CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 02508/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Premesso che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia in composizione monocratica, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione, poiché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, aveva violato le prescrizioni impostegli rincasando il 4.9.2019 oltre le ore 21:00 consentite. Osservato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli e al trattamento sanzionatorio operato nei confronti del medesimo, nonché al mancato riconoscimento del fatto di lieve entità e alla mancata esclusione della recidiva - sono inammissibili perché prospettano deduzioni generiche oltre che reiterative di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito con corretti argomenti giuridici. Invero, la suddetta Corte rileva che: - l'imputato era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con decreto del 26.4.2017; - nella notte del 4.9.2019 [OSCURATO:PERSONA], mentre era sottoposto a detta misura, era stato visto a bordo di un'autovettura in orario diverso da quello consentito, in violazione della prescrizione di non rincasare oltre le ore 21 e di non uscire la mattina prima delle 7; - il ricorrente riferiva di avere agito per la necessità di comprare delle medicine per il figlio, ma tale giustificazione era priva di alcun riscontro oggettivo, non avendo né indicato la farmacia presso la quale si stava dirigendo, né il farmaco che intendeva acquistare; - è rilevante che la giustificazione sia stata data solo nel corso dell'udienza, prima della discussione, e non nell'immediatezza dei fatti ai carabinieri, i quali avrebbero potuto verificarne la plausibilità; - significativo è anche l'abbigliamento indossato dal ricorrente nel momento in cui venne controllato, che sembra smentire la giustificazione di una mera uscita per recarsi in farmacia, risultando lo stesso vestito di nero con uno scaldacollo (ad inizio settembre, con temperature non inferiori ai 17 gradi) e dei guanti da lavoro; - non è possibile, quindi, ritenere il fatto di particolare tenuità, avendo [OSCURATO:PERSONA] violato le prescrizioni impostegli presumibilmente per compiere un delitto; - la pena risulta in ogni caso di poco superiore al minimo edittale e in linea con la condotta censita; - la richiesta di esclusione della recidiva non può essere presa in considerazione in virtù dei ti precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA], che risulta essere stato condannato per rapina aggravata dall'uso delle armi, porto d'armi e furto aggravato in concorso, cogliendosi da tale vitale delinquenziale anteatta un percorso criminale ben definito da ritenersi aggravato dalla violazione per cui si procede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i