Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 22130/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 7459 /20 2 2 r.g. propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia in Roma, alla Via del [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studiodell’[OSCURATO:PERSONA]. - r icorrent e - contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;[OSCURATO:PERSONA]. - intimati - avverso il decreto emesso d a l [OSCURATO:PERSONA] il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 05/04/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Torino, con decreto del 10 settembre 2021, prorogò il periodo di trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], cittadino nigeriano, presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri "Brunelleschi" di Torino per ulteriori quindici giorni.

Giustificò la riconosciuta proroga «alla luce della richiesta di identificazione del 17.07.21 inoltrata dalla P.A.ed atteso il silenzio della [OSCURATO:PERSONA] non imputabile alla P.A.».

1.1. Per la cassazione di detto provvedimento ha proposto ricorso il Craxi, affidato ad un motivo, illustrato anche da memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] di Torino ed il Ministero dell’Interno, entrambi destinatari della notificazione del ricorso predetto, sono rimasti solo intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’unico formulato motivo di ricorso, - rubricato, « Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt., 14, comma 5, del d.lgs. n. 286/98, 15, par. 4, Direttiva 2008/115/CE - assenza della particolare complessità nelle procedure di identificazione e organizzazione del rimpatrio a causa della mancata attività istruttoria della pubblica amministrazione (Cass., n. 15647/21)» -censura il provvedimento impugnato rimarcando che «la richiesta della Questura di Torino di seconda proroga del trattenimento, avanzata in data 8 settembre 2021, non risultava corredata da alcuna attività istruttoria successiva al 17 luglio 2021, né veniva dato atto di alcun elemento attestante la particolare complessità delle procedure di identificazione e organizzazione del rimpatrio». 1.1.Una siffatta doglianza si rivela inammissibile.

1.2. Invero, secondo ilricorrente, trattandosi, nella specie, di persona già detenuta in carcere per più di novanta giorni, la seconda proroga poteva essere concessa soltanto in presenza di “particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio” ai sensi dell’art. 14, comma 5, settimo periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998.

1.2.1. Sennonché, rileva il Collegio che il presupposto di fatto d i tale argomentazione, e cioè la pregressa detenzione del Craxi per più di novanta giorni, non risulta dal provvedimento impugnato, né il relativo accertamento, chiaramente di natura fattuale, può essere effettuato in sede di legittimità.

2. Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo rimasti solo intimati il Ministero dell’Interno e la Questura di Torino, altresì dandosi atto che, trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 7459 /20 2 2 r.g. propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia in Roma, alla Via del [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studiodell’[OSCURATO:PERSONA]. - r icorrent e - contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;[OSCURATO:PERSONA]. - intimati - avverso il decreto emesso d a l [OSCURATO:PERSONA] il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 05/04/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Torino, con decreto del 10 settembre 2021, prorogò il periodo di trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], cittadino nigeriano, presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri "Brunelleschi" di Torino per ulteriori quindici giorni. Giustificò la riconosciuta proroga «alla luce della richiesta di identificazione del 17.07.21 inoltrata dalla P.A.ed atteso il silenzio della [OSCURATO:PERSONA] non imputabile alla P.A.». 1.1. Per la cassazione di detto provvedimento ha proposto ricorso il Craxi, affidato ad un motivo, illustrato anche da memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] di Torino ed il Ministero dell’Interno, entrambi destinatari della notificazione del ricorso predetto, sono rimasti solo intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’unico formulato motivo di ricorso, - rubricato, « Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt., 14, comma 5, del d.lgs. n. 286/98, 15, par. 4, Direttiva 2008/115/CE - assenza della particolare complessità nelle procedure di identificazione e organizzazione del rimpatrio a causa della mancata attività istruttoria della pubblica amministrazione (Cass., n. 15647/21)» -censura il provvedimento impugnato rimarcando che «la richiesta della Questura di Torino di seconda proroga del trattenimento, avanzata in data 8 settembre 2021, non risultava corredata da alcuna attività istruttoria successiva al 17 luglio 2021, né veniva dato atto di alcun elemento attestante la particolare complessità delle procedure di identificazione e organizzazione del rimpatrio». 1.1.Una siffatta doglianza si rivela inammissibile. 1.2. Invero, secondo ilricorrente, trattandosi, nella specie, di persona già detenuta in carcere per più di novanta giorni, la seconda proroga poteva essere concessa soltanto in presenza di “particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio” ai sensi dell’art. 14, comma 5, settimo periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998. 1.2.1. Sennonché, rileva il Collegio che il presupposto di fatto d i tale argomentazione, e cioè la pregressa detenzione del Craxi per più di novanta giorni, non risulta dal provvedimento impugnato, né il relativo accertamento, chiaramente di natura fattuale, può essere effettuato in sede di legittimità. 2. Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo rimasti solo intimati il Ministero dell’Interno e la Questura di Torino, altresì dandosi atto che, trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione c
Decreto Cassazione n. 22130/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris