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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34761/2023

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.25124/2015 R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via Timavo n.32, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- tributi r.g. n.25124/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 873/07/2015 d ella Commissione tributaria regionale della Liguria, depositatail 22 luglio 2015 e notificata in data 1settembre 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 8 novembre2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]:

1. L’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi contro [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria,indicata in epigrafe, che ha accoltol’appello de l contribuente , in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento sintetico del reddito per l’anno di imposta 2008. 2.L’oggetto del contendere riguarda un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate ha accertato a carico del ricorrente un maggior reddito sinteticamente determinato, sulla base di taluni indici di capacità contributiva (due motoveicoli, un’imbarcazione a motore, una residenza principale ed una secondaria, partecipazioni societarie, reddito da lavoro dipendente dalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., di cui era socio al 20 per cento), tra i quali l’acquisto di un immobile gravato da mutuo, le cui rate, secondo il contribuente, erano state pagate da un soggetto terzo (la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), alla quale la madre del contribuente, sig. [OSCURATO:PERSONA], in restituzione degli esborsi, aveva versato 450.000,00 euro, provento della vendita di un immobile di proprietà di quest’ultima.

3. La C.t.r. riteneva cheil contribuente avesse documentato che il pagamento delle rate di mutuo non fosse a lui riferibile; pertanto lo stesso non poteva essere assunto come manifestazione di capacità di spesa ai fini della determinazione sintetica del reddito.

La C.t.r.concludeva, quindi, nel senso che l’avviso di accertamento fosse illegittimo, in quanto, ove si fosse tenuto conto solo dei parametri r.g. n.25124/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] residui, il reddito dichiarato dal contribuente era congruo rispetto a quello sinteticamente accertabile, tenuto conto anche dei disinvestimenti già riconosciuti.

4. A seguito di sospensione, il ricorrente presentava istanza di trattazione exart. 6, comma 13, d.l. n.119/2018.

Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del28 novembre 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197.

In prossimità dell’udienza, parte contribuente depositava memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

1.1. Con il primo m otivo , l’Agenzia r icorrente denunzia la violazione e falsaapplicazione dell'art. 38, quarto comma e seguenti, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell’art.2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ .

1.2. Con il secondo m otivo , l’Agenzia ricorrente denunzia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ.

1.3. La ricorrente ritiene che il giudice tributario non abbia il potere di negare agli indicatori sintetici di reddito la capacità presuntiva contributiva che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma possa solo valutare la prova che il contribuente offre in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie a sostenere le spese collegate ai beni indice individuati dalla norma.

Nella specie, secondo la ricorrente, il contribuente avrebbe solo provato la provenienza dalla società, di cui era socio e dipendente, delle somme necessarie al pagamento delle rate di mutuo, ma non la natura non reddituale delle stesse, non essendo sufficienti, a tal fine, le circostanze, anch’esseprovate, della stipula di un compromesso, privo r.g. n.25124/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di data certa, per la vendita di un immobile di esclusiva proprietà della madre a garanzia del finanziamento e dell’erogazione della somma provento della venditain favore della società.

2.1. I motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono fondati e vanno accolti.

Com’è noto, l’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis, ha tracciato la disciplina del metodo di accertamento sintetico del reddito prevedendo, da un lato, la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (quarto comma); dall'altro (quinto comma), contemplando le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l'acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente.

In tale quadro di disciplina, infine, è stata fatta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (sesto comma).

Ciò premesso, questa Corte ha ripetutamente affermato che siffatta presunzione legale relativa comporta che il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall'ufficio, non possa privarli del valore connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma unicamente valutarli insieme con la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso di r.g. n.25124/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tali beni (v. ad es.

Cass. n. 37985/2022; Cass. n. 1980/2020; Cass. n. 10266/2019).

Costituisce, quindi, principio consolidato quello secondo cui In tema diaccertamento cd. sintetico , ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973 (applicabile "ratione temporis"), per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi, è onerato della prova contraria in ordine alla loro disponibilità, alla loro entità ed alla durata del relativo possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere .(Cass. n.1510/2017; conf.

Cass. n. 29067/2018e n.16637/2020).

La prova incombente sul contribuente non è comunque tipizzata, sicché essa può essere data con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale dell'elemento accertato dal Fisco e la durata del possesso (cfr. Cass. n.28157/2020).

Al fine di meglio delimitare l'ambito della prova contraria gravante sul contribuente, questa Corte ha precisato che la prova documentale richiesta dalla norma in grado di superare la presunzione di maggiore reddito ben può essere fornita con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo alla parte contribuente, idonei a dimostrare, mediante l'indicazione dell'entità dei redditi e delle date dei movimenti, anche la «durata» del possesso dei redditi e, quindi, non il loro semplice «transito» nella disponibilità del contribuente (Cass., sez. 6-5, 16/05/2017, n. 12214; Cass. sez. 6 - 5, 16/05/2018, n. 12026; Cass., sez. 6-5, 23/03/2018, n. 7389).

E' stata quindi ritenuta idonea e sufficiente la documentazione bancaria rappresentativa della «sequenza temporale dell'operazione di r.g. n.25124/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] accredito e poi di quella di addebito degli assegni circolari utilizzati per l'acquisto» (Cass., sez. 5, 22/03/2017, n. 7258).

Quanto ai mutui ultrannuali, si è, inoltre, precisato, che, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca e dimostri che tale spesa sia giustificata dall'accensione di un mutuo ultrannuale, il mutuo medesimo non esclude ma diluisce la capacità contributiva, per cui deve essere detratto dalla spesa accertata (ed imputata a reddito) il capitale mutuato ma ad essa vanno, invece, aggiunti, per ogni annualità,i ratei di mutuo maturati e versati (Cass., sez. 5, 3/12/2010, n. 24597; Cass., sez. 24/02/2017, n. 4797; Cass., sez. 5, 17/07/2019, n. 19192).

Nella specie, il contribuente sostiene di aver pagato le rate del muto oggetto di contestazione con un finanziamento della società di cui era dipendente e socio accomandante insieme con la moglie.

Deduce, inoltre, che l’onere economico delle rate è stato sopportato dalla madre, socia accomandataria della stessa società, che con un compromesso, privo di data certa, si era impegnata alla vendita di un immobile di sua esclusiva proprietà a garanzia del finanziamento e che aveva ripianato il debito nei confronti della società nel 2011 con i proventi della vendita.

La C.t.r. ha ritenuto fondat i tali assunti , rilevando che il pagamento delle rate di mutuo non poteva essere assunto come manifestazione di capacità di spesa ai fini della determinazione sintetica del reddito, in quanto il contribuente aveva documentato che non fosse a lui riferibile, perché assolto con un finanziamento da parte della società.

Tuttavia, la C.t.r., così argomentando, non ha valutato se il contribuente, che ne era onerato, avesse dato prova della natura non reddituale delle somme provenienti dalla società. r.g. n.25124/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], come evidenziatodalla ricorrente, il contribuente aveva l’onere di dimostrare, non solo la provenienza delle disponibilità con le quali aveva fatto fronte al pagamento delle rate di mutuo, ma anche la natura non reddituale delle somme percepite dalla società, natura che in via astratta non può ritersi esclusa dalla circostanza dell’avvenuta restituzione delle stesse da parte della madre del contribuente.

In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.25124/2015 R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via Timavo n.32, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- tributi r.g. n.25124/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 873/07/2015 d ella Commissione tributaria regionale della Liguria, depositatail 22 luglio 2015 e notificata in data 1settembre 2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 8 novembre2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: 1. L’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi contro [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria,indicata in epigrafe, che ha accoltol’appello de l contribuente , in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento sintetico del reddito per l’anno di imposta 2008. 2.L’oggetto del contendere riguarda un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate ha accertato a carico del ricorrente un maggior reddito sinteticamente determinato, sulla base di taluni indici di capacità contributiva (due motoveicoli, un’imbarcazione a motore, una residenza principale ed una secondaria, partecipazioni societarie, reddito da lavoro dipendente dalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., di cui era socio al 20 per cento), tra i quali l’acquisto di un immobile gravato da mutuo, le cui rate, secondo il contribuente, erano state pagate da un soggetto terzo (la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), alla quale la madre del contribuente, sig. [OSCURATO:PERSONA], in restituzione degli esborsi, aveva versato 450.000,00 euro, provento della vendita di un immobile di proprietà di quest’ultima. 3. La C.t.r. riteneva cheil contribuente avesse documentato che il pagamento delle rate di mutuo non fosse a lui riferibile; pertanto lo stesso non poteva essere assunto come manifestazione di capacità di spesa ai fini della determinazione sintetica del reddito. La C.t.r.concludeva, quindi, nel senso che l’avviso di accertamento fosse illegittimo, in quanto, ove si fosse tenuto conto solo dei parametri r.g. n.25124/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] residui, il reddito dichiarato dal contribuente era congruo rispetto a quello sinteticamente accertabile, tenuto conto anche dei disinvestimenti già riconosciuti. 4. A seguito di sospensione, il ricorrente presentava istanza di trattazione exart. 6, comma 13, d.l. n.119/2018. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del28 novembre 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197. In prossimità dell’udienza, parte contribuente depositava memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. Con il primo m otivo , l’Agenzia r icorrente denunzia la violazione e falsaapplicazione dell'art. 38, quarto comma e seguenti, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell’art.2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ . 1.2. Con il secondo m otivo , l’Agenzia ricorrente denunzia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ. 1.3. La ricorrente ritiene che il giudice tributario non abbia il potere di negare agli indicatori sintetici di reddito la capacità presuntiva contributiva che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma possa solo valutare la prova che il contribuente offre in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie a sostenere le spese collegate ai beni indice individuati dalla norma. Nella specie, secondo la ricorrente, il contribuente avrebbe solo provato la provenienza dalla società, di cui era socio e dipendente, delle somme necessarie al pagamento delle rate di mutuo, ma non la natura non reddituale delle stesse, non essendo sufficienti, a tal fine, le circostanze, anch’esseprovate, della stipula di un compromesso, privo r.g. n.25124/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di data certa, per la vendita di un immobile di esclusiva proprietà della madre a garanzia del finanziamento e dell’erogazione della somma provento della venditain favore della società. 2.1. I motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono fondati e vanno accolti. Com’è noto, l’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis, ha tracciato la disciplina del metodo di accertamento sintetico del reddito prevedendo, da un lato, la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (quarto comma); dall'altro (quinto comma), contemplando le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l'acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. In tale quadro di disciplina, infine, è stata fatta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (sesto comma). Ciò premesso, questa Corte ha ripetutamente affermato che siffatta presunzione legale relativa comporta che il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall'ufficio, non possa privarli del valore connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma unicamente valutarli insieme con la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso di r.g. n.25124/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tali beni (v. ad es. Cass. n. 37985/2022; Cass. n. 1980/2020; Cass. n. 10266/2019). Costituisce, quindi, principio consolidato quello secondo cui In tema diaccertamento cd. sintetico , ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973 (applicabile "ratione temporis"), per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi, è onerato della prova contraria in ordine alla loro disponibilità, alla loro entità ed alla durata del relativo possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere .(Cass. n.1510/2017; conf. Cass. n. 29067/2018e n.16637/2020). La prova incombente sul contribuente non è comunque tipizzata, sicché essa può essere data con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale dell'elemento accertato dal Fisco e la durata del possesso (cfr. Cass. n.28157/2020). Al fine di meglio delimitare l'ambito della prova contraria gravante sul contribuente, questa Corte ha precisato che la prova documentale richiesta dalla norma in grado di superare la presunzione di maggiore reddito ben può essere fornita con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo alla parte contribuente, idonei a dimostrare, mediante l'indicazione dell'entità dei redditi e delle date dei movimenti, anche la «durata» del possesso dei redditi e, quindi, non il loro semplice «transito» nella disponibilità del contribuente (Cass., sez. 6-5, 16/05/2017, n. 12214; Cass. sez. 6 - 5, 16/05/2018, n. 12026; Cass., sez. 6-5, 23/03/2018, n. 7389). E' stata quindi ritenuta idonea e sufficiente la documentazione bancaria rappresentativa della «sequenza temporale dell'operazione di r.g. n.25124/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] accredito e poi di quella di addebito degli assegni circolari utilizzati per l'acquisto» (Cass., sez. 5, 22/03/2017, n. 7258). Quanto ai mutui ultrannuali, si è, inoltre, precisato, che, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca e dimostri che tale spesa sia giustificata dall'accensione di un mutuo ultrannuale, il mutuo medesimo non esclude ma diluisce la capacità contributiva, per cui deve essere detratto dalla spesa accertata (ed imputata a reddito) il capitale mutuato ma ad essa vanno, invece, aggiunti, per ogni annualità,i ratei di mutuo maturati e versati (Cass., sez. 5, 3/12/2010, n. 24597; Cass., sez. 24/02/2017, n. 4797; Cass., sez. 5, 17/07/2019, n. 19192). Nella specie, il contribuente sostiene di aver pagato le rate del muto oggetto di contestazione con un finanziamento della società di cui era dipendente e socio accomandante insieme con la moglie. Deduce, inoltre, che l’onere economico delle rate è stato sopportato dalla madre, socia accomandataria della stessa società, che con un compromesso, privo di data certa, si era impegnata alla vendita di un immobile di sua esclusiva proprietà a garanzia del finanziamento e che aveva ripianato il debito nei confronti della società nel 2011 con i proventi della vendita. La C.t.r. ha ritenuto fondat i tali assunti , rilevando che il pagamento delle rate di mutuo non poteva essere assunto come manifestazione di capacità di spesa ai fini della determinazione sintetica del reddito, in quanto il contribuente aveva documentato che non fosse a lui riferibile, perché assolto con un finanziamento da parte della società. Tuttavia, la C.t.r., così argomentando, non ha valutato se il contribuente, che ne era onerato, avesse dato prova della natura non reddituale delle somme provenienti dalla società. r.g. n.25124/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], come evidenziatodalla ricorrente, il contribuente aveva l’onere di dimostrare, non solo la provenienza delle disponibilità con le quali aveva fatto fronte al pagamento delle rate di mutuo, ma anche la natura non reddituale delle somme percepite dalla società, natura che in via astratta non può ritersi esclusa dalla circostanza dell’avvenuta restituzione delle stesse da parte della madre del contribuente. In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cor
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