Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 01928/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero; lette le conclusioni della difesa; [OSCURATO:PERSONA]

1. Corte d'appello di Bologna, con la pronuncia indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose.

2. Avverso la sentenza d'appello e nell'interesse dell'imputato, è stato proposto ricorso fondante su quattro motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali si deducono violazioni di legge e vizi cumulativi di motivazione in merito all'accertata responsabilità e, comunque, alla ritenuta circostanza aggravante e all'esclusione del vincolo della continuazione tra fattispecie sub iudice e reato già ocigetto di condanna irrevocabile.

Con motivo nuovo, proposto ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., prodotta l'intervenuta remissione della querela e la relativa accettazione, si sollecita, anche con le depositate conclusioni, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per remissione della querelala. [OSCURATO:PERSONA]

1. Come correttamente prospettato dal ricorrente, con riferimento alla fattispecie di cui in rubrica sono intervenute la remissione della querela e la relativa accettazione (documentazioni in atti).

Ne conseguono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essersi il reato estinto, non ricorrendo le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità a esso dell'imputato, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (ex art. 340 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata essendosi il reato estinto per remissione della querela e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 1, nov mbre 2023 Il Consigliere 'este re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero; lette le conclusioni della difesa; [OSCURATO:PERSONA] 1. Corte d'appello di Bologna, con la pronuncia indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose. 2. Avverso la sentenza d'appello e nell'interesse dell'imputato, è stato proposto ricorso fondante su quattro motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali si deducono violazioni di legge e vizi cumulativi di motivazione in merito all'accertata responsabilità e, comunque, alla ritenuta circostanza aggravante e all'esclusione del vincolo della continuazione tra fattispecie sub iudice e reato già ocigetto di condanna irrevocabile. Con motivo nuovo, proposto ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., prodotta l'intervenuta remissione della querela e la relativa accettazione, si sollecita, anche con le depositate conclusioni, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per remissione della querelala. [OSCURATO:PERSONA] 1. Come correttamente prospettato dal ricorrente, con riferimento alla fattispecie di cui in rubrica sono intervenute la remissione della querela e la relativa accettazione (documentazioni in atti). Ne conseguono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essersi il reato estinto, non ricorrendo le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità a esso dell'imputato, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (ex art. 340 cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata essendosi il reato estinto per remissione della querela e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 1, nov mbre 2023 Il Consigliere 'este re
Sentenza Cassazione n. 01928/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris