CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23096/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
s [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che confermato la penale responsabilità per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 99 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva - è manifestamente infondato e versato in fatto in quanto la Corte di merito, in maniera congrua e conforme al diritto, ha disatteso il gravame attribuente all'impugnato una maggiore pericolosità sulla scorta non dei soli precedenti penali ma delle specifiche modalità impiegate per commettere l'illecito oggetto del presente procedimento; e rispetto a tale iter il ricorso finisce col prospettare un alternativo apprezzamento qui non consentito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammis P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 26 li %oboi(Morsi is 2