CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 05693/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Giuseppe [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria, depositata dall'Avvocatura generale dello Stato, in rappresen- tanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con istanza, depositata il 27 maggio 20 22 , [OSCURATO:PERSONA] chie- deva, ai sensi degli artt. 314 e 315 cod.proc. p en ., la liquidazione di una somma, ritenuta di giustizia, a titolo di riparazione per la ingiusta detenzione, subita nel procedimento n. 3279/79R.G.N.R. Al riguardo, il ricorrente esponeva: -che era stato tratto in arresto in data 14 novembre 2016 per il delitto di cui all’art. 416bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, cod. pen.; -che, in sede di interrogatorio di garanzia, si era avvalso della facoltà di non rispondere e che la misura era stata confermata dal Tribunale del riesame; -che, in data 5 settembre 2017, il Tribunale d i Catanzaro, in sede di appello, aveva riqualificato la condotta ascrittagli ai sensi degli artt. 110, 416bis cod. pen., sostituendo la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari (eseguitain data 19 settembre 2017 ); -che, con sentenza del 18 dicembre 201 8, il G iudice dell’udienza preliminare dal Tribunale di Catanzaro, condividendo la diversaqualificazione operata dal Tri- bunale del riesame, lo aveva condannato, per tale reato,alla pena di otto anni di reclusione; -che, con ordinanza del 17 ottobre 2019, il Tribunale di Catanzaro, in sede di appello, aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di dimora, protrattasi fino al 25maggio 2020; -che, con sentenza del 16 novembre 2020, divenuta irrevocabile il 9 marzo 2022 (a seguito di rigetto del ricorso da parte della Corte di cassazione), la Corte di appello di Catanzaro aveva riqualificato la condotta in quella di cui agli artt. 378, 416bis.1 cod. pen., rideterminando la pena in due anni di reclusione, con il bene- ficio della sospensione condizionale; -che lo stato restrittivo ingiustamente sofferto, eccedente la pena inflitta, era pari a 294 giorni di custodia cautelare in carcere e 791 giorni di arresti domiciliari, per complessivi 1.085 giorni,e che, pertanto, non avendovi dato causa per dolo e colpa grave, aveva diritto alla liquidazione di una somma di denaro a titolo di equa riparazione. La Corte di appello di Catanzaro, con ordinanza del 24 febbraio 202 5 , r i get- tava la richiesta. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, strettamente con- nessi, con cui si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di spettanza dell'equa riparazione. 2.1.Si osserva, in particolare, che la Corte territoriale,nell’individuare la con- dotta ostativa, senza peraltro specificarne né la qualità (dolo o colpa), né l’entità (in termini di gravità o meno), avrebbe omesso di considerare che la ingiusta de- tenzione sofferta dal [OSCURATO:PERSONA] eccedeva la pena inflitta e che, quindi, la valutazione andava operata su un piano diverso, e cioè,non con riferimento al momento ge- netico di adozione della misura (superfluo in caso di condanna per un reato per cui risulta possibile l’applicazione di una misura cautelare), bensì al mantenimento della stessa per un periodo superiore alla pena finale irrogata. 2.2. Nella stessa prospettiva,si afferma che i giudici della riparazione, con- travvenendo ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tale ipotesi, non assumono rilievo i comportamenti causalmente riconducibili al reato per cui è intervenuta condanna, ma quelli, diversi, che si pongano in rapporto sinergico con il surplus di detenzione, avrebbero completamente obliterato tale profilo, valorizzando, con manifesta illogicità, circostanze (colloqui in carcere, in- tercettazioni) che erano già state ritenute inconsistenti dai giudici della cognizione ai fini del delitto associativo e,quindi, inidonee a giustificare la prolungata protra- zione della detenzione preventiva subita. Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale della Corte di cassazioneha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. Con memoria,depositata in atti, l'Avvocatura generale dello Stato, in rappre- sentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze,ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta fondato, per quanto di seguito esposto. 1.1 Occorre premettere che, come ricorda sia il ricorrente sia i giudici della riparazione, la Corte costituzionale, condividendo i dubbi di incostituzionalità pro- spettati dalle Sezioni Unite di questa Corte con l'ordinanza di rimessione in data 19 luglio 2006, ebbe a dichiarare la illegittimità -con riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art.314 cod. proc. pen. «nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni», rilevando che «ove la durata della custodia cautelare abbia ecceduto la pena successivamente irrogata in via definitiva è evidente che l'ordinamento, al fine di perseguire le finalità del processo e le esigenze di tutela della collettività, ha imposto al reo un sacrificio della libertà che travalica il grado della responsabilità personale»e sancendo il principio secondo il quale « la distin- zione tra prosciolto e condannato, che si deve configurare in tale ipotesi irrilevante ai fini dell'an debeaturdel diritto all'equa riparazione, assume invece rilievo ai fini della determinazione del quantum debeatur» (sentenza del 20 giugno 2008, n.219). I giudici delle leggi precisarono, infatti, che solo in apparenza la posizione di chi sia stato prosciolto nel merito dall'imputazione penale si distingue da quella di chi sia stato invece condannato (quanto, ovviamente, al solo giudizio circa l'in- giustizia della custodia cautelare che soverchi la pena inflitta). Precisarono anche, tuttavia, che, sotto il profilo determinativo del quantum debeatur, il grado di sof- ferenza cui è esposto chi, innocente subisca la detenzione,è, in linea di principio, amplificato rispetto alla condizione di chi, colpevole, sia ristretto per un periodo eccessivo rispetto alla pena. 1.2. Nell'alveo di tale dictum, con orientamento consolidato, questa Corte di legittimità ha statuito il principio secondo cui il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione spetta anche quando la durata della custodia cautelare risulti superiore alla misura della pena inflitta; si è, tuttavia, precisato che,anche in tale ipotesi, rileva,quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, giacché «l'indennizzo verrebbe a per- dere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solida- ristica che è alla base dell'istituto»(Fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interro- gatorio di garanzia,omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conver- sazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario not- turno la urgente consegna di beni)» (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606- 01 ). 1.3. Sempre in tale scia si è affermato che «non può dare diritto alla ripara- zione la circostanza che il richiedente abbia ottenuto, in sede di cognizione, la sospensione condizionale della pena, sempre che l'entità della condanna sia supe- riore alla durata della custodia cautelare subita, laddove se quest'ultima soverchia la prima, il diritto alla riparazione sussiste limitatamente a quella parte della cu- stodia cautelare che soverchi, a sua volta, la misura di condanna, ma pur sempre a condizione che non siconfiguri da parte dell'imputato un comportamento doloso o gravemente colposo»(Sez. 4, Sentenza n. 34327 del 04/05/2018, Rouani, Rv. 273801 –01). 1.4. L'esistenza di un quantumdi detenzione che non ha trovato titolo giusti- ficativo per «eccedenza» della durata del vincolo cautelare rispetto alla pena in- flitta assume rilievo quale autonoma causa (astratta) di indennizzo e va tenuta distinta sia dalla ipotesi in cui all’esito del giudizio di merito vi sia stata sentenza di proscioglimento dal reato (314, comma 1, cod. proc. pen.) sia dall'ulteriore causa rappresentata dalla insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (314, comma 2, cod. proc. pen.). Nel primo caso,l'indennizzo compete per il solo periodo « eccedente »; ne gli altri per l'intera detenzione patita, e la valutazione del giudice della riparazione in ordine alla sussistenza di comportamenti ostativi, riconducibili alle categorie del dolo e della colpa grave, deve conseguentemente essere condotta nell’ottica della rilevanza sinergica con tale «eccedenza». Tale principio è stato ribaditoanche di recente, con riferimento proprio al caso di detenzione «eccedente»e ai comportamenti dell'istante, affermandosi, con ar- gomentazioni che questo collegio condivide che «la loro capacità ostativa deve essere riguardata non come concausa dell'errore del giudice in ordine al momento genetico della misura, che in caso di condanna non sussiste; ma in relazione alla eventuale incidenza sulla protrazione della misura oltre l'entità della pena irro- gata»(Sez. 4, n. 32136 del 11/04/2017, Carano, Rv. 270420 - 01 ; s ul punto cfr. anche Sez. 4, sentenzan. 1220 del 16/10/2018 - dep. 2019, non mass ; Sez. 4, n.9772 del 28/01/2021, non mass.). In tali pronunce si è inoltre precisato che, anche nei casi di detenzione ecce- dente la pena non può escludersi, a priori, la rilevanza di condotte colpose ostative che abbiano avuto effetto sinergico rispetto all'errore del giudice della cautela an- che con riguardo al momento genetico della misura, sempre che tali condotte ab- biano contributo a dare causa al quantum di detenzione preventiva che non ha trovato titolo giustificativo per «eccedenza» della durata del vincolo cautelare ri- spetto alla pena inflitta. In altri termini, non può escludersi in astratto che anche comportamenti commessi dall'interessato prima dell'adozione della misura -sem- pre che si tratti di comportamenti diversi da quelli causalmente riconducibili al reato per cui è intervenuta condanna, rispetto ai quali non si pone un problema di «eccedenza» - possano avere dato causa all'errata configurazione del reato più grave, in maniera tale da aver contribuito a determinare un periodo di detenzione di durata superiore alla pena finale comminata per il diverso (e meno grave) reato. In definitiva, anche in questo caso si tratta pur sempre di dare corretta applica- zione al principio di «non interferenza causale» che giustifica l'equa riparazione, stavolta rilevante solo in rapporto a quella parte di detenzione di per sé «ingiusta» in quanto eccedente la misura della sanzione penale definitivamente irrogata. 2.Nel caso che occupa la diversa qualificazione giuridica del fatto, non ha fatto venir meno ab origine la legittimità formale del provvedimento restrittivo (trattandosi di reato per cui risultava possibile l’applicazione di misura cautelare) e la detenzione priva di titolo giustificativo, alla stregua dei principi sopra richia- mati, era solo quella eccedente la pena detentivainflitta (condizionalmente so- spesa). 2.1. Tanto pone in luce la lacuna motivazionaledel provvedimento impugnato, avendo la Corte territoriale evocato i comportamenti dell’istante, non esclusi dai giudici di merito(contenuto illecito dei colloqui intercettati, carattere allusivo della terminologia adoperata dai conversanti; la natura di favoreggiamento della con- dotta del [OSCURATO:PERSONA], che si era reso disponibile a veicolare all’esterno le “imbasciate” dello zio ed a riferire al predetto altre provenienti dai suoi sodali, oltre a prestarsi ad occultare cose illecite per suo conto, nella consapevolezza della natura crimi- nosa dei suoiaffari), da ndo conto della colpa ostativa sinergica solo rispetto all'a- dozione del provvedimento cautelare. Non si rinviene,di contro, alcuna conside- razione in relazione alla configurabilità di eventuali condotte ostative che abbiano avuto ruolo sinergico rispetto non tanto all'adozione della misura, quanto alla per- sistenza della stessa per un tempo superiore alla pena concretamente inflitta, stante l'intervenuta derubricazione del delitto associativo. Ed è evidente che non potrà trattarsi delle stesse condotte che, sulla base delle intercettazioni, sono già state considerate inconsistenti ai fini del delitto as- sociativo ma solo idonee a determinare la condanna per un titolo di reato che non avrebbe comunque giustificato la prolungata protrazione della detenzione preven- tiva subita dall'istante, formalmente sorretta da un titolo di reato che, tuttavia, è venuto meno all'esito del giudizio di cognizione. 3. L'ordinanza deve essere conseguentemente annullata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro che dovrà riesaminare il caso, alla luce dei principi sopra enunciati, valutando se esistano condotte ostative del richiedente avente effetto sinergico solo rispetto al periodo di detenzione superiore alla pena inflitta. Il giu- dice del rinvio dovrà,in ogni caso, tenere conto che la riparazione potrà essere eventualmente riconosciuta soltanto per la parte di detenzione subita in eccedenza alla pena detentiva inflitta e di quanto, come ricordato in precedenza, ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza 219/2008,laddove ha invitato il giudice della riparazione, nella determinazione del quantum, a tenere conto della peculiarità di ogni caso ed in particolare della circostanza che il grado di sofferenza cui è esposto chi, innocente, subisca la detenzione,è in linea di principio amplificato rispetto alla condizione di chi, colpevole, sia ristretto per un periodo eccessivo rispetto alla pena. La Corte procederà, altresì, alla regolamentazione delle spese tra le parti per il presente giudizio di legittimità. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata