CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00574/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] D , LECC avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLOYSEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avversò la sentenza della Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, dell'8 febbraio 2021, che ha confermato la sentenza resa il 10 giugno 2020 dal del Tribunale di Taranto all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione, in ordine ai seguenti reati, commessi il 10 agosto 2019 in Marina di Ginosa e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: a) produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aveva detenuto con finalità di spaccio sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina; b) detenzione e porto di arma clandestina, ai sensi dell'art. 23, terzo e quarto comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, perché aveva detenuto e portato in luogo pubblico un'arma clandestina (una pistola modificata nelle funzionalità di sparo con relativo caricatore inserito contenente quattro proiettili). 2. Il ricorrente lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale, relativamente al capo a, avrebbe omesso di considerare adeguatamente le censure formulate nell'atto di appello, mediante le quali la difesa aveva ribadito l'estraneità dell'imputato alla detenzione della sostanza stupefacente sequestrata. Il giudice di merito, inoltre, non avrebbe svolto alcun accertamento teso a valutare l'effettiva funzionalità dell'arma, caratteristica questa essenziale per il perfezionamento del reato dì cui al capo b. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova evidenziare che nel giudizio di cessazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura di elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sempre in premessa, va ricordato che la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili íctu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità ai riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininflupnti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate, in modo logico e adeguato, le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da Sez. ti, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che il ricorso non sia consentito in sede di legittimità, essendo costituito da mere doglianze in punto di fatto. Va evidenziato, infatti, come le doglianze sollevate s'Ano tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti di merito, più che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie individuate dall'art. 606 cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente non si confronta con la ricostruzione dei fatti offerta dalla Corte territoriale, secondo la quale, come già evidenziato dal giudice di primo grado, i due imputati stavano svolgendo attività di traffico illecito di sostanze stupefacenti congìuntamente, posto che gli stessi erano stati osservati entrambi all'ingresso del lido, in attesa di persone interessate all'acquisto della sostanza, e che le dichiarazioni rilasciate dagli stessi in ordine alle ragioni dei loro incontro erano difformi e non veritiere. Secondo il giudice di merito, il quale ha fornito sul punto una motivazione chiara e lineare, era evidente che l'attività dì spaccio fosse condotta in concorso tra gli imputati e che, sebbene ciascuno custodisse una diversa tipologia di sostanza stupefacente, gli stessi si erano collocati nello stesso posto, affinché ognuno potesse agevolare la condotta dell'altro. Inoltre, la doglianza in ordine al dedotto mancato accertamento circa l'effettiva funzionalità dell'arma è manifestamente infondata, posto che il giudice di merito ha evidenziato che l'arma era idonea allo sparo, in quanto lo stesso imputato aveva ammesso di aver preventivamente detenuto e portato in luogo pubblico la predetta arma da fuoco, pienamente consapevole del fatto che si trattasse di una pistola perfettamente funzionante. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa d