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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021

Cassazione n. 44241/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge, per non essere stato ritenuto inammissibile l'appello del Pubblico ministero, perché tardivo (in quanto depositato il 7 aprile 2015 mentre il termine scadeva il 2 aprile), nonché per non essere stato dichiarato il reato estinto per prescrizione e per essere stata ritenuta sussistente la recidiva.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 Come risulta dagli atti, l'appello è stato spedito il 2 aprile 2015, così che, potendosi considerare, ai sensi dell'art. 583 c.p.p., la data della spedizione, l'atto di impugnazione è tempestivo. 2.2 Quanto all'estinzione del reato per prescrizione, la Corte territoriale ha correttamente osservato che il reato non era prescritto per effetto della recidiva qualificata, così che doveva applicarsi il doppio aumento di 2/3 sulla pena massima di dieci anni di reclusione. 2.3 Il motivo sulla recidiva non è consentito.

La relativa doglianza era stata sollevata per la prima volta solo con i motivi aggiunti e quindi era inammissibile, con la conseguenza che la Corte d'appello poteva non prenderla in considerazione.

Questa Corte (Sez. 2, n. 17693 del 17/1/2018, Rv. 272821) è ferma nel ritenere che i motivi nuovi, proposti a sostegno dell'impugnazione, devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata già investiti dall'atto di impugnazione originario.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 29 ottobre 2021 Il consigliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] 13.e [OSCURATO:PERSONA]Agostini -- , (2-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge, per non essere stato ritenuto inammissibile l'appello del Pubblico ministero, perché tardivo (in quanto depositato il 7 aprile 2015 mentre il termine scadeva il 2 aprile), nonché per non essere stato dichiarato il reato estinto per prescrizione e per essere stata ritenuta sussistente la recidiva. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 Come risulta dagli atti, l'appello è stato spedito il 2 aprile 2015, così che, potendosi considerare, ai sensi dell'art. 583 c.p.p., la data della spedizione, l'atto di impugnazione è tempestivo. 2.2 Quanto all'estinzione del reato per prescrizione, la Corte territoriale ha correttamente osservato che il reato non era prescritto per effetto della recidiva qualificata, così che doveva applicarsi il doppio aumento di 2/3 sulla pena massima di dieci anni di reclusione. 2.3 Il motivo sulla recidiva non è consentito. La relativa doglianza era stata sollevata per la prima volta solo con i motivi aggiunti e quindi era inammissibile, con la conseguenza che la Corte d'appello poteva non prenderla in considerazione. Questa Corte (Sez. 2, n. 17693 del 17/1/2018, Rv. 272821) è ferma nel ritenere che i motivi nuovi, proposti a sostegno dell'impugnazione, devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata già investiti dall'atto di impugnazione originario. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 29 ottobre 2021 Il consigliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] 13.e [OSCURATO:PERSONA]Agostini -- , (2-
Sentenza Cassazione n. 44241/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris