittima e congrua. Pertanto, ogni diversa domanda, eccezione ededuzione disattesa, restando assorbita da quanto prefato o superata perincompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto econsiderato dal Collegio, il ricorso in appello dell'Ufficio deve essereaccolto; riformata in toto deve essere la sentenza impugnata e, perl'effetto, legittimo deve essere dichiarato l'accertamento impugnato. (..)"2.4. La motivazione della sentenza impugnata è all’evidenza meramenteapodittica, non essendovi alcuna argomentazione in fatto ed in diritto asostegno della ritenuta legittimità dell’avviso di accertamento impugnato,una volta accertata l’erronea dichiarazione della cessazione della materiadel contendere da parte del giudice di primo grado.2.5. Questa Corte ha chiarito che qualora l'impugnazione investauna pronuncia in rito che abbia negato il diritto alla pronuncia nel merito(nel caso di specie, una sentenza della commissione tributaria provincialeche si è limitata a dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione dellamateria del contendere), l'appellante può limitarsi nel gravame adenunciare l'erroneità della decisione ed a richiamare l'atto introduttivodel primo grado, senza bisogno di riprodurne le ragioni di merito, di cui ilgiudice del gravame può prendere conoscenza visionando l'atto nelfascicolo dell'appellante ovvero in quello d'ufficio di primo grado, attesoNumero registro generale 6122/2017Numero sezionale 2503/2026Numero di raccolta generale 11764/2026Data pubblicazione 29/04/2026che dall'accoglimento dell'impugnazione discendel'integrale devoluzione al giudice dell'appello del compito di decidere tuttele questioni dedotte nel giudizio di primo grado ( Cass. n. 12092/2004,Cass. n. 5031/2005, Cass. n. 6481/2010).2. Il secondo motivo, con il quale si deduce l’«omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,quale la responsabilità del professionista nel mancato invio delladichiarazione dei redditi», resta assorbito.3. In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza vapertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria dellaLombardia, in diversa composizione, al fine di esaminare i motivi dicensura dell’atto impositivo contenuti nel ricorso di primo grado. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria della Lombardia, indiversa composizione, per un nuovo esame, oltre che per liquidare le spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.3.2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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