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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 07277/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29144/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 9 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so d all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente pro tempore , MINISTERO D ELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCAin persona del Ministro pro tempore, domiciliatio ope legis in [OSCURATO:PERSONA] N. 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale sonorappresentati e difesi -controricorrenti e ricorrent i incidental i - avverso la sentenza n. 982/2017della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. n. 3064/2012; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.29144/2017 Cron.

Rep.

Ud.02/02/2023 - CC udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 0 2 / 0 2 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Bari ha parzialmente accolto l’appello del MIUR, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’[OSCURATO:PERSONA] per la Puglia avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] che, in accoglimento delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], aveva: a) dichiarato la nullità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato intercorsi fra le parti; b) accertata l’esistenza di un rapporto a tempo indeterminato decorrente dal 1° aprile 2009; c) condannato il Ministero al pagamento dell’indennità onnicomprensiva prevista dall’art. 32 della legge n. 183/2010 quantificata in nove mensilità; d) condannato il Ministero a riconoscere, ai fini della ricostruzione della carriera, l’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, ed a corrispondere all’originario ricorrente le conseguenti differenze retributive;

2. la Corte territoriale, richiamati i principi di diritto enunciati da questa Corte con le sentenze da 22552 a 22558 del 2016, ha escluso che dall’eventuale illegittimità del termine potesse derivare l’instaurazione fra le parti di rapporto a tempo indeterminato ed ha anche ritenuto infondata la domanda di risarcimento del danno, perché [OSCURATO:PERSONA] nelle more del giudizio era stato definitivamente immesso in ruolo;

3. il giudice d’appello ha, invece , ri tenuto infondata l’impugnazione avverso il capo della sentenza che aveva accertato «la spettanza della progressione economica stipendiale riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato»;4. ha richiamato la motivazione di Cass. n. 22558/2016 ed ha aggiunto che anche nella fattispecie gli appellanti avevano fatto leva su circostanze non inerenti le caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, come tali inidonee a legittimare la disparità;

5. infine ha precisato che anche la disciplina relativa al riconoscimento del servizio preruolo, dettata per il personale docente dall’art. 485 e per il personale ATA dall’art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 deve essere disapplicata per le medesime ragioni in quanto l’anzianità è riconosciuta solo parzialmente;

6. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, ai quali hanno resistito il MIUR e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che hanno notificato controricorso con ricorso incidentale affidato ad un’unica censura, illustrata da memoria;

7. al ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorso principale denuncia, con il primo motivo, la violazione dell’art. 434 cod. proc. civ. nonché l’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello,che andava, invece, accolta perché il Ministero non aveva indicato le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto e le ragioni di asserita erroneità della sentenza impugnata;

2. con il secondo motivo, formulato ai sensi dei nn. 3 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 132, della legge n. 107 del 2015, dell’art. 32 della legge n. 183/2010, della clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/Ce; sostiene, in sintesi, che:a) sul diritto al risarcimento del danno,quantificato in nove mensilità,si era formato giudicato perché nell’appello non erano state formulate puntuali censure ed inoltre il Ministero aveva prestato acquiescenza al capo della sentenza in quanto, nonostante l’in tervenuta sospensione dell’esecutività della pronuncia di primo grado, aveva provveduto, dopo la proposizione dell’appello, al pagamento delle somme riconosciute dalla sentenza; c) la Corte Costituzionale, nel ritenere la cancellazione dell’illecito, si era posta in contrasto con i principi affermati dalla Corte di Giustizia ed aveva malamente interpretato la legge n. 107/2015,con la quale era stato istituito il fondo per il pagamento dei risarcimenti dovuti per illegittima reiterazione dei contratti, senza operare alcuna distinzione fra docenti immessi in ruolo e docenti ancora precari; d) non condivisibile è il principio di diritto enunciato da Cass.n. 22552/2016 quanto alla legittimità delle supplenze sino al termine delle attività didattiche,perché la previsione di legge non può esonerare il datore di lavoro dall’onere di provare i presupposti giustificativi del ricorso al contratto a tempo determinato;

3. il ricorso incidentale, con un unico motivo, denuncia la violazione degli artt. 485, 489, 569 deld.lgs. n. 297 del 1994 nonché della clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE; il Ministero premette che la Corte territoriale ha confuso la fattispecie relativa alla ricostruzione di carriera operata dopo l’immissione in ruolo conla diversa questione della progressione stipendiale rivendicata dall’assunto a tempo determinato in pendenza del contratto a termine; richiama la normativa dettata dal T.U. sulla ricostruzione della carriera e rileva che quest’ultima riconosce, sia pure parzialmente, l’anzianità di servizio sicché risulta rispettosa del principio del pro rata temporisrichiamato dalla Corte di Giustizia;

4. il primo motivo del ricorso principale è inammissibile, perché formulato senza il necessario rispetto degli oneri imposti dall’art. 366 n. 6 e dall’art. 369 cod. proc. civ. quanto alla specifica indicazione ed alla produzione degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda;

4.1. il ricorrente assume, apod itticamente, che doveva essere accolta l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dal MIUR, non esaminata dalla Corte territoriale, senza precisare quale fosse il contenuto della sentenza di prime cure e senza indicare gli argomenti sulla base dei quali la pronuncia era stata censurata;

4.2. il requisito imposto dal richiamato art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo, rispetto ai quali la Corte è giudice del «fatto processuale», perché l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass.

S.U. n. 8077/2012);

4.3. la parte, quindi, non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di riportare nel ricorso, nelle parti essenziali, gli atti rilevanti, non essendo consentito il mero rinvio per relationem, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (cfr. fra le più recenti Cass.

S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019);

4.5. gli oneri sopra richiamati sono, altresì, funzionali a permettere il pronto reperimento degli atti e dei documenti il cui esame risulti indispensabile ai fini della decisione sicché, se da un lato può essere sufficiente per escludere la sanzione della improcedibilità il deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio nonché dei fascicoli di parte di entrambi i gradi del giudizio di merito, dall’altro non si può mai prescindere dalla specificazione dell’esatta sede in cui il documento o l’atto sia rinvenibile ( Cass.

S.U. n. 25038/2013);

5.6. la recente decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 28 ottobre 2021, Succi ed altri contro Italia , ha escluso che l’orientamento sopra richiamato sia in sé lesivo del diritto di accesso alla giurisdizione superiore ed ha rilevato che la cosiddetta autosufficienza del ricorso, se applicata senza cadere in eccessivo formalismo, serve a semplificare l'attività dell'organo giurisdizionale nazionale e ad assicurare nello stesso tempo la certezza del diritto nonché la corretta amministrazione della giustizia (punto 75) in quanto, consentendo alla Corte di Cassazione di comprendere ilcontenuto delle doglianze sulla base della sola lettura del ricorso, garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili ( punti 78, 104 e 105);

5.7. le Sezioni Unite di questa Corte, nel recepire detta sollecitazione, con la sentenza n. 8950 del 18 marzo 2022 hanno affermato che l’onere di «specifica indicazione» imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. non si può «tradurre in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti postia fondamento del ricorso», ma hanno anche ritenuto necessaria l’individuazione chiara del contenuto dell’atto, individuazione che difetta nella fattispecie;

6. il secondo motivo è inammissibile nella parte in cui sviluppa argomentazioni non riferibili al decisum della sentenza impugnata ed è infondato per il resto;

6.1. il Collegio condivide e fa proprio l’orientamento già espresso da questa Corte in fattispecie analoga secondo cui «l'acquiescenza tacita di cui all'art. 329 cod. proc. civ., preclusiva del diritto di impugnazione, è configurabile solo anteriormente alla proposizione della impugnazione mentre successivamente ad essa è configurabile l'abbandono della impugnazione soltanto per rinuncia espressa nelle forme di legge (Cass. n. 11381/2019 e Cass. n. 28635/2018 che richiamano Cass n. 2704/2005); il principio è assorbente rispetto ad ogni altra considerazione e porta ad escludere che nella fattispecie il pagamento dell’importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, avvenuto in pendenza del giudizio di appello nonostante l’accoglimento dell’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, possa essere valorizzato ex art.329 cod. proc. civ.;

6.2. quanto all’efficacia satisfattiva dell’immissione in ruolo avvenuta in corso di causa, il ricorsofa leva su argomenti che questa Corte ha più volte valutato con ordinanze (cfr. fra le tante Cass. n. 10650/2021, Cass. n. 18344/2020, Cass. n. 23050/2020, Cass. n. 23051/2020) alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;

6.3. le decisioni si pongono nel solco già tracciato dalle sentenze pubblicate in data 12/2/2020, nn. 3472 e 3474, con le quali sono stati ribaditi i principi enunciati da Cass.n. 22552/2016, ed affermato che «nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personaleATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione", secondo l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell'8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l'immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto»;

6.4. il ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a rimeditare il consolidato orientamento espresso, condiviso dal Collegio e quiribadito;

6.5. infine il motivo è inammissibile nella parte in cui affronta la questione inerente alla legittimità delle supplenze stipulate sino al termine delle attività didattiche,perché la Corte territoriale ha ritenuto decisiva ed assorbente ai fini del rigetto della domanda l’intervenuta stabilizzazione;

6.6. nel giudizio dicassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specificaattinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio ( cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass.n. 17125/2007, Cass.

S.U. n. 14385/2007);

7. parimenti inammissibile è il ricorso incidentale; il Collegio intende dare continuità all’orientamento già espresso con le ordinanze nn. 35229 e 35232 del 2021 che, in fattispecie analoghe se non sovrapponibili, hanno ritenuto inammissibili le censure perché non riferibili all’azione effettivamente esperita e, quindi, prive di specifica necessaria attinenza al decisum; 7.1.occorre premettere che, come affermato in motivazione da Cass. n. 17314/2020 e da Cass. n. 31149/2019, l’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all’anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all’immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato; 7.2.si tratta di pretese che, seppure fondate entrambe sulla clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 99/70/CE, non sono sovrapponibili, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell’altro la prestazione a tempo determinato seguita dall’immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo; 7.3.in particolare per la prima delle due azioni il quadro normativo e contrattuale interno è rappresentato dai CCNL succedutisi nel tempo che, nel ribadire un criterio già indicato da dall’art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, parametra la retribuzione spettante all’assunto a tempo determinato a quella «iniziale» prevista per il personale di ruolo ( cfr. Cass.n. 22558/2016, richiamata da numerose successive pronunce), mentre la ricostruzione della carriera successiva all’immissione in ruolo trova la sua disciplina negli artt. 485 e seguenti del d.lgs. n. 297/1994 per il personale docente e negli artt. 569 e seguenti del richiamato T.U. ( cfr.Cass. n. 31149/ 2019 e Cass. n. 31150/2019);

7.4. il giudice, quindi, in un caso è tenuto a verificare la compatibilità con il diritto dell’Unione della disciplina contrattuale che, in pendenza di rapporto a termine, non assegna alcun rilievo all’anzianità di servizio maturata, nell’altro se sia giustificata l’abbattimento dell’anzianità stessa che il legislatore nazionale ha operato riconoscendo solo parzialmente l’anzianità medesima, una volta concluso il contratto a tempo indeterminato;7.5. la Corte territoriale ha dato atto del contenuto originario delle domande proposte dal ricorrente i l qual e aveva domandato, oltre alla conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato ed il risarcimento dei danni in ragione dell’illegittima reiterazione delle supplenze, anche l’accertamento del «diritto al riconoscimento della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti di ruolo»;

7.6. nella motivazione, poi, quanto alle pretese economiche, si richiama il principio di diritto enunciato da Cass. n. 22558/2016, si afferma la fondatezza della domanda volta ad ottenere la «perequazione retributiva ragguagliata al trattamento del personale stabilizzato incaricato di svolgere mansioni equivalenti», si disapplicano le clausole dei contratti collettivi in forza delle quali al «personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo»;

7.7. oggetto del giudizio, quindi, non era, né poteva esserlo, la domanda di ricostruzione della carriera ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994 (con l’originaria domanda era stata chiesta la conversione del rapporto e, come sottolineano le controricorrenti, al momento del deposito del ricorso nessuna di loro era stata immessa nei ruoli del personale della scuola), sicché il riferimento alla necessità di disapplicare anche detta ultima disposizione è stato evidentemente fatto ad abundantiam, posto che la domanda accolta si riferiva alla «spettanza della progressione economica stipendiale riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato» in pendenza di rapporti a termine; 7.8.la ratio decidendi della sentenza impugnata è fondata sull’assenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento, giuridico ed economico, fra assunti a tempo determinato e indeterminato nell’arco temporale in cui si svolge il rapporto a termine e, rispetto a detta ratio, del tutto inconferenti sono le considerazioni sviluppate nel ricorso;

7.9. la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che nel giudizio di legittimità, è inammissibile il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam , perchè la stessa non spiega influenza sul dispositivo della stessa ed è improduttiva di effetti giuridici, con la conseguenza che non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (cfr. fra le tante Cass. n. 8755/2018);

8. in via conclusiva il ricorso principale deve essere rigettato e quello incidentale dichiarato inammissibile, con conseguente compensazione delle spese del giudizio di cassazione;

9. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente principale;

10. le richiamate condizioni non ricorrono, invece, per i ricorrenti incidentali perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazionenormativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass.

S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29144/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 9 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so d all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente pro tempore , MINISTERO D ELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCAin persona del Ministro pro tempore, domiciliatio ope legis in [OSCURATO:PERSONA] N. 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale sonorappresentati e difesi -controricorrenti e ricorrent i incidental i - avverso la sentenza n. 982/2017della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. n. 3064/2012; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.29144/2017 Cron. Rep. Ud.02/02/2023 - CC udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 0 2 / 0 2 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Bari ha parzialmente accolto l’appello del MIUR, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’[OSCURATO:PERSONA] per la Puglia avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] che, in accoglimento delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], aveva: a) dichiarato la nullità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato intercorsi fra le parti; b) accertata l’esistenza di un rapporto a tempo indeterminato decorrente dal 1° aprile 2009; c) condannato il Ministero al pagamento dell’indennità onnicomprensiva prevista dall’art. 32 della legge n. 183/2010 quantificata in nove mensilità; d) condannato il Ministero a riconoscere, ai fini della ricostruzione della carriera, l’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, ed a corrispondere all’originario ricorrente le conseguenti differenze retributive; 2. la Corte territoriale, richiamati i principi di diritto enunciati da questa Corte con le sentenze da 22552 a 22558 del 2016, ha escluso che dall’eventuale illegittimità del termine potesse derivare l’instaurazione fra le parti di rapporto a tempo indeterminato ed ha anche ritenuto infondata la domanda di risarcimento del danno, perché [OSCURATO:PERSONA] nelle more del giudizio era stato definitivamente immesso in ruolo; 3. il giudice d’appello ha, invece , ri tenuto infondata l’impugnazione avverso il capo della sentenza che aveva accertato «la spettanza della progressione economica stipendiale riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato»;4. ha richiamato la motivazione di Cass. n. 22558/2016 ed ha aggiunto che anche nella fattispecie gli appellanti avevano fatto leva su circostanze non inerenti le caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, come tali inidonee a legittimare la disparità; 5. infine ha precisato che anche la disciplina relativa al riconoscimento del servizio preruolo, dettata per il personale docente dall’art. 485 e per il personale ATA dall’art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 deve essere disapplicata per le medesime ragioni in quanto l’anzianità è riconosciuta solo parzialmente; 6. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, ai quali hanno resistito il MIUR e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che hanno notificato controricorso con ricorso incidentale affidato ad un’unica censura, illustrata da memoria; 7. al ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso principale denuncia, con il primo motivo, la violazione dell’art. 434 cod. proc. civ. nonché l’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello,che andava, invece, accolta perché il Ministero non aveva indicato le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto e le ragioni di asserita erroneità della sentenza impugnata; 2. con il secondo motivo, formulato ai sensi dei nn. 3 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 132, della legge n. 107 del 2015, dell’art. 32 della legge n. 183/2010, della clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/Ce; sostiene, in sintesi, che:a) sul diritto al risarcimento del danno,quantificato in nove mensilità,si era formato giudicato perché nell’appello non erano state formulate puntuali censure ed inoltre il Ministero aveva prestato acquiescenza al capo della sentenza in quanto, nonostante l’in tervenuta sospensione dell’esecutività della pronuncia di primo grado, aveva provveduto, dopo la proposizione dell’appello, al pagamento delle somme riconosciute dalla sentenza; c) la Corte Costituzionale, nel ritenere la cancellazione dell’illecito, si era posta in contrasto con i principi affermati dalla Corte di Giustizia ed aveva malamente interpretato la legge n. 107/2015,con la quale era stato istituito il fondo per il pagamento dei risarcimenti dovuti per illegittima reiterazione dei contratti, senza operare alcuna distinzione fra docenti immessi in ruolo e docenti ancora precari; d) non condivisibile è il principio di diritto enunciato da Cass.n. 22552/2016 quanto alla legittimità delle supplenze sino al termine delle attività didattiche,perché la previsione di legge non può esonerare il datore di lavoro dall’onere di provare i presupposti giustificativi del ricorso al contratto a tempo determinato; 3. il ricorso incidentale, con un unico motivo, denuncia la violazione degli artt. 485, 489, 569 deld.lgs. n. 297 del 1994 nonché della clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE; il Ministero premette che la Corte territoriale ha confuso la fattispecie relativa alla ricostruzione di carriera operata dopo l’immissione in ruolo conla diversa questione della progressione stipendiale rivendicata dall’assunto a tempo determinato in pendenza del contratto a termine; richiama la normativa dettata dal T.U. sulla ricostruzione della carriera e rileva che quest’ultima riconosce, sia pure parzialmente, l’anzianità di servizio sicché risulta rispettosa del principio del pro rata temporisrichiamato dalla Corte di Giustizia; 4. il primo motivo del ricorso principale è inammissibile, perché formulato senza il necessario rispetto degli oneri imposti dall’art. 366 n. 6 e dall’art. 369 cod. proc. civ. quanto alla specifica indicazione ed alla produzione degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda; 4.1. il ricorrente assume, apod itticamente, che doveva essere accolta l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dal MIUR, non esaminata dalla Corte territoriale, senza precisare quale fosse il contenuto della sentenza di prime cure e senza indicare gli argomenti sulla base dei quali la pronuncia era stata censurata; 4.2. il requisito imposto dal richiamato art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo, rispetto ai quali la Corte è giudice del «fatto processuale», perché l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 8077/2012); 4.3. la parte, quindi, non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di riportare nel ricorso, nelle parti essenziali, gli atti rilevanti, non essendo consentito il mero rinvio per relationem, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (cfr. fra le più recenti Cass. S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019); 4.5. gli oneri sopra richiamati sono, altresì, funzionali a permettere il pronto reperimento degli atti e dei documenti il cui esame risulti indispensabile ai fini della decisione sicché, se da un lato può essere sufficiente per escludere la sanzione della improcedibilità il deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio nonché dei fascicoli di parte di entrambi i gradi del giudizio di merito, dall’altro non si può mai prescindere dalla specificazione dell’esatta sede in cui il documento o l’atto sia rinvenibile ( Cass. S.U. n. 25038/2013); 5.6. la recente decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 28 ottobre 2021, Succi ed altri contro Italia , ha escluso che l’orientamento sopra richiamato sia in sé lesivo del diritto di accesso alla giurisdizione superiore ed ha rilevato che la cosiddetta autosufficienza del ricorso, se applicata senza cadere in eccessivo formalismo, serve a semplificare l'attività dell'organo giurisdizionale nazionale e ad assicurare nello stesso tempo la certezza del diritto nonché la corretta amministrazione della giustizia (punto 75) in quanto, consentendo alla Corte di Cassazione di comprendere ilcontenuto delle doglianze sulla base della sola lettura del ricorso, garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili ( punti 78, 104 e 105); 5.7. le Sezioni Unite di questa Corte, nel recepire detta sollecitazione, con la sentenza n. 8950 del 18 marzo 2022 hanno affermato che l’onere di «specifica indicazione» imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. non si può «tradurre in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti postia fondamento del ricorso», ma hanno anche ritenuto necessaria l’individuazione chiara del contenuto dell’atto, individuazione che difetta nella fattispecie; 6. il secondo motivo è inammissibile nella parte in cui sviluppa argomentazioni non riferibili al decisum della sentenza impugnata ed è infondato per il resto; 6.1. il Collegio condivide e fa proprio l’orientamento già espresso da questa Corte in fattispecie analoga secondo cui «l'acquiescenza tacita di cui all'art. 329 cod. proc. civ., preclusiva del diritto di impugnazione, è configurabile solo anteriormente alla proposizione della impugnazione mentre successivamente ad essa è configurabile l'abbandono della impugnazione soltanto per rinuncia espressa nelle forme di legge (Cass. n. 11381/2019 e Cass. n. 28635/2018 che richiamano Cass n. 2704/2005); il principio è assorbente rispetto ad ogni altra considerazione e porta ad escludere che nella fattispecie il pagamento dell’importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, avvenuto in pendenza del giudizio di appello nonostante l’accoglimento dell’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, possa essere valorizzato ex art.329 cod. proc. civ.; 6.2. quanto all’efficacia satisfattiva dell’immissione in ruolo avvenuta in corso di causa, il ricorsofa leva su argomenti che questa Corte ha più volte valutato con ordinanze (cfr. fra le tante Cass. n. 10650/2021, Cass. n. 18344/2020, Cass. n. 23050/2020, Cass. n. 23051/2020) alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; 6.3. le decisioni si pongono nel solco già tracciato dalle sentenze pubblicate in data 12/2/2020, nn. 3472 e 3474, con le quali sono stati ribaditi i principi enunciati da Cass.n. 22552/2016, ed affermato che «nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personaleATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione", secondo l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell'8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l'immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto»; 6.4. il ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a rimeditare il consolidato orientamento espresso, condiviso dal Collegio e quiribadito; 6.5. infine il motivo è inammissibile nella parte in cui affronta la questione inerente alla legittimità delle supplenze stipulate sino al termine delle attività didattiche,perché la Corte territoriale ha ritenuto decisiva ed assorbente ai fini del rigetto della domanda l’intervenuta stabilizzazione; 6.6. nel giudizio dicassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specificaattinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio ( cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass.n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007); 7. parimenti inammissibile è il ricorso incidentale; il Collegio intende dare continuità all’orientamento già espresso con le ordinanze nn. 35229 e 35232 del 2021 che, in fattispecie analoghe se non sovrapponibili, hanno ritenuto inammissibili le censure perché non riferibili all’azione effettivamente esperita e, quindi, prive di specifica necessaria attinenza al decisum; 7.1.occorre premettere che, come affermato in motivazione da Cass. n. 17314/2020 e da Cass. n. 31149/2019, l’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente ed amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all’anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all’immissione in ruolo ed alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato; 7.2.si tratta di pretese che, seppure fondate entrambe sulla clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 99/70/CE, non sono sovrapponibili, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell’altro la prestazione a tempo determinato seguita dall’immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo; 7.3.in particolare per la prima delle due azioni il quadro normativo e contrattuale interno è rappresentato dai CCNL succedutisi nel tempo che, nel ribadire un criterio già indicato da dall’art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, parametra la retribuzione spettante all’assunto a tempo determinato a quella «iniziale» prevista per il personale di ruolo ( cfr. Cass.n. 22558/2016, richiamata da numerose successive pronunce), mentre la ricostruzione della carriera successiva all’immissione in ruolo trova la sua disciplina negli artt. 485 e seguenti del d.lgs. n. 297/1994 per il personale docente e negli artt. 569 e seguenti del richiamato T.U. ( cfr.Cass. n. 31149/ 2019 e Cass. n. 31150/2019); 7.4. il giudice, quindi, in un caso è tenuto a verificare la compatibilità con il diritto dell’Unione della disciplina contrattuale che, in pendenza di rapporto a termine, non assegna alcun rilievo all’anzianità di servizio maturata, nell’altro se sia giustificata l’abbattimento dell’anzianità stessa che il legislatore nazionale ha operato riconoscendo solo parzialmente l’anzianità medesima, una volta concluso il contratto a tempo indeterminato;7.5. la Corte territoriale ha dato atto del contenuto originario delle domande proposte dal ricorrente i l qual e aveva domandato, oltre alla conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato ed il risarcimento dei danni in ragione dell’illegittima reiterazione delle supplenze, anche l’accertamento del «diritto al riconoscimento della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti di ruolo»; 7.6. nella motivazione, poi, quanto alle pretese economiche, si richiama il principio di diritto enunciato da Cass. n. 22558/2016, si afferma la fondatezza della domanda volta ad ottenere la «perequazione retributiva ragguagliata al trattamento del personale stabilizzato incaricato di svolgere mansioni equivalenti», si disapplicano le clausole dei contratti collettivi in forza delle quali al «personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo»; 7.7. oggetto del giudizio, quindi, non era, né poteva esserlo, la domanda di ricostruzione della carriera ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994 (con l’originaria domanda era stata chiesta la conversione del rapporto e, come sottolineano le controricorrenti, al momento del deposito del ricorso nessuna di loro era stata immessa nei ruoli del personale della scuola), sicché il riferimento alla necessità di disapplicare anche detta ultima disposizione è stato evidentemente fatto ad abundantiam, posto che la domanda accolta si riferiva alla «spettanza della progressione economica stipendiale riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato» in pendenza di rapporti a termine; 7.8.la ratio decidendi della sentenza impugnata è fondata sull’assenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento, giuridico ed economico, fra assunti a tempo determinato e indeterminato nell’arco temporale in cui si svolge il rapporto a termine e, rispetto a detta ratio, del tutto inconferenti sono le considerazioni sviluppate nel ricorso; 7.9. la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che nel giudizio di legittimità, è inammissibile il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam , perchè la stessa non spiega influenza sul dispositivo della stessa ed è improduttiva di effetti giuridici, con la conseguenza che non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (cfr. fra le tante Cass. n. 8755/2018); 8. in via conclusiva il ricorso principale deve essere rigettato e quello incidentale dichiarato inammissibile, con conseguente compensazione delle spese del giudizio di cassazione; 9. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente principale; 10. le richiamate condizioni non ricorrono, invece, per i ricorrenti incidentali perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazionenormativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2
Sentenza Cassazione n. 07277/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris