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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 00805/2024

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guente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25325/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 64, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata come da Pec registri di giustizia presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO L'AQUILAn.108/2022depositata il 14/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, atteso che il precedente nomofilattico sulla cui base si è definito il giudizio, a fronte di questione nuova e di non facile definizione giuridica, è successivo all’introduzione del ricorso per cassazione P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Compensa fra le parti delle spese del procedimento.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25325/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 64, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata come da Pec registri di giustizia presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO L'AQUILAn.108/2022depositata il 14/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, atteso che il precedente nomofilattico sulla cui base si è definito il giudizio, a fronte di questione nuova e di non facile definizione giuridica, è successivo all’introduzione del ricorso per cassazione P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa fra le parti delle spese del procedimento. Cos
Decreto Cassazione n. 00805/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris