Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 82/1988
ECLI:IT:COST:1988:82
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Una controversia individuale di lavoro fra [OSCURATO:PERSONA] e
l'E.N.E.L., introdotta con citazione notificata il 29 dicembre 1969,
perveniva all'udienza di precisazione delle conclusioni il 1° marzo
1973 senza che, fino a tale momento, il convenuto avesse proposto
l'eccezione di prescrizione dei crediti ex adverso vantati.
All'udienza del 31 maggio 1974, fissata per la discussione, la causa
veniva trattenuta in decisione e, quindi, definita con sentenza del
28 giugno 1974, avverso la quale l'E.N.E.L. proponeva appello (nelle
forme previste dal nuovo rito delle controversie di lavoro,
disciplinato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, entrata in vigore
nel frattempo), sollevando, col relativo atto, l'eccezione suddetta.
L'adita Corte di appello respingeva il gravame, rilevando, fra
l'altro, che l'eccezione stessa non poteva essere proposta, stante il
divieto di jus novorum di cui all'art. 437 cod. proc. civ., nel testo
novellato dalla citata legge n. 533 del 1973, applicabile ai giudizi
pendenti alla data della sua entrata in vigore, giusto il disposto
dell'art. 20 della legge medesima.
Nel susseguente giudizio di cassazione, introdotto dall'E.N.E.L.,
la Corte, con ordinanza emessa l'11 gennaio 1980, ha sollevato la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 437, secondo
comma, (nuovo testo) cod. proc. civ. e 20, primo comma, della legge
n. 533 del 1973, nella parte in cui, in contrasto con gli artt. 3 e
24 Cost., non consentono la proposizione di nuove eccezioni in
appello, in via transitoria e con riferimento ai casi di procedimenti
svoltisi in primo grado secondo il rito previgente alla menzionata
legge (e, quindi, senza soggezione al regime delle preclusioni e
decadenze con questa introdotto) e sottoposti, poi, nella fase di
gravame, alla trattazione col nuovo rito.
Con specifico riguardo alla fattispecie - donde la rilevanza della
questione - la Corte ha osservato che la mancata proposizione
dell'eccezione di prescrizione in primo grado era correlata alla
facoltà di proporla senza limite alcuno (salvo l'eventuale onere
delle spese) nel giudizio di appello, sicché il venir meno di tale
facoltà ha reso impossibile l'esercizio di una difesa, quale
l'eccezione, che è oggetto di uno specifico diritto della parte che
possa avvalersene, con conseguente violazione dell'art. 24 Cost.
Inoltre, la carenza di disposizioni di diritto transitorio dirette a
porre rimedio, in casi analoghi a quello in questione, alla
soppressione della medesima facoltà produce, ad avviso della Corte,
disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 Cost., fra le
posizioni delle parti nei giudizi pendenti all'atto dell'entrata in
vigore della legge n. 533 del 1973, a seconda che tali giudizi si
trovassero o meno in fase decisoria.
Non vi sono state costituzioni né interventi.
La questione, nei termini sopra esposti, è infondata. Invero, il
divieto di cui al secondo comma dell'art. 437 (nuovo testo) cod.
proc. civ. di proporre nuove eccezioni in appello, nelle controversie
soggette al rito del lavoro, va necessariamente coordinato con il
regime di preclusioni e decadenze stabilito, nell'ambito di tale
rito, relativamente al giudizio di primo grado.
In buona sostanza, le preclusioni in appello, ripristinate con la
legge n. 533 del 1973, hanno la loro coerente ed insopprimibile
ragion d'essere nella nuova struttura conferita al processo di primo
grado da tale legge, con l'applicazione dei principi di oralità e di
immediatezza: sarebbe, pertanto, contrario al sistema processuale,
globalmente considerato, imporle a quanti abbiano partecipato al
giudizio di primo grado secondo il rito determinato dalla legge
previgente.
In altre parole, l'jus novorum consentito dall'art. 345 cod. proc.
civ. va considerato, nel caso in cui il procedimento di primo grado
si sia svolto secondo il vecchio rito, come un effetto già prodotto
dalla sentenza conclusiva di detto procedimento, con la conseguenza
che esso risulta utilizzabile dalle parti nell'udienza di discussione
fissata davanti al giudice di appello a norma dell'art. 435, primo
comma, cod. proc. civ.
Alla stregua di siffatta interpretazione, deve, pertanto,
escludersi che le parti della controversia individuale di lavoro
svoltasi in primo grado secondo il rito previgente alla legge n. 533
del 1973 risultino private di quelle facoltà che avevano
legittimamente ritenuto di non esercitare durante detto grado di
giudizio; sicché ne consegue la non contrarietà delle norme
censurate ai ricordati precetti costituzionali;
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 437, secondo
comma, cod. proc. civ. e 20, primo comma, della legge 11 agosto 1973,
n. 533, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla
Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI