CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 novembre 1985
Cassazione n. 19928/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/11/1985 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 10/12/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLI, in data 09/12/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 629 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Co due distinti motivi il ricorrente contestava da un lato, l'identificazione del cerreto e, specificatamente, la credibilità delle dichiarazioni ricognitive del Marrone e, dall'altro, la motivazione relativa al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 7 D.I. n. 152 del 1991. Entrambe le doglianze sono manifestamente infondate in quanto sia l'identificazione, che il riconoscimento dell'aggravante oggettiva del metodo mafioso (l'unica riconosciuta dai giudici di merito) sono state oggetto di ampia trattazione da parte dei giudici di merito che, con v motivazione articolata, diffusa valutavano le prove raccolte come univocamente indicative sia della responsabilità del ricorrente che della sussistenza della aggravante del metodo mafioso. Si tratta di una motivazione priva di vizi logici coerente con le emergenze processuali che non risulta incisa dalle doglianze difensive che si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 20