CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 settembre 1983
Cassazione n. 13882/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/09/1983 a BERGAMO nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il 14/05/19147 a [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/07/1976 a [OSCURATO:PERSONA] nata il 06/09/1980 a CAGLIARI avverso l’ordinanza in data 22/11/2024 del [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la nota degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], hanno concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la nota dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e ha chiesto la condanna del ricorrente alle spese e competenze del grado di giudizio. a seguito di trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] impugna l’ordinanza in data 22/11/2024 del Tribunale di Cagliari, che ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen. avverso il decreto in data 17/01/2024 del G.i.p. del Tribunale di Cagliari, che ha disposto l’archiviazione del procedimento n. 9009/2021 R.N.R. Mod. 21., iscritto a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che vedeva l’odierno ricorrente quale persona offesa. Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 410-bis, 571 e 122 cod. proc. pen., perchè il giudice ha erroneamente ritenuto l’inammissibilità del reclamo per carenza di procura speciale che, in realtà, era allegata all’atto di reclamo. Il ricorrente si dichiara consapevole della inoppugnabilità del provvedimento decisorio del reclamo, purtuttavia ritiene necessario proporre ricorso giacchè altri menti il provvedimento errato sarebbe sottratto al vaglio di legittimità. Quindi, dopo avere riassunto i fatti oggetto del procedimento, specifica che il reclamo veniva dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale. Si assume che il reclamo poteva essere proposto direttamente dalla persona offesa, alla luce del disposto normativo che espressamente attribuisce all’interessato la potestà di impugnare il decreto di archiviazione, anche senza l’ausilio di un difensore. Aggiunge che il difensore della persona offesa ha la legittimazione a proporre reclamo ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen., ancorché privo di procura speciale, in virtù del potere di esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti alla persona offesa, attribuitogli dall'art. 101 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é inammissibile. 1.1. L'art. 410-bis cod. proc. pen. prevede, al comma terzo, che, in caso di reclamo avverso il provvedimento che dispone l'archiviazione (decreto o ordinanza), il Tribunale decide con "ordinanza non impugnabile". In assenza di previsioni derogatorie a questa disposizione, il principio di tipicità dei mezzi di impugnazione e della legittimazione ad impugnare, direttamente desumibile dall'art. 568 cod. proc. pen., impone di escludere che il provvedimento di decisione del reclamo sia impugnabile, e, quindi, per quello che interessa specificamente in questa sede, ricorribile per cassazione. 1.2. L'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'ordinanza emessa in sede di reclamo ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. è stata già ripetutamente affermata da questa Corte che, ribadendo la conformità ai principi costituzionali e sovranazionali della citata previsione di legge. E’ stato precisato, infatti, che «il provvedimento con cui il giudice decide, ex art. 410-bis cod. proc. pen., sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione è, per espressa indicazione legislativa non impugnabile, ma alla parte che non sia stata posta in condizione di partecipare effettivamente al procedimento instaurato per il controllo sulla decisione contestata è consentito, quale rimedio atto a ripianare il difetto di partecipazione, avanzare richiesta di revoca del provvedimento adottato, da presentarsi al medesimo dal giudice del reclamo. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse affetto da abnormità strutturale il provvedimento del giudice che aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità del reclamo, ritenendo che comunque la persona offesa potesse richiedere la revoca della decisione)» (Sez. 6, n. 17535 del 23/03/2018, Rv. 272717; Sez. 6, n. 20845 del 26/04 /2018 Rv. 272956, Sez. 5, n. 44133 del 26/10/2019, Bonacchi, Rv. 277433 – 01; non massimate, tra molte, Sez. 4, n. 45834 del 6/12/2024, Belgharrab; Sez. 7, Ordinanza n. 39543 del 30/09/2024, [OSCURATO:PERSONA]). Nel caso in esame, peraltro, la persona offesa è stata messa nelle condizioni di partecipare al procedimento di reclamo, visto che il giudice ha fissato per la sua trattazione un’apposita udienza, con decreto che è stato regolarmente notificato alle parti, così instaurandosi un regolare e pieno contraddittorio tra le stesse. 1.3. Il ricorso, pertanto, è inammissibile, attesa l’inoppugnabilità del provvedimento decisorio del reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen.. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna del ricorrente alle spese e competenze del grado di giudizio e, a tal fine, ha depositato una nota spese. Tale richiesta non può avere alcun seguito. Deve in proposito ricordarsi che la Corte Costituzionale con sentenza n.134 del 1993, ribadita con la ordinanza n. 59 del 2001, ha affermato che "nessuna disposizione del codice di procedura penale attribuisce al giudice il potere di provvedere sulle spese del procedimento quando questo si concluda con l'archiviazione; si tratta di una consapevole scelta legislativa intesa a marcare la differenza tra l'archiviazione e le sentenze di non luogo a procedere o di proscioglimento e a rendere possibile la condanna alle spese del procedimento solo a seguito dell'esercizio dell'azione penale (artt. 427 e 542 cod. proc. pen.). In forza di ciò, questa Corte, precisando che il ricorso per cassazione costituisce lo sviluppo processuale del provvedimento di archiviazione, ha già avuto modo di precisare che «l'inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'opposizione all'archiviazione proposto dal querelante non comporta la condanna di quest'ultimo a rifondere all'indagato, che ne abbia fatto richiesta, le spese processuali sostenute nel giudizio di legittimità. (In motivazione, la Corte ha evidenziato la pronuncia sulle spese in favore di una parte privata all'esito del procedimento camerale instaurato per la trattazione della opposizione alla richiesta di archiviazione, è circoscritta ai soli interessi civili, con esclusione di quelli instaurati esclusivamente agli effetti penali)» (Sez. 7, n. 2939 del 18/12/2024, (dep. 2025, Lipera, Rv. 287497 – 01). Da ciò consegue che la richiesta di condanna alle spese in esame non può avere seguito. P.Q.M Dichiara inammissibile